Impugnazione immediata di una gara: la legittimazione ad agire

Il Consiglio di Stato spiega che l’interesse legittimo ad agire va provato in via immediata, già dall'indizione di una procedura di gara

di Redazione tecnica - 20/12/2021

L’interesse ad impugnare una procedura di gara va provato con tempestività ed è necessario provare la legittmità dello stesso interesse ad agire. Lo conferma il Consiglio di Stato, sez. Sesta, con la sentenza n. 8232/2021.

Impugnabilità in via immediata di una gara: la sentenza del Consiglio di Stato

L’appello al Consiglio fa seguito alla sentenza del TAR Emilia Romagna n. 129/2020, che aveva considerato irricevibile il ricorso di una società che ha impugnato gli atti della procedura di gara indetta da un Comune. Il Tribunale Amministrativo aveva respinto il ricorso per mancata impugnazione della determina a contrarre, pubblicata in albo pretorio nel mese di gennaio, mentre l’impugnazione è avvenuta solo 4 mesi dopo. Per altro il ricorso è stato ritenuto inammissibile per mancata presentazione da parte della Società della domanda di partecipazione alla suddetta procedura, con la conseguenza che «l’eventuale annullamento dell’ammissione della controinteressata (…)non potrebbe che determinare lo scorrimento della graduatoria con aggiudicazione della gara alla seconda classificata».

La determina a contrarre è il primo atto di gara

Palazzo Spada ha confermato quanto stabilito in primo grado. Facendo riferimento a uno dei motivi di appello, che considera erronea la sentenza nella parte in cui ha ritenuto irricevibile il ricorso introduttivo per tardiva impugnazione della determinazione a contrarre, il Consiglio ha spiegato che tale documento rappresenta il primo atto della procedura di gara.

Considerato che l’interesse dell’appellante - una società a cui era stata data in concessione un’area per l’apposizione di stazioni di telefonia mobile, la cui locazione era stata adesso messa all'asta - è quello ad impedire lo stesso svolgimento della procedura di gara per «indisponibilità relativa» dei beni oggetto della procedura, proprio in ragione del fatto che tali beni sono già oggetto di una concessione rilasciata dall’amministrazione all’appellante, è evidente che l’interesse ad agire sorge al momento della stessa attivazione della procedura di gara, con conseguente onere di impugnazione del primo atto della procedura che è la determinazione a contrarre avente, nel caso in esame, valenza esterna.

Interesse legittimo ad agire nel processo amministrativo

Il Collegio ha anche precisato che nel processo amministrativo, la giurisprudenza è costante nel ritenere necessaria la dimostrazione dell’effettiva titolarità di una situazione giuridica di interesse legittimo.

Considerato che nel settore delle procedure di evidenza pubblica, si ritiene generalmente che è necessaria la presentazione di una domanda di partecipazione alla procedura per essere titolari di un interesse legittimo, anche nel caso in esame la società appellante avrebbe dovuto presentare domanda. Non avendolo fatto, è priva di legittimazione ad agire.

L’appello è stato respinto, confermando l’irricevibilità del ricorso per mancata legittimazione dell’interesse ad agire.

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