Incarichi CTU: tutte le novità dal 2023

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 149/2022 che riforma il processo civile, sono previste delle importanti modifiche anche per i CTU, tra cui l'istituzione dell'albo

di Redazione tecnica - 03/11/2022

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2022, n. 243 del D. Lgs. n. 149/2022, "Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata", sono state introdotte delle importanti novità relativamente alla riforma del processo civile, che includono alcuni cambiamenti anche per i consulenti tecnici d'ufficio (CTU).

Consulenti tecnici ufficio: le novità dal 2023 per i CTU

Le modifiche entreranno in vigore a partire dal 30 giugno 2023 e riguarderanno i procedimenti instaurati successivamente a tale data. In particolare, l'art. 4 del D.Lgs. n. 149/2022 ha introdotto al R.D. n. 1368/1941 l'art. 24-bis, con il quale è stato istituito un elenco nazionale dei consulenti tecnici presso il Ministero della giustizia.

L’elenco, accessibile al pubblico attraverso il portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia, è suddiviso per categorie e contiene l’indicazione dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, nel quale confluiscono per via telematica le annotazioni dei provvedimenti di nomina. Ulteriori categorie e settori di specializzazione verranno stabiliti con Decreto del Ministero della Giustizia. Nello stesso provvedimento, verranno indicati:

  • i requisiti per l’iscrizione all’albo;
  • i contenuti e le modalità della comunicazione per la formazione, la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco nazionale.

Infine, nel decreto si stabilisce che:

  • i giudici che operano presso le sezioni specializzate dei tribunali con competenza distrettuale possono conferire l’incarico ai consulenti iscritti negli albi dei tribunali del distretto;
  • il giudice può conferire, con provvedimento motivato, un incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo, comunicando il provvedimento al presidente del tribunale.

Modifiche inoltre anche alla vigilanza sulla distribuzione degli incarichi, con la sostituzione dell’art. 23 del R.D. n. 1368/1941: la nuova disposizione stabilisce che il presidente del tribunale e il presidente della corte di appello vigilano affinché gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo, in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10% di quelli affidati dal rispettivo ufficio, assicurando anche adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi a mezzo di strumenti informatici.

Proprio per questo, gli incarichi affidati e i compensi liquidati dal giudice agli iscritti nell'albo sono annotati nei sistemi informatici e pubblicati sul sito dell'ufficio giudiziario.

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