Incentivi funzioni tecniche: cosa succede in caso di revisione prezzi?

Se l'appalto è soggetto a revisione prezzi ex. D.L. n. 50/2022, l'importo degli incentivi per le funzioni tecniche va modificato oppure no? Ecco la risposta del MIT

di Redazione tecnica - 20/10/2023

Il caro materiali registrato tra il 2021 e il 2022 ha determinato, con l'entrata in vigore del D.L. n. 50/2022 (Decreto Aiuti) una revisione dei prezzi degli importi a base di gara con l'applicazione dei prezzari regionali aggiornati. Questa modifica si applica anche agli incentivi per funzioni tecniche?

Revisione prezzi e incentivi funzioni tecniche: il parere del MIT

Si tratta del quesito posto da una SA che, nello specifico ha richiesto al supporto giuridico del MIT se "in applicazione ai disposti normativi relativi alla revisione prezzi per caro materiali discendenti dall'art. 26 del DL 50/2022 (applicazione del prezzario regionale straordinario e successivi), il progetto esecutivo da porre a base di gara avesse un importo superiore ai precedenti livelli di progettazione, l'accantonamento del 2% previsto dall'art. 113 del d.Lgs. n. 50/2016 va determinato prendendo come base di calcolo l'importo lavori già assoggettato a revisione prezzi oppure quello precedente (prima dell'applicazione del prezzario regionale aggiornato)? Lo stesso vale anche per la fase della direzione lavori?".

Le previsioni del Codice dei Contratti

Nel rispondere, con il Parere del 6 luglio 2023, n. 2118, il MIT ha richiamato quanto disposto dall’art. 113, co. 2, del d.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), secondo cui “a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti”.

Sulla base di queste disposizioni, le risorse per gli incentivi alle funzioni tecniche vanno determinati nella misura non superiore al 2% dell’importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara.

Ciò significa, conclude il Supporto Giuridico, che tale accantonamento non può essere oggetto di modifica a fronte di revisione prezzi. Inoltre la norma si applica anche nel caso di direzione lavori.

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