Incentivi funzioni tecniche: illegittima l'applicazione dei tariffari dei professionisti

La delibera ANAC sulle gravi violazioni operate da un Consorzio: i dipendenti non possono ricevere un compenso sulla base degli onorari di ingegneri e architetti

di Redazione tecnica - 14/10/2022

La norma sugli incentivi delle funzioni tecniche non è suscettibile di integrazioni o deroghe che prevedano, per i servizi di collaudatore e commissario di gara, l’applicazione dei compensi previsti per i professionisti tecnici.

Incentivi funzioni tecniche: no di ANAC a compensi non previsti dal Codice dei Contratti

Sulla base di questi presupposti, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, con la delibera del 5 ottobre 2022, n. 453, ha rilevato dei gravi profili di criticità nell’operato di un Copnsorzio di Bonifica, che aveva adottato un regolamento per l’affidamento interno dei collaudi in contrasto con le norme del settore.

In particolatr, era previsto il riconoscimento ai dipendenti di emolumenti assimilabili ai compensi dovuti ai professionisti, quando invece l’attività affidata a personale interno va premiata esclusivamente con il meccanismo degli “incentivi”, che si aggiunge all’ordinaria retribuzione; inoltre, sulla base di questo regolamento, avrebbe proposto e fatto approvare, alcuni incarichi per le funzioni di Collaudatore in favore di un singolo soggetto e di suoi stretti collaboratori, in violazione del principio di rotazione. Non solo: i collaudi su interventi di elevata complessità sul piano tecnico-ingegneristico, sarebbero stati eseguiti in assenza di titolo abilitante, formazione e competenza, richiesti per legge.

Le norme sugli incentivi per funzioni tecniche

Sulla questione, ANAC ha ricordato che la disciplina sugli incentivi tecnici, attualmente contenuta nell’art. 113 del d.lgs. 50/2016, prevede l’erogazione di un trattamento retributivo aggiuntivo per lo svolgimento delle funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle Amministrazioni aggiudicatrici che, come precisato dall’Autorità, “si contraddistingue per il carattere di specialità rispetto al principio generale della onnicomprensività della retribuzione dei dipendenti pubblici enunciato all’art. 24, co. 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)”. Ciò significa che gli incentivi sono compensi previsti in favore dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, a fronte dello svolgimento di determinate attività finalizzate alla conclusione di appalti di lavori, servizi e forniture, che operano in deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione.

La stessa disciplina sugli incentivi era già contenuta nell’art. 93 del d.lgs. n. 163/2006 ai commi 7-bis, 7-ter e 7-quater prevedendo:

  • a valere sugli stanziamenti per le opere pubbliche, delle somme da destinare ad un fondo per la progettazione e l’innovazione in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro;
  • la ripartizione dell’80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l’innovazione tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati in apposito regolamento di cui al comma 7-bis, escludendo le attività manutentive;
  • la definizione di criteri e modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d’asta offerto
  • gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non potevano superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo, escludendo dall’ambito di applicazione degli incentivi il personale con qualifica dirigenziale.

La disciplina nell'attuale Codice dei Contratti

Tale disciplina  risulta analogamente riprodotta nell’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, pur prevedendo una modifica delle funzioni tecniche incentivabili riferibili “alle attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario …”, nonché ai loro collaboratori, ed escludendo l’applicazione degli incentivi alle attività di redazione del progetto e del piano della sicurezza.

L’attuale codice ha anche espressamente precisato all’art. 102 del codice che “Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti della stazione appaltante, nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.

Le disposizioni di cui all’art.113 del Codice trovano applicazione per le procedure di aggiudicazione indette successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 e con riferimento alle attività previste dalla norma ed espletate successivamente all’entrata in vigore del Codice stesso; le disposizioni dell’art. 113 citato, non trovano applicazione nel caso di attività che, ancorché eseguite dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 si riferiscono a procedure di affidamento di contratti pubblici svolte prima, cioè in vigenza del d.lgs. 163/2006. In tale ipotesi continuano a trovare applicazione le previsioni dell’art. 93 del citato d.lgs. 163/2006 e le correlate fonti regolamentari interne.

La delibera ANAC

Analizzando i compensi, le modalità di attribuzione degli incarichi, ANAC ha riconosciuto che l’operato della SA non è coerente con il principio di economicità di cui all’art. 2 del d.Lgs n. 163/2006 e come riportato nell’art. 30 del d.lgs. N. 50/2016, per cui il riconoscimento di compensi calcolati secondo le tariffe professionali, sia pure con la predetta decurtazione del 50% non è conforme alle norme sull’incentivo di cui al previgente art. 92, comma 5 e all’art. 93, commi dal 7-bis al 7-quater del d.lgs. N. 163/2006 né ad esso assimilabile ai sensi del comma 7-quinquies del citato art. 93, in assenza della previsione di percentuali predefinite a valere su uno stanziamento massimo per la remunerazione di tutte le funzioni tecniche.

Allo stesso modo, non è coerente con lo stesso principio di economicità il riconoscimento di emolumenti in favore dei dipendenti del Consorzio per l’attività di commissario di gara, operati in aggiunta alla normale retribuzione.

Per tutte queste ragioni ANAC ha richiamato il Consorzio ad una stretta osservanza delle norme sull’incentivo per la remunerazione delle funzioni tecniche, dando attuazione alle previsioni di cui all’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, confermando anche le criticità in ordine al riconoscimento dei requisiti in capo a un dipendente per l’espletamento delle funzioni tecniche di collaudo ai sensi dell’art. 216, comma 6 del d.P.R. 207/2010, tenuto conto che i lavori svolti non erano limitati alla sola manutenzione.

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