Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) 2022: in Gazzetta il Decreto del MEF

Approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale. Pubblicati anche i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate con i 175 modelli e le istruzioni per la comunicazione dei dati

di Redazione tecnica - 02/03/2023

Sul supplemento ordinario n. 9 alla Gazzetta ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2023 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’8 febbraio 2023, recante l'"Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche applicabili al periodo d’imposta 2022”.

ISA: l'applicazione degli Indici di Affidabilità Fiscale nella dichiarazione dei redditi

Come specificato nel Decreto, i contribuenti a cui si applicano gli indici comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per la loro applicazione sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica approvata con il decreto, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato.

Gli indici sintetici di affidabilità fiscale approvati con il decreto si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2022.

Gli ISA non si applicano nei confronti:

  • dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all’art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c) , d) ed e) , ovvero, compensi di cui all’art. 54, comma 1, del TUIR, di ammontare superiore a euro 5.164.569;
  • dei contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato, previsto dall’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dei contribuenti che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
  • dei contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all’attività prevalente, superi il 30%dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;
  • delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi; e) dei soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA di cui al titolo V -bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Determinazione del punteggio di affidabilità fiscale

Sulla base degli indici approvati viene espresso, su una scala da 1 a 10, il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest’ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l’accesso al regime premiale previsto dall’art. 9 -bis , comma 11, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Il software realizzato dall’Agenzia delle entrate ai sensi del D.L. n. 50/2017, convertito dalla legge n. 96/2017 segnala anche il punteggio relativo agli indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili. Esso consente al contribuente anche di indicare l’inattendibilità delle informazioni desunte dalle banche dati rese disponibili dall’Agenzia delle entrate. Laddove l’informazione risulta modificabile, è possibile inserire i dati ritenuti corretti dal contribuente stesso.

La comunicazione degli ISA: i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate

Oltre alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Mef con i relativi allegati, segnaliamo la pubblicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento del 24 febbraio 2023, n. 52595 con cui sono stati approvati i 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, da utilizzare per il periodo di imposta 2022 e il Provvedimento del 28 febbraio 2023, n. 55564, recante l’Approvazione delle specifiche tecniche e dei controlli per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il p.i. 2022.

In particolare il Provvedimento del 24 febbraio approva, unitamente alle relative istruzioni, i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, che sono parte integrante dei modelli della dichiarazione dei redditi.

I modelli devono essere presentati dai contribuenti che nel periodo d’imposta 2022 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale indicati nella Tabella 1 allegata alle Istruzioni Parte Generale e che sono tenuti alla loro applicazione  oppure che, ancorché esclusi dall’applicazione degli indici, sono comunque tenuti alla presentazione dei modelli, in quanto:

  • esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all’attività prevalente superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;
  • svolgono attività d’impresa, arte o professione e partecipano a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del d.P.R. n. 633/1972.

I modelli devono essere trasmessi per via telematica, insieme alla dichiarazione dei redditi, direttamente all’Agenzia delle entrate.

I soggetti incaricati della trasmissione telematica comunicano al contribuente, dopo aver ultimato correttamente l’invio, i dati relativi all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, compresi quelli relativi al calcolo del punteggio di affidabilità, utilizzando gli appositi modelli o un prospetto, contenente tutti i dati trasmessi, conforme per struttura e sequenza ai modelli approvati con il presente provvedimento.

Asseverazione dei dati

I soggetti che effettuano l’asseverazione devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili indicati nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea.

Infine, il Fisco segnala che l’asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:

  • a) per i quali sia necessario esaminare, a tal fine, l’intera documentazione contabile o gran parte di essa;
  • b) che implicano valutazioni di carattere imprenditoriale;
  • c) relativi alle unità immobiliari utilizzate per l’esercizio dell’attività.
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