Ingegneri, pronto il regolamento per le elezioni degli Ordini professionali

Il CNI ha trasmesso al Ministero della Giustizia il Regolamento con le nuove procedure per la votazione telematica da remoto dei consigli territoriali e nazionale

di Redazione tecnica - 08/12/2021

Dopo la sentenza n. 11023/2021 del TAR Lazio, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha predisposto e inviato al Ministero della Giustizia il nuovo regolamento recante le procedure di elezione dei consigli territoriali e nazionale degli ordini degli ingegneri.

Elezioni Ordini Ingegneri: la circolare del CNI

Ad informarlo ai Presidenti dei Consigli degli Ordini Territoriali degli Ingegneri e ai Presidenti delle Federazioni/Consulte degli Ordini degli Ingegneri, è la circolare del CNI n. 823 del 7 dicembre 2021 recante "Trasmissione alla Ministra della Giustizia - regolamento recante le procedure di elezione per la tutela del genere meno rappresentato e per la votazione telematica da remoto dei consigli territoriali e nazionale degli ordini degli ingegneri".

Il nuovo regolamento messo a punto sostituisce integralmente il precedente ponendo rimedio alle violazione del principio costituzionale di pari opportunità e parità di genere, evidenziate dal TAR Lazio e completando la disciplina vigente al fine di renderla pienamente conforme all’art. 51 della Costituzione e più rispondente alle esigenze di informatizzazione, divenute ancor più stringenti a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

In primo luogo viene previsto che la scelta di indire procedure in presenza o da remoto è rimessa integralmente alla decisione dei Consigli territoriali e del Consiglio Nazionale. Introdotte misure a tutela della pari opportunità di genere nell’ambito delle elezioni sia dei Consigli territoriali che del Consiglio Nazionale.

Elezioni dei consigli territoriali

Ai fini dell’osservanza dell’obbligo di tutela del genere meno rappresentato, il numero massimo di preferenze esprimibili nella votazione per i candidati dello stesso genere è così determinato, indipendentemente dalla sezione di appartenenza, in rapporto al numero di consiglieri da eleggere:

  • n. 5 preferenze nel caso di n.7 consiglieri;
  • n. 6 preferenze nel caso di n.9 consiglieri;
  • n. 7 preferenze nel caso di n.11 consiglieri;
  • n. 10 preferenze nel caso di n.15 consiglieri.

Entro sessanta giorni dalla data di approvazione del Regolamento il Consiglio Nazionale definisce, con apposito provvedimento, le regole applicative delle modalità di votazione e di valutazione della regolarità delle schede.

Elezioni del Consiglio Nazionale

Ai fini della tutela del genere meno rappresentato, ciascun Consiglio territoriale indica un massimo di 10 candidati appartenenti al medesimo genere.

Nella sua circolare, il CNI afferma che è parso ragionevole garantire all’intera categoria tempi minimi di adeguamento al mutato contesto normativo quantomeno per:

  • consentire, soprattutto a livello territoriale, il verificarsi dell’auspicato “effetto di trascinamento” sopra menzionato, il che richiede di assimilare e fare propri princìpi sin qui estranei alla disciplina di riferimento della categoria;
  • garantire un compiuto e – nei limiti del possibile – disteso dibattito a monte e a valle della presentazione delle candidature, sempre nell’ottica della massima inclusione possibile sul versante sia dell’elettorato attivo che di quello passivo;
  • assicurare i “tempi tecnici” per l’adeguamento ed il collaudo dei sistemi di voto telematico per l’elezione dei Consigli territoriali.

Da ultimo, considerata la novità delle disposizioni, è parso ragionevole prevedere che l’elezione e la data di inizio della prima tornata elettorale dei Consigli territoriali uscenti sia fissata entro centoventi giorni dalla pubblicazione sul sito del Consiglio Nazionale del Regolamento, approvato dal Ministero della Giustizia, e comunque in data successiva alla scadenza dei Consigli stessi.

© Riproduzione riservata