Interventi PNRR: nuovi chiarimenti dalla Ragioneria Generale dello Stato

Ecco le nuove indicazioni operative in materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile. Allegato alla Circolare, il format per la rendicontazione

di Redazione tecnica - 15/03/2023

La Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato la Circolare del 13 marzo 2023, n. 10 con cui ha fornito ulteriori indicazioni operative in materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile per gli interventi da realizzare nell’ambito del PNRR, fermo restando quanto già indicato nelle circolari del 4 luglio 2022, n. 28 e del 2 gennaio 2023, n. 1

Interventi PNRR, controllo preventivo e rendicontazione: la nuova circolare della RGS

Tra le indicazioni fornite dalla Ragioneria, quelle relative al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile. Dopo aver ricordato i riferimenti normativi, ovvero l'art. 9, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e l'art. 9 comma 1, del DM del MEF dell’11 ottobre 2021, la RGS ha specificato che le Amministrazioni devono sottoporre gli atti al competente Ufficio di controllo di regolarità amministrativa e contabile, ovvero:

  • nel caso di interventi/progetti che fanno capo ai Ministeri, il controllo preventivo deve essere svolto dall’Ufficio centrale di bilancio competente;
  •  nel caso di interventi/progetti che fanno capo ad articolazioni periferiche dei Ministeri il controllo preventivo di regolarità deve essere espletato dalla Ragioneria territoriale dello Stato competente;
  • in caso di interventi/progetti che fanno capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile è svolto dall’Ufficio del bilancio per il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso la PCM.

Qualora incorrano situazioni particolari che prevedono la partecipazione di diverse Amministrazioni nel processo di attuazione, i singoli provvedimenti sono sottoposti al controllo degli uffici di competenza stabiliti per ciascun soggetto attuatore.

Il controllo sui rendiconti delle contabilità speciali PNRR

Per quanto riguarda il controllo successivo, la Ragioneria dello Stato ha specificato che le Amministrazioni intestatarie di contabilità speciali, per la gestione delle risorse PNRR, sono tenute a presentare il rendiconto ai competenti uffici di controllo al fine di consentire l’espletamento del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile.

Per individuare correttamente, nell’ambito del sistema delle ragionerie, l’Ufficio deputato allo svolgimento del controllo, si ribadisce che:

  • in caso di Amministrazioni centrali, il rendiconto deve essere presentato agli Uffici centrali di Bilancio presso ciascun Ministero;
  • in caso di articolazioni periferiche dei Ministeri, il rendiconto deve essere sottoposto al controllo della Ragioneria territoriale dello Stato secondo il rispettivo ambito di competenza, tenuto conto della sede dell’ufficio preposto alla presentazione del rendiconto;
  • il controllo sui rendiconti dei Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dovrà essere svolto dalla Ragioneria territoriale dello Stato di Roma.

Il controllo successivo sul rendiconto, demandato agli uffici del sistema delle ragionerie non investe lo stato di avanzamento della realizzazione degli interventi/progetti, che rileva ai fini dell’erogazione delle risorse, la cui verifica viene effettuata dalle Amministrazioni coinvolte nel relativo procedimento, con le modalità indicate nella circolare dell’11 agosto 2022, n. 30.

L’allegato alla Circolare: il format per il rendiconto

Infine, per supportare le Amministrazioni centrali nella predisposizione del rendiconto, alla circolare viene allegato un apposito format che potrà essere adottato dalle Amministrazioni interessate.

Il format si compone di 5 sezioni:

  • il frontespizio, che deve contenere gli elementi che identificano l’Amministrazione e la contabilità speciale di riferimento, una sintesi delle entrate e delle spese, con evidenza del saldo disponibile alla fine dell’esercizio finanziario di riferimento, firmata dal funzionario delegato responsabile della contabilità speciale;
  • un riepilogo dei dati di sintesi delle entrate e delle uscite della contabilità speciale che evidenzia la formazione del saldo disponibile al termine dell’esercizio finanziario di riferimento. I dati ovviamente devono coincidere con quelli indicati nella sezione frontespizio;
  • le movimentazioni analitiche in entrata e in uscita per l’esercizio finanziario di riferimento e individua il relativo risultato complessivo;
  • il dettaglio delle entrate;
  • il dettaglio delle uscite.

Il format di rendiconto, sarà reso disponibile alle Amministrazioni intestatarie delle contabilità speciali sul modulo finanziario del sistema informatico ReGiS che consente sia l’elaborazione del rendiconto che la possibilità di allegare ad ogni operazione di pagamento o di acquisizione delle entrate la documentazione giustificativa.

Il format al momento va trasmesso via PEC, mentre la documentazione giustificativa potrà essere trasmessa anche mediante supporto informatico comunicandolo all’Ispettorato Generale per il PNRR – Ufficio VI.

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