Lauree professionali abilitanti: in Gazzetta la legge

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19/11/21, n. 276 la legge n. 163/2021 recante “Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti”

di Redazione tecnica - 24/11/2021

Lauree professionali abilitanti: con la legge n. 163/2021 le disposizioni inerenti alcuni titoli universitari diventeranno realtà a partire dal 4 dicembre e l'abilitazione verrà già conseguita con l'esame finale, a seguito del tirocinio.

Lauree professionali abilitanti: cosa prevede la legge

In particolare, la normativa prevede che per le lauree magistrali abilitanti all’esercizio delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo, l’esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali a ciclo unico in:

  • odontoiatria e protesi dentaria - classe LM-46
  • farmacia e farmacia industriale - classe LM-13
  • medicina veterinaria - classe LM-42
  • psicologia - classe LM-51

abilita all’esercizio delle professioni, rispettivamente, di odontoiatra, di farmacista, di medico veterinario e di psicologo e che nell’ambito delle attività formative professionalizzanti almeno 30 crediti formativi universitari sono acquisiti con lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di studio.

Professioni tecniche: le lauree abilitanti

Anche per le lauree professionalizzanti abilitanti all’esercizio di:

  • professioni tecniche per l’edilizia e il territorio - classe LP-01
  • professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali - classe LP-02
  • professioni tecniche industriali e dell’informazione - classe LP-03

viene stabilito che l’esame finale abilita all’esercizio delle professioni correlate ai singoli corsi di studio, di geometra laureato, di agrotecnico laureato, di perito agrario laureato e di perito industriale laureato.

Esame finale: prova pratica dopo tirocinio

L’art. 3 della legge invece dispone che gli esami finali per il conseguimento delle lauree magistrali di cui all’articolo 1 (Lauree magistrali abilitanti all’esercizio delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo) e delle lauree professionalizzanti di cui all’articolo 2, comprendono lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l’abilitazione all’esercizio della professione. A tal fine, la commissione giudicatrice dell’esame finale è integrata da professionisti di comprovata esperienza designati dalle rappresentanze nazionali dell’ordine o del collegio professionale di riferimento.

Altri corsi di laurea: saranno abilitanti se stabilito con decreto

Come previsto dall’art. 4, ulteriori titoli universitari come ad esempio la Laurea in Ingegneria o la Laurea in Archiettura, conseguiti con il superamento di corsi di studio che consentono l’accesso all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni per il quale non è richiesto lo svolgimento di un tirocinio post lauream, possono essere resi abilitanti con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull’ordine o sul collegio professionale competente, previa richiesta delle rappresentanze nazionali degli ordini o dei collegi professionali di riferimento, oppure su iniziativa del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull’ordine o sul collegio professionale competente, sentito il medesimo ordine o collegio professionale.

Con gli stessi regolamenti verranno disciplinati:

  • gli esami finali, con lo svolgimento di una prova pratica valutativa per il conseguimento delle lauree abilitanti, prevedendo che i titoli universitari conclusivi dei corsi di studio abbiano valore abilitante all’esercizio della professione, previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi;
  • le modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa nonché la composizione della commissione giudicatrice, che è integrata da professionisti di comprovata esperienza designati dagli ordini o dai collegi professionali o dalle relative federzioni nazionali.
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