Legge di Bilancio 2022: nuovo calcolo IRPEF

Con i commi da 2 a 4 dell’art. 1 della legge n. 234/2021 è stato modificato il sistema di tassazione delle persone fisiche

di Redazione tecnica - 05/01/2022

Legge di Bilancio 2022 e nuovo calcolo IRPEF: con i commi da 2 a 4 dell’art. 1 della legge n. 234/2021 è stato modificato il sistema di tassazione delle persone fisiche.

Calcolo IRPEF 2022: nuovi scaglioni e nuove aliquote

L'imposta sul reddito delle persone fisiche – Irpef è regolata dal Testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. N. 917/1986) e si applica sui redditi che rientrano in alcune categorie individuate dalla legge (redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di impresa, redditi diversi). Si tratta di una imposta progressiva, in quanto colpisce il reddito con aliquote che dipendono dagli scaglioni di reddito. Il reddito imponibile e l’imposta da versare sono determinati, rispettivamente, al netto degli oneri deducibili e delle detrazioni per oneri.

Fino al 31 dicembre 2021 erano vigenti cinque scaglioni di reddito con le seguenti aliquote:

  • fino a 15.000 euro, 23%;
  • da 15.000,01 a 28.000 euro, 27%;
  • da 28.000,01 a 55.000 euro, 38%;
  • da 55.000,01 a 75.000 euro, 41%
  • oltre 75.000 euro, 43%.

La progressività dell’imposta è garantita anche dalla presenza di un complesso sistema di detrazioni e deduzioni, stratificatosi nel tempo. A tale sistema occorre altresì aggiungere le addizionali regionali e comunali all’Irpef, che si applicano al reddito complessivo determinato ai fini Irpef e devono essere versate se, per l’anno di riferimento, risulta dovuta l’Irpef.

Con il comma 2 dell’art. 1 della legge n. 234/2021 il Testo Unico delle Imposte sui Redditi è stato totalmente modificato, riorganizzando le aliquote Irpef (comma 1, lettera a)), rimodulando la detrazione spettante per tipologia di reddito (comma 1, lettera b)) e avvicinando le soglie di reddito per cui spettano tali detrazioni tra le varie tipologie di reddito (lavoro dipendente, lavoro autonomo, pensioni).

Le nuove disposizioni sono state inserite:

  • nel D.P..R. n. 917/1986 (Tuir), agli articoli 11 (determinazione dell’imposta) e 13 (altre detrazioni);
  • nel D.L. n. 3/2020 (Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente), articoli 1 (trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati) e 2 (ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati).

Le nuove aliquote e i nuovi scaglioni Irpef

La lettera a) del comma 2 sostituisce integralmente il comma 1 dell’articolo 11 del Tuir, con rimodulazione degli scaglioni e delle aliquote Irpef.

Le modifiche individuano, a partire dal 1 gennaio 2022, le seguenti quattro aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a 15.000 euro, 23%;

b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25%

c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;

d) oltre 50.000 euro, 43%.

A seguito delle modifiche introdotte quindi:

  • si dispone la soppressione dell’aliquota del 41%, con riduzione degli scaglioni di reddito da cinque a quattro;
  • la seconda aliquota viene abbassata dal 27% al 25%;
  • a terza aliquota si abbassa dal 38 al 35% e vi vengono ricompresi i redditi fino a 50.000 euro (il limite dell’aliquota al 38% è ad oggi fissato a 55.000 euro);
  • i redditi sopra i 50.000 euro vengono tassati al 43% (attualmente tale aliquota si applica oltre la soglia dei 75.000 euro).

Inoltre, al fine di consentire agli enti locali di adeguare le addizionali di loro competenza alla nuova articolazione dell’Irpef, con i commi 5-7 della legge di Bilancio è stato differito al 31 marzo 2022 il termine per la pubblicazione dell’eventuale maggiorazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale regionale e per la modifica degli scaglioni e delle aliquote dell’addizionale comunale.

IRPEF 2022: calcolo detrazioni d’imposta

La lettera b) del comma 2, al n. 1 rimodula la detrazione per redditi da lavoro dipendente e assimilati, novellando il comma 1, lettere a), b) e c) dell’articolo 13 del D.P.R. 22/12/1986.

Con le modifiche apportate, la detrazione ammonta a:

  1.  1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro, precisando che l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro e che, per i rapporti di lavoro a tempo determinato, non può essere inferiore a 1.380 euro;
  2. 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, ossia: 1.910 + 1.190 x [(28.000 - reddito complessivo) / 13.000];
  3. fino a 1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro, ossia: 1.910 x [(50.000 - reddito complessivo) / 22.000];

La lettera b) del comma 2, n. 2 prevede, aggiungendo un comma 2 all’articolo 13 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, un aumento della detrazione pari a 65 euro per i redditi superiori a 25.000 euro ed inferiori a 35.000 euro.

Rispetto al regime vigente, quindi:

  • viene ampliata la prima soglia di reddito cui si applica la detrazione, da 8.000 a 15.000 euro. Per tali redditi rimane ferma la misura di 1.880 euro della detrazione;
  • la seconda soglia di reddito passa da 15.000 a 28.000 euro, per cui la misura della detrazione base passa da 978 a 1.910 euro.
  • la terza e ultima soglia di reddito per cui spetta la detrazione è ridotta da 55.000 a 50.000 euro. La detrazione base, per tali redditi, passa da 978 a 1.910 euro. Essa ammonta a 1.910 euro per redditi pari a 28.000 euro e decresce fino ad annullarsi alla soglia dei 50.000 euro;

Oltre ai redditi da lavoro dipendente, il regime in questione si applica ai seguenti redditi assimilati:

  • compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca (art 50, comma 1, lettera a) del TUIR);
  • indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato pesca (art 50, comma 1, lettera b) del TUIR);
  • somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante (art 50, comma 1, lettera c) del TUIR);
  • somme e valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente (art 50, comma 1, lettera c-bis) del TUIR);
  • remunerazioni dei sacerdoti (art 50, comma 1, lettera d) del TUIR);
  • compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (art 50, comma 1, lettera l) del TUIR);
  • forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo n. 123 del 2013.

Detrazioni per redditi da lavoro autonomo e altri redditi

Le detrazioni Irpef per lavoro autonomo sono riconosciute ad alcuni soggetti che svolgono attività di lavoro non dipendente. Si tratta di professionisti, imprese minori, titolari di partita Iva e tutti i soggetti che svolgono lavoro autonomo, sia di carattere continuativo, sia occasionale nonché alcune tipologie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Le regole per il calcolo dell’importo riconosciuto ai titolari di partita Iva sono contenute al comma 5, articolo 13 del TUIR.

La lettera b) del comma 2, n. 5 rimodula la detrazione per redditi da lavoro autonomo, sostituendo le lettere a) e b) del comma 5 con le nuove lettere a), b) e c) dell’articolo 13 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 e prevedendo i seguenti importi:

  • 1.265 euro, se il reddito complessivo non supera 5.500 euro (nuova lettera a);
  • 500 euro, aumentata del prodotto fra 765 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 22.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 5.500 euro ma non a 28.000 euro (nuova lettera b), ossia: 500 + 765 x [(28.000 - reddito complessivo) / 22.500];
  • fino a 500 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro (nuova lettera c), ossia: 500 x [(50.000 - reddito complessivo) / 22.000].

La lettera b) del comma 2, n. 6, aggiungendo un comma 5-ter all’articolo 13 del del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, prevede un aumento della detrazione di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro.

Rispetto al regime vigente quindi:

  • viene aumentata da 1.104 euro a 1.265 euro la detrazione per la prima soglia di reddito, elevata da 4.800 euro a 5.500 euro;
  • viene introdotta una ulteriore soglia di reddito (superiore a 5.500 euro e fino a 28.000 euro) con una specifica detrazione (vedi sopra);
  • viene rimodulata  l’ultima soglia di reddito, ora compresa tra i 28.000 euro e 50.000 euro.

Come per le altre tipologie di reddito, è previsto un aumento della detrazione di un importo pari a 50 euro per la fascia di reddito superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro.

Oltre ai redditi da lavoro autonomo le disposizioni sopra descritte si applicano anche ai seguenti redditi:

  • redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (art. 67, comma 1, lettera l);
  • redditi da attività commerciali non esercitate abitualmente (art. 67, comma 1, lettera i);
  • compensi per l'attività libero professionale intramuraria (cosiddetto intra moenia) (art. 50, lettera e));
  • indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni (art. 50, lettera f));
  • indennità percepite dai membri dei corpi politici elettivi di cui all’art. 50, lettera g del TUIR;
  • rendite vitalizie e rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale (art. 50, lettera h));
  • altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro (art. 50, lettera i);
  • redditi delle imprese minori di cui all’articolo 66 del TUIR.

Bonus 100 euro: modifiche al trattamento integrativo

Il comma 3 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2022 modifica la disciplina del cd. "bonus 100 euro", di cui al decreto-legge n. 3 del 2020. Viene ridotta da 28.000 a 15.000 euro la soglia di reddito sopra la quale in linea generale esso non spetta, facendo tuttavia salva l’attribuzione dello stesso per redditi non superiori a 28.000 euro a specifiche condizioni individuate dalla norma e legate alla presenza di alcune detrazioni.

In particolare, il trattamento integrativo è comunque riconosciuto se la somma di alcune detrazioni (per carichi di famiglia, per redditi da lavoro dipendente, assimilati e da pensione, per mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, per erogazioni liberali, per spese sanitarie nei limiti previsti dall’articolo 15 del TUIR, per le rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021) è superiore all’imposta lorda. In questo caso, il bonus spetta per un importo, comunque fino a un massimo di 1.200 euro, pari alla differenza tra la somma di quelle detrazioni e l’imposta lorda.

Inoltre è stato abrogato l’articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 3 del 2020, che prevede un’ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati (lettera b) del comma 3), in considerazione delle modifiche alle detrazioni per tipologie di reddito disposte dalle norme in esame.

Misure compensative per Regioni a statuto speciale e Province autonome: modifiche 

Con il comma 4 dell'art. 1, Legge n. 234/2021 è stata introdotta una disposizione diretta a compensare la riduzione del gettito della compartecipazione Irpef delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano. La norma prevede che gli importi spettanti a ciascuna autonomia saranno definiti con un decreto del ministro dell’economia e delle finanze entro il 31 marzo 2022, sulla base dell’istruttoria di un tavolo tecnico coordinato dal MEF Dipartimento finanze e Dipartimento Ragioneria dello Stato con la partecipazione di rappresentanti di ciascuna autonomia speciale.

Si ricorda che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono titolari di una quota del gettito dell'IRPEF riferita al proprio territorio, nella misura stabilita dai rispettivi statuti e norme di attuazione degli stessi.

Nello specifico spettano i 10 decimi alla regione Valle d'Aosta, i 9 decimi alle Province autonome di Trento e di Bolzano, i 7 decimi alla regione Sardegna e alla Regione siciliana (dal 2018) e i 5,91 decimi alla regione Friuli-Venezia Giulia (dal 2018).

Le entrate che i tributi erariali assicurano a ciascun ente finanziano le funzioni attribuite all’ente stesso dallo statuto medesimo, da qui la necessità di compensare le diminuzioni di gettito conseguenti ad interventi legislativi dello Stato.

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