Legge di Bilancio 2022, ultime notizie su superbonus e bonus facciate

La prima bozza del disegno di Legge di Bilancio 2022 fornisce indicazioni su superbonus, ecobonus, sismabonus, bonus mobili, bonus verde e bonus facciate

di Redazione tecnica - 28/10/2021
Aggiornato il: 29/10/2021

Come previsto il Consiglio dei Ministri n. 44 di oggi ha sciolto ogni dubbio sulle intenzioni del Governo sul futuro delle detrazioni fiscali del 110% (superbonus) previste dal Decreto Legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio), ma anche su tutti gli altri bonu per l'edilizia tra cui bonus facciate, ecobonus, sismabonus, bonus ristrutturazioni, bonus mobili e bonus verde

Le indiscrezioni e il Ddl di Bilancio 2022

Arriva, infatti, la prima versione del disegno di legge di Bilancio 2022 che, ricordiamo, dovrà essere discussa dai due rami del Parlamento prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale che darà il via al nuovo corso previsto per il bonus 110%.

In particolare, il ddl di Bilancio 2022 contiene, nella attuale versione, l'art. 8 titolato "Proroghe in materia di superbonus fiscale, di riqualificazione energetica, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, di sistemazione a verde ed in materia di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici" all'interno del quale oltre ad alcune importanti modifiche all'art. 119 del Decreto Rilancio sono state inserite le proroghe ad alcune importanti detrazioni fiscali.

Le modifiche al Superbonus 110%

Sul fronte superbonus 110%:

  • le proroghe che erano state previste per gli istituti autonomi case popolari (IACP) sono state estese anche alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci. Stiamo parlando, quindi, degli interventi di ecobonus 110% (trainanti e trainati) anche con demolizione e ricostruzione;
  • le spese per il fotovoltaico (trainato da ecobonus e sismabonus) potranno essere portante in detrazione fino al 30 giugno 2022 (era stata una "dimenticanza" non modificata dal Semplificazioni-bis);
  • modificato integralmente il comma 8-bis che prevedeva le proroghe per condomini, edifici plurifamiliari e IACP. Adesso il comma 8-bis prevede:
    • per gli interventi effettuati da persone fisiche (comma 9, lettera b)), per i quali, alla data del 30 settembre 2021, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero, per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risultino avviate le relative formalità amministrative per l’acquisizione del titolo abilitativo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;
    • per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche (comma 9, lettera a))), compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione (inquadrati come ristrutturazione edilizia), la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura:
      • del 110% per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023;
      • del 70% per quelle sostenute nell’anno 2024;
      • del 65% per quelle sostenute nell’anno 2025.
    • per gli interventi effettuati su unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche (unifamiliari), che hanno un ISEE non superiore a 25.000 euro annui, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;
    • per gli interventi effettuati dagli IACP, per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023;
  • la verifica di congruità dei costi (per gli interventi di ecobonus 110% e sismabonus 110%) potrà essere effettuata in riferimento ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2022 stessa.

Sconto in fattura e cessione del credito

Limitatamente agli interventi di superbonus 110%, la opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) potranno essere scelte fino al 31 dicembre 2025 (con i relativi orizzonti temporali di fruizione per ogni beneficiario).

Ricordiamo che per il sismabonus, le opzioni alternative di sconto in fattura e cessione del credito sono già previste dall'art. 16, comma 1-octies del D.L. n. 63/2013.

Ecobonus e Bonus ristrutturazioni al 2024

Più respiro per gli interventi che accedono all'ecobonus ordinario. Previsto, infatti, per gli interventi di cu all'art. 14, commi 1, 2 e 2-bis del D.L. n. 63/2013 un orizzonte temporale più ampio che termina il 31 dicembre 2024.

Stessa proroga per il Bonus ristrutturazioni. Al 31 dicembre 2024 la proroga per gli interventi di cui all'art. 16 del D.L. n. 63/2013, commi:

  • 1 - ristrutturazione ordinaria;
  • 1-bis e 1-ter, sismabonus ordinario.

Le proroghe dei commi 1-bis e 1-ter si portano dietro anche il sismabonus potenziato di cui ai successivi commi da 1-quater a 1-septies, quindi il sismabonus al 70% e 80% nel caso di riduzione del rischio sismico rispettivamente di una e due classi, e il sismabonus 75% e 85% se le riduzioni di classe avvengono per i condomini.

Bonus mobili e bonus verde al 2024

Completamente sostituito l'art. 16, comma 2 del D.L. n. 63/2013 che ha istituito il bonus mobili e adesso prevede che la detrazione può essere utilizzata fino al 2024 sempre nella misura del 50% ma su un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro.

Stessa sorte per il bonus verde previsto dall'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che potrà essere fruito per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024.

Bonus facciate ridotto al 60%

Brutta tegola per il bonus previsto dall'art. 1, commi 219-224 del Legge 27 dicembre 2019, n. 160. La detrazione del 90% prevista per le spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna) ubicati in zona A (centri storici) o B (parti già urbanizzate, anche se edificate in parte), viene estesa anche al 2022 ma con una aliquota del 60%.

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