Legge di Bilancio 2024: ecco le principali misure

Dopo l’approvazione del Senato, è attesa in settimana la conferma della Camera sulla Legge di Bilancio 2024 che arriverà con un nuovo voto di fiducia al Governo

di Redazione tecnica - 28/12/2023

Come da copione, dopo la fiducia del Senato, è approdato alla Camera dei Deputati il disegno di Legge di Bilancio 2024, la cui approvazione definitiva, prima della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sarà solo una mera formalità

Il dossier della Camera

Prima dell’avvio dei lavori, il Servizio Studi del Senato e della Camera hanno messo a disposizione il Dossier illustrativo con i più significativi e rilevanti interventi contenuti all'interno degli articoli della prima sezione del disegno di legge di bilancio 2024 (quella definita dal maxiemendamento del Governo).

Il dossier raggruppa per settori omogenei le principali disposizioni normative contenute nella manovra, indicando le modifiche intervenute nel corso dell’esame presso il Senato a seguito del quale il disegno di bilancio originario, nella sua prima sezione, è passato da 89 articoli, seguiti da altri 20 articoli (da 90 a 109) della seconda sezione, ad un unico articolo con 561 commi nella prima sezione e altri 20 articoli (dal 2 al 21) nella seconda sezione.

Di seguito i principali contenuti del testo che verosimilmente approderà tra pochi giorni in Gazzetta Ufficiale.

Mutui prima casa (art. 1, commi 7-13)

Il comma 7 interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa, prorogando al 31 dicembre 2024 (dal 31 dicembre 2023) la possibilità di usufruire della garanzia massima dell'80%, a valere sul Fondo medesimo, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito ed età. Il comma 8 assegna al Fondo di garanzia ulteriori 282 milioni per l’anno 2024.

Nel corso del passaggio al Senato sono stati introdotti i commi da 9 a 13 che prevedono l’inclusione, tra le categorie prioritarie, di “famiglie numerose” che rispettino determinate condizioni anagrafiche e reddituali. In relazione alle domande presentate da tali famiglie sono dettate specifiche disposizioni concernenti, tra l’altro, la misura massima della garanzia concedibile e la misura dell’accantonamento di un coefficiente di rischio. Sono inoltre dettate ulteriori disposizioni applicabili alle agevolazioni in parola nei casi di surroga del mutuo originario.

Riduzione dell'IVA applicabile sul pellet (art. 1, comma 46)

Il comma 46, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, assoggetta ad aliquota IVA ridotta al 10%, in luogo dell’aliquota ordinaria al 22%, la cessione dei pellet anche per i mesi di gennaio e febbraio 2024. Più in dettaglio, la norma in questione stabilisce che le disposizioni dell’articolo 1, comma 73, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023-2025) si applichino anche per i mesi di gennaio e febbraio 2024.

Rivalutazione terreni edificabili (art. 1, commi 52-53)

I commi 52 e 53 estendono le disposizioni in materia di rivalutazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola anche agli asset posseduti alla data del 1° gennaio 2024 - disposizioni già previste in passato e più volte prorogate nel tempo - stabilendo anche per tali operazioni un’imposta sostitutiva con aliquota al 16%.

Analogamente a quanto già previsto in passato, le disposizioni in esame prevedono la facoltà di assumere, ai fini del computo di plusvalenze e minusvalenze finanziarie, anche riferite a titoli o partecipazioni negoziate in mercati regolamentari, il valore normale di tali asset, purché posseduti alla data del 1° gennaio 2024, in luogo del loro costo o valore di acquisto dietro il versamento di un’imposta sostitutiva con aliquota al 16%.

Locazioni brevi (art. 1 comma 63)

L’articolo 1, comma 63, così come modificato dal Senato, stabilisce che ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve è applicabile il regime alternativo di tassazione mediante imposta operata nella forma della cedolare secca, con aliquota al 26% nel caso di opzione per tale tipo di regime. Prevede inoltre che l’aliquota è ridotta al 21% per i redditi da locazione breve relativi ad una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi. Viene, inoltre, disposto che per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero che gestiscono portali telematici, qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione, la ritenuta del 21% venga operata a titolo di acconto. Modifica, infine, le modalità di adempimento agli obblighi derivanti dalla disciplina fiscale sulle locazioni brevi distinguendo tra soggetti residenti fuori dall’Unione Europea, a seconda del fatto che dispongano o meno di una stabile organizzazione in uno Stato membro, e soggetti residenti nell’Unione Europea che non dispongano di una stabile organizzazione in Italia.

Nel dettaglio, il comma in esame, come sostituito dal Senato, modifica il regime fiscale delle locazioni brevi contenuto nell’articolo 4 del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017.

Plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili (art. 1, commi 64-67)

Il comma 64 dell’articolo 1 aggiunge tra i redditi diversi ai sensi del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (TUIR) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili sui quali siano stati realizzati interventi agevolati dal c.d. Superbonus.

Il comma 65 prevede che alle plusvalenze suddette si può applicare l’imposta, sostituiva dell'imposta sul reddito, del 26%.

Il comma 66 dispone che le predette disposizioni si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024. Il comma 67, infine, specifica che le eventuali maggiori entrate derivanti dall’attuazione dei commi precedenti affluiranno ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al “Fondo per la riduzione della pressione fiscale”.

Nel dettaglio, il comma 64 dell’articolo 1 apporta una serie di modifiche agli articoli 67 (Redditi diversi) e 68 (Plusvalenze) del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al D.P.R. n. 917 del 1986.

Proroga delle semplificazioni per gli affidamenti di progettazione (art. 1, comma 70)

Il comma 70, introdotto al Senato, rende permanente la possibilità di avviare le procedure di affidamento della progettazione di opere pubbliche anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione.

Nel dettaglio, il comma in questione interviene sulla disposizione transitoria recata dal primo periodo del comma 4 dell’art. 1 del D.L. n. 32/2019 (Decreto Sblocca Cantieri) che dispone, per il periodo 2019-2023, che i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Dette opere saranno poi considerate prioritariamente ai fini dell’assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione.

L’intervento provvede a rendere permanente l’applicazione di tale possibilità, non prevedendo più un limite temporale per la cessazione di tale misura. In secondo luogo, il comma 70, modificando sempre il comma 4 dell’art. 1 del D.L. 32/2019 (c.d. sblocca cantieri), prevede l’emanazione di un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di definire le modalità di analisi e di monitoraggio delle suddette attività progettuali, in raccordo con quanto previsto dal D. Lgs. 229/2011 in materia di monitoraggio delle opere pubbliche, anche per la successiva verifica del livello di realizzazione degli interventi per i quali è stata svolta la progettazione.

In merito, la Corte dei Conti - sezione regionale di controllo della regione Lombardia – con la Delibera n. 270/2021, ha evidenziato che “gli attuatori di opere, per le quali deve essere realizzata la progettazione, possono avviare […], le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione, a condizione che quest’ultime abbiano l’adeguata copertura finanziaria, attengano alla realizzazione di opere pubbliche di interesse generale, aventi una ragionevole e probabile fattibilità sia in termini tecnici che finanziari, e venga rispettato il principio di autosufficienza dell’amministrazione”.

Ritenuta bonifici e provvigioni (art. 1, commi 88-90)

L’articolo 1, commi 88-90, eleva, a decorrere dal 1° marzo 2024, la ritenuta d’acconto d’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta ed estende, a decorrere dal 1° aprile 2024, la ritenuta d’imposta dovuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari anche agli agenti di assicurazione e ai mediatori di assicurazione.

Nel dettaglio, la disposizione, al comma 88, modifica l’articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, portando dall’8% all’11% l’aliquota della ritenuta d’acconto sull’imposta sui redditi dovuta dai beneficiari all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.

Misure in materia di rischi catastrofali (art. 1, commi 101-111)

L’articolo 1, ai commi 101-111, modificato durante l’esame in Senato, istituisce l’obbligo, per le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel relativo Registro, di stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali direttamente causati da eventi quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.

L’inadempimento dell’obbligo di assicurazione viene considerato nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche. La polizza deve prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15 per cento del danno e l’applicazione di premi proporzionali al rischio.

Tali valori possono essere aggiornati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy, con il quale possono essere altresì stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione. In caso di accertamento di violazione o elusione dell'obbligo a contrarre, incluso il rinnovo, IVASS provvede a irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 500.000 euro.

I commi da 108 a 110 recano norme finalizzate a contribuire all’efficace gestione del rischio da parte delle compagnie assicurative per la copertura dei danni in esame, autorizzando SACE S.p.A. a concedere una copertura fino al 50 per cento degli indennizzi (fino a un massimo di 5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024). Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti da tali coperture è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso.

Il comma 111 prevede infine che le disposizioni di cui all’articolo in esame non siano applicabili agli imprenditori agricoli (di cui all’articolo 2135 del Codice civile), per le quali resta ferma la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità stabilita dall’articolo 1, commi 515 e seguenti della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022).

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