Legge di Bilancio 2024: le norme per gli Enti Locali

In una prima nota di lettura, ANCI approfondisce le norme di interesse per Comuni e Città metropolitane contenute nel ddl di Bilancio 2024

di Redazione tecnica - 22/11/2023

È stata pubblicata la prima nota di lettura ANCI sulle principali misure inserite nel ddl di Bilancio 2024, di interesse per i Comuni e per le Città metropolitane.

Legge di Bilancio 2024: la nota ANCI sulle norme per gli enti locali

Come di consueto, l’Associazione focalizza l’attenzione sugli articoli di particolare rilevanza per gli enti locali, suddividendoli in aree tematiche.

  • Fondi e contributi per gli enti locali
    • Contributo ai Patti con i Comuni (Art. 79)
    • Sostegno finanziario per enti al termine della procedura di dissesto finanziario (Art. 80)
    • Contributi progettazione enti locali (Art. 81)
    • Interventi per il Giubileo (Art. 82)
    • Misure in favore di piccoli comuni, aree interne e aree territoriali svantaggiate (Art. 85)
    • Rifinanziamento del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche (Art. 57)
    • Rimodulazione Fondo di solidarietà comunale e istituzione del Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi (Artt. 83 e 84)
    • Revisione della spesa (Art. 88)
  • Disposizioni in materia di welfare/scuola
    • Misure per il sostegno degli indigenti e per gli acquisti di beni di prima necessità – Carta «Dedicata a te» (Art. 2)
    • Contributo straordinario per il primo trimestre 2024 ai titolari di bonus sociale elettrico (Art. 4)
    • Misure in materia di imposte (art. 11)
    • Incremento della misura di supporto per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido (Art. 35)
    • Misure in materia di congedi parentali (art. 36)
    • Misure in materia sociale (art. 39)
    • Fondo Unico per l’inclusione delle persone con disabilità (Art. 40)
  • Disposizioni in materia di personale
    • Rifinanziamento del fondo CCNL per il personale pubblico per il triennio 2022-2024 (art. 10)
  • Disposizioni in materia di immigrazione/protezione internazionale
    • Misure in materia di immigrazione (Art. 66)
    • Fondo per le attività connesse alla protezione temporanea delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina (ART. 70)
  • Ulteriori disposizioni di interesse in materia di energia, mobilità sostenibile e TPL
    • Misure in favore delle imprese (Art. 54)
    • Rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture, nonché disposizioni in materia di commissari straordinari (Art. 56)
    • Risorse per investimenti Regioni a statuto ordinario (Art. 78)

Contributo ai Patti con i Comuni 

Viene assegnato ai Comuni capoluogo che sottoscrivono gli accordi di cui all’articolo 43, commi 2 e 8, del Decreto Aiuti, un fondo con dotazione annua di 50 milioni di euro per 10 anni (dal 2024 al 2033). Questi accordi sono stipulati tra Governo e Comuni capoluogo di provincia con disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500 euro, o con Comuni sede di città metropolitana con un debito pro-capite superiore ad 1.000 euro, che non abbiano già in corso l’analoga procedura di cui ai commi 567 e seguenti della legge di bilancio n. 234/2021. Per ciascun accordo è previsto un percorso di riequilibrio finanziario e strutturale con misure e cronoprogrammi definiti. Spiega ANCI che la norma coinvolge i sette capoluoghi di provincia e i due capoluoghi di città metropolitana che hanno sottoscritto o sono in procinto di sottoscrivere il patto. Il piano di riparto sarà disposto con Decreto interministeriale entro il 31 marzo 2024.

Secondo l’associazione si pone così rimedio alla disparità di trattamento tra i capoluoghi di provincia e quello riservato alle città maggiori, i cui percorsi di risanamento sono stati fin dal 2022 assistiti da una contribuzione statale. Non è però prevista la riapertura dei termini per aderire al patto per il risanamento per i capoluoghi che non hanno a suo tempo aderito.

Sostegno finanziario per enti al termine della procedura di dissesto finanziario 

Assegnati per ciascuno degli anni dal 2024 al 2038, un contributo di 10 milioni di euro ai Comuni capoluogo di città metropolitana che, alla data del 31 dicembre 2023, terminano il periodo di risanamento quinquennale decorrente dalla redazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Il contributo è finalizzato prioritariamente al ripiano, anche anticipato, del disavanzo dei Comuni beneficiari.

Sulla base dei dati disponibili, la norma in questione coinvolge il solo Comune di Catania, che viene così di fatto ricompreso nel percorso di risanamento di cui ai commi 567 e seguenti della legge di bilancio per il 2022, che ha coinvolto 4 grandi città.

Contributo progettazione per gli enti locali 

Viene modificato l’art. 51 della legge n. 160/2019, inerente i contributi per la progettazione in favore degli enti locali. In coerenza con le previsioni del nuovo Codice degli appalti (d.lgs. 36/2023), è stato eliminato il richiamo alla progettazione “definitiva ed esecutiva”, favorendo così la spesa per gli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade. Inoltre, il fondo viene integrato prevedendo 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 (prima erano 200 milioni), confermando invece i 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031.

Rifinanziamento del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche

Viene prorogato al 2024 il meccanismo previsto dall’articolo 26, del Decreto Aiuti, da attuare tramite un decreto del MIT – per i lavori eseguiti o contabilizzati dal direttore dei lavori ovvero annotati, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1 gennaio 2023 fino al 31 dicembre

Entro il 31 gennaio 2024 verrà quindi adottato un nuovo Decreto per definire le nuove modalità di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche ed i criteri di assegnazione delle risorse agli aventi diritto, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni nel succitato periodo gennaio 2023-dicembre 2024.

La proroga è estesa anche:

  • agli accordi quadro, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023;
  • alle concessioni di lavori in cui è parte una pubblica amministrazione, stipulate in un termine compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023 – che non hanno avuto accesso al FOI - relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024;
  • agli accordi quadro di lavori - con termine finale di presentazione dell'offerta entro il 31 dicembre 2021 - già in esecuzione alla data del 17 agosto 2023 (entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022) per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024.

La norma, infine, incrementa la dotazione del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche a 700 milioni per l’anno 2024 (prima erano 500 milioni e, per l’anno 2025 vengono stanziati 100 milioni di euro.

Revisione della spesa e taglio risorse PNRR

L’articolo 88 dispone per il quinquennio 2024-2028 un taglio di risorse a carico degli enti locali per 200 milioni annui nel caso dei Comuni e per 50 milioni annui nel caso delle Città metropolitane e delle Province appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e alle Isole. Il taglio sarà ripartito in proporzione della spesa corrente decurtata del valore della Missione 12 (servizi sociali), sulla base dei dati di rendiconto del 2022 (o, in mancanza, dell’ultimo rendiconto approvato), “tenendo conto” delle risorse del PNRR assegnate a ciascun ente al 31 dicembre 2023.

 Sono esclusi dal taglio gli enti in crisi finanziaria conclamata e quelli che hanno sottoscritto gli accordi per il ripiano dei disavanzi di cui al comma 567 e seguenti della legge di bilancio per il 2022 e all’articolo 43, co. 2, del dl n. 50/2022. La determinazione del taglio è stabilita con decreto ministeriale (Interno di concerto con Mef) entro il 31 gennaio 2024, previa intesa presso la Conferenza Stato-Città.

Si deve ricordare che già a legislazione vigente (l. 178/2020) è previsto un taglio di 100 milioni annui sui Comuni e di 50 milioni per le Città metropolitane e le Province (cd. “spendig review informatica”). È possibile per l’annualità 2023 non sarà applicato il taglio previsto, ma nel complesso, la riduzione di risorse a carico

Risorse per investimenti Regioni a statuto ordinario

Infine si prevede di favorire gli investimenti diretti delle regioni a statuto ordinario per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico, anche con la finalità di ridurre l’inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, nel limite complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028. Segnala ANCI che il contributo spettante a ciascuna regione, potrà essere modificato mediante accordo da sancire entro il 31 gennaio 2024, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

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