Liti tributarie e rinuncia agevolata: chiarimenti dal Fisco

Alcune precisazioni su questa speciale forma di definizione delle controversie tributarie pendenti in Cassazione, che prevede la sottoscrizione di un accordo tra le parti e l’abbattimento delle sanzioni a 1/18

di Redazione tecnica - 18/08/2023

Arrivano nuovi importanti chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate sulla tregua fiscale prevista dalla Legge di Bilancio 2023. Questa volta il Fisco ha fornito alcune indicazioni sulla c.d. “rinuncia agevolata” alle liti tributarie in Cassazione, contenute nella Circolare del 26 luglio 2023, n. 21/E, che fa seguito a quelle del 27 gennaio e del 20 marzo 2023.

Rinuncia agevolata a liti tributarie: la Circolare del Fisco

Nel dettaglio, il documento di prassi approfondisce l’ambito di applicazione e l’oggetto di questa speciale forma di definizione delle controversie tributarie pendenti in Cassazione, che prevede la sottoscrizione di un accordo tra le parti per definire tutte le pretese azionate in giudizio e l’abbattimento delle sanzioni a 1/18 di quelle stabilite.

Tra gli elementi oggetto della rinuncia agevolata rientrano gli avvisi di accertamento, gli atti di recupero di crediti d’imposta non spettanti e ogni altro atto recante una “pretesa tributaria qualificata”.

Rinuncia agevolata liti tributarie: ambito di applicazione

La rinuncia agevolata permette di definire le controversie tributarie, pendenti al 1° gennaio 2023 in Corte di Cassazione, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate e che hanno ad oggetto atti impositivi. Restano escluse le liti relative alle sole sanzioni e quelle che riguardano il mancato riconoscimento di rimborsi.

Per aderire è necessario rinunciare al ricorso principale o incidentale dopo aver definito con la controparte tutte le pretese azionate in giudizio. La procedura prevede la firma di un accordo tra le parti e il pagamento, entro venti giorni dall’accordo stesso, nel rispetto del termine ultimo del 30 settembre 2023 - delle somme dovute per imposte, interessi ed eventuali accessori, con il beneficio della riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo previsto dalla legge.

La differenza tra rinuncia e definizione agevolata

Come specificato nella Circolare, ai sensi dell’art. 1, commi da 213 a 218 della Legge n. 197/2022 (Legge di Bialncio 2023), la rinuncia agevolata si applica in alternativa alla definizione agevolata, disciplinata dai commi da 186 a 204 della stessa Legge. Lo stesso atto quindi non può essere oggetto di entrambi gli istituti.

La rinuncia agevolata si pone in continuità con l’accordo conciliativo agevolato esperibile dinanzi alle Corti di giustizia tributaria, ai sensi dei precedenti commi da 206 a 212 e le parti possono regolare nell’ambito dell’accordo anche le spese di lite.

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