Livelli di progettazione e compensi professionali: interviene l'ANAC

In caso di omissione del livello di progettazione definitivo, ai fini del calcolo del compenso del progettista, e dunque della base d’asta, la stazione appaltante deve tenere conto di tutte le prestazioni indispensabili per l’espletamento dell’incarico oggetto dell’affidamento, anche se riconducibili al livello di progettazione omesso.

di Redazione tecnica - 21/02/2022

L'art. 23, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti) offre la possibilità alle stazioni appaltanti di bandire gare di progettazione omettendo uno o entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.

Livelli di progettazione e compensi: la delibera ANAC

È dovuta intervenire l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con la delibera n. 31 del 26 gennaio 2022 che ci consente di approfondire il tema legato ai tre livelli di progettazione previsti dal Codice dei contratti.

Il caso oggetto del parere di precontenzioso dell'ANAC riguarda una gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di progettazione esecutiva, e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (con opzione affidamento incarico di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione). Un operatore economico ha lamentato l’incapienza della base d’asta, ritenuta insufficiente a remunerare alcune prestazioni, riconducibili al livello di progettazione definitivo, che sarebbero necessarie all’esecuzione del servizio.

La stazione appaltante, infatti, aveva posto a base di gara il progetto di fattibilità tecnico-economica e la relazione di verifica della vulnerabilità sismica e, avvalendosi della facoltà di cui al comma 4 dell’art. 23 del Codice, ha omesso il livello di progettazione definitivo.

Omissione livello di progettazione e prestazioni

Secondo la ricostruzione dell’istante, l’omissione della progettazione definitiva non giustificherebbe tuttavia l’omissione di una serie di prestazioni, tipiche della progettazione definitiva, indispensabili per individuare i macro interventi che generano le successive verifiche di dettaglio proprie della progettazione esecutiva.

La modalità di calcolo della base d’asta applicata dalla stazione appaltante, tarata solo sulla progettazione esecutiva, risentirebbe pertanto di un difetto di impostazione, poiché, pur non avendo fornito a base di gara calcolazioni macro della struttura in una configurazione di progetto ma solo verifiche di vulnerabilità sismica allo stato di fatto, la stazione appaltante non ha tenuto conto dell’attività di progettazione comunque necessaria per la calcolazione dell’organismo edilizio nella sua interezza. Inoltre non risulterebbe individuata e compensata la progettazione per la categoria Impianti.

La delibera ANAC

La delibera ANAC, confermando la tesi istante, ha concluso che in caso di omissione del livello di progettazione definitivo, ai fini del calcolo del compenso del progettista, e dunque della base d’asta, la stazione appaltante deve tenere conto di tutte le prestazioni indispensabili per l’espletamento dell’incarico oggetto dell’affidamento, anche se riconducibili al livello di progettazione omesso.

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