MEF: Decreto sul Reddittometro in consultazione

Arriva il Redditometro diretto ad individuare, in maniera sintetica, la capacità contributiva, i redditi delle persone fisiche

di Redazione tecnica - 13/06/2021

Il Ministero delle Finanze ha sottoosto a consultazione pubblica , riservata alle associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori, lo schema di decreto, attuativo dell’articolo 38, quinto comma, del d.P.R. n. 600/73, come novellato dall’art. 10, comma 1, del D.L. 12 luglio 2018 n. 87, convertito dalla legge n. 186/2018, diretto ad individuare il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva, finalizzato alla determinazione sintetica dei redditi delle persone fisiche relativi agli anni d’imposta a decorrere dal 2016 (c.d. redditometro).
La norma citata prevede che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale, sentiti l’ISTAT e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori, sono individuati elementi indicativi di capacità contributiva, mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area geografica di appartenenza.
Alla predisposizione dello schema di decreto hanno contribuito rappresentanti dell’ISTAT per il supporto metodologico e statistico finalizzato ad approfondire gli aspetti concernenti il metodo di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti.
In conformità al disposto del richiamato articolo 38, quinto comma, del d.P.R. n. 600/73 la consultazione è diretta ad acquisire valutazioni, osservazioni e suggerimenti delle associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori, che sono state individuate in base all’elenco di cui all’articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) - contenuto nel decreto del Ministero dello sviluppo economico del 30 dicembre 2020.

Inizio e termine della consultazione

La consultazione ha avuto inizio il 10 giugno scorso ed il termine per l’invio dei contributi è fissato per il 15 luglio 2021.

Per la consultazione è possibile collegarsi con la pagina predisposta dal Ministero delle Finanze

5 Articoli, 2 allegati ed una Relazione illustrativa

Oltre lo schema del decreto, il Ministero delle Finanze ha, anche predisposto

  • la tabella A con il “Contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva”;
  • la tabella B con le “Tipologie di nuclei familiari e relative aree territoriali di appartenenza”;
  • la relazione illustratica.

Schema di decreto

Lo schema di decreto è costituito dai seguenti 5 articoli:

Articolo 1 - Elementi indicativi di capacità di contributiva

Articolo 2 - Imputazione delle spese al contribuente

Articolo 3 - Determinazione sintetica del reddito complessivo accertabile

Articolo 4 - Spese attribuite al contribuente in sede di determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche e prova contraria

Articolo 5 - Efficacia

Criterio per la determinazione sintetica del reddito

Nel dettaglio con l’articolo 3 è definito il criterio per a determinazione sintetica del reddito complessivo accertabile del contribuente che, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4 del decreto stesso, l’Agenzia delle entrate determina sulla base:

  • dell’ammontare delle spese, anche diverse rispetto a quelle indicate nella tabella A che, dai dati disponibili o dalle informazioni presenti nel Sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, risultano sostenute dal contribuente;
  • dell’ammontare delle ulteriori spese riferite ai beni nella disponibilità del contribuente, presenti nella tabella A, nella misura determinata considerando i prezzi rilevati dall’ISTAT, o tramite analisi e studi socio economici applicati al dato certo relativo al possesso o all’utilizzo di un bene o servizio;
  • della quota parte, attribuibile al contribuente, dell’ammontare della spesa per i beni e servizi considerati essenziali per conseguire uno standard di vita minimamente accettabile (c.d. “Soglia di povertà assoluta”) per una famiglia corrispondente alla tipologia di nucleo familiare di appartenenza;
  • della quota relativa agli incrementi patrimoniali del contribuente imputabile al periodo d’imposta, nella misura determinata con le modalità indicate nella tabella A;
  • della quota di risparmio riscontrata, formatasi nell’anno.
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