Nuovo Codice dei Contratti: il dossier ANCE con l'analisi di tutte le norme

L'Associazione Nazionale Costruttori Edili pubblica una prima analisi delle principali novità e/o criticità di interesse per il settore dei lavori pubblici

di Redazione tecnica - 06/04/2023

Dopo la recente pubblicazione del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (d. Lgs. n. 36/2023), ANCE ha pubblicato un primo Dossier sul testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2023, n. 77 ed entrato in vigore il 1° aprile 2023, approfondendo le tematiche più interessanti e fornendo alcune valutazioni e indicazioni su diversi aspetti.

Nuovo Codice dei Contratti Pubblici: il Dossier ANCE

Il Dossier segue l’articolato del Decreto Legislativo ed è così suddiviso:

  • Libro I - Dei principi
    • Principi generali
    • Principio di applicazione dei ccln di settore
    • Ambito di applicazione, rup e fasi di affidamento
    • Digitalizzazione
    • Programmazione, localizzazione e approvazione delle opere, dibattito pubblico
    • Progettazione
  • Libro II – Dell’appalto
    • Parte I – “Sottosoglia”
    • Parte II – Degli istituti e delle clausole comuni
      • Clausole sociali  
      • Suddivisione in lotti
      • Accordi quadro
      • Revisione prezzi
      • Contratti riservati
    • Parte III – Dei soggetti
      • Qualificazione delle stazioni appaltanti
      • Consorzi non necessari
      • Raggruppamenti d’impresa
    • Parte IV – delle procedure di scelta del contraente
      • Procedure di scelta del contraente
    • Parte V - Dello svolgimento delle procedure pubblicazione a livello nazionale commissione giudicatrice
      • Requisiti di ordine generale
      • Qualificazione SOA
      • Soccorso istruttorio
      • Avvalimento
      • Garanzie per la partecipazione alla procedura
      • Principi generali in materia di selezione
      • Criteri di aggiudicazione degli appalti
      • Reputazione dell’impresa (rating d’impresa)
    • Parte VI – Dell’esecuzione
      • Garanzie definitive
      • Subappalto
      • Varianti
      • Esecuzione o completamento dei lavori
      • Anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo
      • Premio di accelerazione
      • Beni culturali
  • Libro III - Settori speciali
  • Libro IV – Del partenariato pubblico-privato e delle concessioni
    • Nozione
    • Programmazione, valutazione preliminare, controllo e monitoraggio
    • Contratto di concessione e traslazione del rischio operativo
    • Affidamenti dei concessionari
    • Contratti di concessione sotto soglia
    • Modifica di contratti durante il periodo di efficacia
    • Risoluzione e recesso
    • Revisione del contratto di concessione
    • Maggior chiarezza per il project financing –
    • Procedure di affidamento di PPP (e PF)
    • Contratti di rendimento energetico o epc
    • Partenariato sociale
    • Servizi globali
  • Libro V – Del contenzioso, dell’Anac e disposizioni finali
    • Parte I – del contenzioso
      • Modifiche al codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104.
      • Accordo bonario per i lavori
      • Arbitrato
      • Collegio consultivo tecnico
      • Precontenzioso Anac
    • Parte II – Della governance
      • Indirizzo, coordinamento e monitoraggio presso la cabina di regia. Governance dei servizi funzioni dell’Anac
      • Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e struttura tecnica di missione.

La disciplina transitoria

Di particolare rilievo la parte relativa alle disposizioni di attuazione del Codice e della disciplina transitoria e che specifica i vari step dal 1° aprile al 1° gennaio 2024.

Le disposizioni dal 1° aprile 2023

Entra in vigore il nuovo codice, con i relativi allegati, ma l’efficacia è sospesa. Alcune norme sono immediatamente applicabili: artt. da 215 a 219 e le disposizioni di cui all’art. 38, comma 11, che per effetto di quanto previsto dal successivo art. 38, comma 12, si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del Codice, per i quali non sia ancora intervenuta la determinazione conclusiva della conferenza di servizi.

Le disposizioni dal 1° luglio 2023

  • Acquistano efficacia le disposizioni contenute nel codice e negli allegati (salvo quanto previsto per la pubblicità, digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti e, in parte, per la qualificazione stazioni appaltanti).
  • In luogo dei regolamenti e delle linee guida dell’ANAC, adottati in attuazione del d.lgs. 50 del 2016, laddove non diversamente previsto, si applicano le corrispondenti disposizioni del nuovo codice e dei suoi allegati.
  • Sono apportate modificazioni al d.l. “Semplificazioni” n. 76/2020.
  • È abrogato il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con le seguenti precisazioni:
    • continua ad applicarsi ai procedimenti, ossia:
      • a) procedure e contratti con bandi o avvisi pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;
      • b) in mancanza di pubblicazione, procedure e contratti in relazione ai quali siano stati già inviati gli avvisi a presentare offerta;
      • c) procedimenti, per le opere di urbanizzazione a scomputo, le cui convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, siano stati già stipulati;
      • d) procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della predetta data;
      • e) procedure per le quali è stato formalizzato l’incarico di progettazione, limitatamente all’art. 23. Nel caso in cui l’incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica sia stato formalizzato prima della data in cui il codice acquista efficacia, la stazione appaltante può procedere all’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica oppure sulla base di un progetto definitivo redatto ai sensi dell’art. 23 citato.
    • 2. Resta transitoriamente in vigore la disciplina sui seguenti aspetti:
      • A) digitalizzazione, trasparenza e accesso.
      • B) pubblicità
      • C) consiglio superiore dei lavori pubblici
      • D) procedure ed esecuzione dei contratti da svolgersi all'estero
      • E) contratti per difesa e sicurezza e interventi anche per effetto di accordi internazionali, multilaterali o bilaterale.
      • F) garanzie fideiussorie e polizze assicurative.
      • G) consorzi stabili
  •  3. In relazione alle opere PNRR, PNC, cofinanziate dai fondi strutturali dell’UE nonché infrastrutture di supporto (anche se non finanziate con dette risorse), si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, il DL n. 77 del 2021 (L. 108/2021), e il DL n. 13 del 2023, nonché tutte le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi ivi stabiliti, inclusi quelli dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030.

Sono abrogati:

  • RD n. 1612 del 1923 (Regolamento per l'ordinamento interno del Consiglio superiore dei lavori pubblici);
  • b) art. 11, co. 5, lett. d) (schemi dei bandi di gara delle procedure di aggiudicazione all'approvazione di ANAS) e f) (commissioni di gara per l'aggiudicazione dei contratti ANAS) della l. 498/1992;
  • c) il DPR 204/2006; c) art. 1, co. 32, della l. n. 190 del 2012 75 (oneri di pubblicazione delle SA nei propri siti web istituzionali);
  • d) decreto MiSE n. 122 del 2017 (Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa);
  • e) decreto MiBACT n. 154 del 2017 (Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati);
  • f) decreto MEF 28 settembre 2022 (esclusione dell’OE per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate). 

Inoltre, ogni richiamo in disposizioni vigenti al d.lgs. n. 50 del 2016, o al codice dei contratti vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso.

Le disposizioni dal 1° gennaio 2024

Dal 1° gennaio 2024 acquistano efficacia le seguenti disposizioni del codice e degli allegati.

  • Pubblicità:
    Applicazione degli artt. 27 (Pubblicità legale degli atti), 81 (Avvisi di preinformazione), 83 (Bandi e avvisi: contenuti e modalità di redazione), 84 (Pubblicazione a livello europeo) e 85 (Pubblicazione a livello nazionale);
  • Digitalizzazione, trasparenza e accesso:
    Applicazione degli artt. 19 (Principi e diritti digitali), 20 (Principi in materia di trasparenza), 21 (Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici), 22 (Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale), 23 (BDNCP), 24 (FVOE), 25 (Piattaforme di approvvigionamento digitale), 26 (Regole tecniche), 28 (Trasparenza dei contratti pubblici), 29 (Regole applicabili alle comunicazioni), 30 (Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici), 31 (Anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti), 35 (Accesso agli atti e riservatezza) 36 (Norme procedimentali e processuali in tema di accesso), 37, co. 4 (Pubblicazione programma triennale), 99 (Verifica del possesso dei requisiti), 106, co. 3, ult. periodo (verifica digitale garanzia fideiussoria), 115, co. 5 (invio dati alla BDNCP al fine del controllo contrabile), 119, co. 5 (verifica digitale requisiti subappaltatore), e 224, co. 6 (soppressione riferimento alla mandataria del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza).
  • Qualificazione delle stazioni appaltanti
    Il requisito di qualificazione di cui agli artt. a, co. 1, lett. c e 6, co. 1, lett. c dell’Allegato II.4 (disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli artt. 25 e 26 del codice) è richiesto a decorrere dal 1° gennaio 2024. 

Dal 1° gennaio 2024 viene inoltre abrogato il decreto del MIT 2 dicembre 2016 (Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara).

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