Nuovo Codice dei Contratti Pubblici: le modifiche proposte dalla RPT

Pubblicato il documento con le osservazioni della Rete Professioni Tecniche allo schema preliminare del Codice dei Contratti, evidenziando anche aspetti positivi e negativi del testo

di Redazione tecnica - 28/11/2022

È passato poco più di un mese dalla consegna, da parte del Consiglio di Stato, dello schema del nuovo Codice dei Contratti al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministero delle infrastrutture, che costituirà la base per il Decreto o i Decreti attuativi che saranno emanati dal Governo.

Nuovo Codice dei Contratti Pubblici: RPT propone modifiche

Il testo al momento è al vaglio anche degli operatori del settore, che stanno presentando proposte e osservazioni in vista della redazione del testo definitivo. Tra questi, gli emendamenti della Rete Professioni Tecniche, che ha anche redatto uno schema delle modifiche coordinato con la bozza attualmente diffusa.

Come spiega RPT, lo schema Preliminare introduce alcune novità sostanziali sia per quanto riguarda i principi informatori del nuovo Codice, sia per la struttura giuridica innovativa, che rinvia ad Allegati regolamentari che consentono una più agile interpretazione e allo stesso tempo la possibilità di attuare modifiche in maniera più speditiva.

Aspetti positivi e aspetti negativi del nuovo Codice

Secondo RPT, lo schema presenta aspetti positivi ed aspetti negativi.

Tra i primi è possibile sicuramente includere:

  • I Principi cardine ai quali riferirsi: risultato, fiducia, accesso al mercato (artt. 1 2 3);
  • La Riduzione livelli di progettazione da 3 a 2;
  • La limitazione alle opere complesse dell’affidamento contemporaneo della progettazione e dell’esecuzione dei lavori (anche se andrà ben definito il significato di complessità);
  • La Digitalizzazione programmazione e progettazione;
  • La Valorizzazione dell’istituto del concorso di progettazione;
  • La Verifica contestuale allo sviluppo della progettazione e non a valle della stessa;
  • La Semplificazione delle procedure sottosoglia;
  • La Ridefinizione del ruolo dell’ANAC.

Tra gli aspetti negativi, invece, si segnalano:

  • La non esplicita affermazione del divieto di prestazione d’opera intellettuale a titolo gratuito;
  • Il rimando della definizione di molti aspetti dettaglio agli allegati con la conseguente difficoltà di esprimere un giudizio complessivo sul codice in difetto di definizione di tali aspetti;
  • La mancata definizione del riparto di competenze fra gli Uffici tecnici delle Stazioni Appaltanti ed il ruolo dei professionisti tecnici esterni relativo alla progettazione ed alle altre attività ad essa connesse;
  • La previsione del concorso in unica fase anziché in due fasi.

Inoltre la RPT ritiene che la riduzione dei livelli di progettazione, così come la gestione informatica dei progetti, introdotta dalla proposta elaborata dal Comitato presso il Consiglio di Stato, comporteranno una profonda rivisitazione sia dei contenuti dei livelli, sia dei parametri per il calcolo dei compensi, il cui aggiornamento appare non più procrastinabile.

Le modifiche proposte dalla RPT

Il testo a fronte con le modifiche proposte dalla Rete delle Professioni Tecniche allo schema di codice dei contratti pubblici è preceduto da un elenco esplicativo delle emendazioni, che riportiamo integralmente:

  • Art. 8 La modifica è volta a sancire il principio in base al quale nessuna prestazione professionale può essere resa gratuitamente;
  • art. 14 La modifica puntualizza che per i SAI devono essere sempre utilizzati i parametri a base del calcolo che dovranno essere riaggiornati in relazione alle modifiche che saranno apportate al Codice dei Contratti, in particolare la riduzione dei livelli di progettazione da 3 a 2, i nuovi contenuti del PFTE, etc.
  • Art. 19 La modifica precisa che le modalità automatiche di valutazione delle offerte non possono essere applicate a fattori qualitativi ma bensì a quelli quantitativi;
  • Art. 21 La modifica è tesa a meglio chiarire il ciclo di vita digitale dei contratti pubblici;
  • Art. 37 La modifica rende più chiara la successione delle fasi di programmazione a cura e carico della Stazioni appaltanti. In particolare descrive meglio la relazione fra DOCFAP e programma triennale e tra DIP e programma annuale. Inserisce inoltre l’obbligo per le P.A. di individuare i progetti che verranno sviluppati mediante procedura concorsuale. Nel Piano Triennale dovranno essere indicate le opere i cui servizi di Architettura e Ingegneria verranno affidati tramite procedura concorsuale.;
  • Art. 41 Le modifiche puntualizzano il rapporto tra i nuovi livelli di progettazione a cura dei professionisti e le programmazioni a cura della P.A.
    In particolare si chiarisce che il documento di fattibilità delle alternative progettuali individua la soluzione che l’amministrazione intende perseguire e che verrà assunta dal documento di indirizzo della progettazione, il quale conterrà le indicazioni di natura progettuale per la redazione del PFTE. Si specifica meglio il contenuto dei livelli di progettazione, inserendo la lett. i).
    Si prevede inoltre il divieto di subappalto della progettazione e delle attività ad essa connesse, così come previsto nell’attuale quadro normativo; si specifica che il costo per i servizi di architettura e ingegneria è determinato dai parametri vigenti. In più, è necessario procedere ad un aggiornamento del decreto parametri In ultimo, nel caso di affidamento congiunto dei due livelli di progettazione (per i lavori di manutenzione) il corrispettivo dovrà tener conto anche delle aliquote del livello omesso.
  • Art. 42 La modifica inserisce una precisazione tesa ad una migliore comprensione del testo.
  • Art. 44 Le modifiche puntano a meglio definire i casi in cui è possibile il ricorso all’appalto integrato. Introducono una soglia di importo opere come minima per il ricorso a tale strumento. Ribadiscono che non è possibile procedere con l’appalto integrato per opere di manutenzione indipendentemente dal loro valore. Si specifica che il corrispettivo per la progettazione esecutiva sarà corrisposto dalla stazione appaltante al progettista.
  • Art. 45 La modifica è tesa a specificare il ruolo degli uffici tecnici delle stazioni appaltanti riprendendo il contenuto dell’articolo 113 secondo comma del d.lgs. 50/2016.
  •  Art. 46 Le modifiche cambiano sostanzialmente l’articolo innovando l’impianto dei concorsi di progettazione partendo dall’esperienza fatta con l’attuale codice. Viene utilizzata la locuzione “fase” in luogo di “grado” perché l’attuale testo non contiene elementi di dubbio sul significato della parola. Individua le specifiche condizioni per l’utilizzo del concorso in una fase, limitandolo sensibilmente e proponendolo come alternativa di qualità agli affidamenti diretti sotto soglia. Rimanda per la definizione, fra l’altro, delle specifiche organizzative delle piattaforme, della composizione delle giurie, degli elaborati richiesti per le fasi ad un allegato, in via di definizione, che verrà inoltrato congiuntamente a queste note.
  • Art. 50 La modifica esclude la possibilità di utilizzo della modalità di appalto con il prezzo più basso per i servizi di architettura e ingegneri, in accordo con quanto riportato al comma 2 lettera b del successivo articolo 108.
  •  Art. 51 La modifica esclude i servizi di architettura e ingegneria dal sistema di garanzia provvisoria.
  • Art. 68 La modifica è tesa a meglio definire i soggetti che possono presentare offerta.
  • Art. 74 La modifica corregge errore materiale.
  • Art. 82 La modifica è tesa a meglio specificare i documenti di gara nel caso dei SAI.
  • Art. 83 la modifica è tesa a meglio specificare i documenti di gara nel caso dei SAI
  • Art. 93 La modifica inserisce la locuzione “giuria di concorso” per differenziarla chiaramente dalle commissioni giudicatrici. Rimanda all’allegato sui concorsi in fase di stesura le specifiche relative alla giuria di concorso.
  • Art. 100 La prima modifica è intesa a sottolineare che per i Servizi di architettura e ingegneria è obbligatoria l’iscrizione all’ordine professionale. La seconda modifica specifica i requisiti per gli appalti di servizi di architettura e ingegneria, prevedendo la possibilità di ricorrere a copertura assicurativa e di considerare il periodo nel quale aver espletato servizi analoghi pari ad anni 15 come riportato nel D.Lgs. 50/2016.
  • Art. 106 La modifica estende a tutti i SIA l’esclusione dell’applicazione della cauzione.
  • Art. 108 I concorsi di progettazione ed idee, vanno valutati solo con elementi di tipo qualitativo e non quantitativo economico.
  • Art. 114 Le modifiche sono tese a specificare che nel caso di affidamento congiunto della DL e CSE, il corrispettivo per quest’ultimo è sempre dovuto. Inoltre, si specifica la determinazione del corrispettivo nel caso di affidamento della DL a dipendenti della SA o di altre amministrazioni.
  • Art. 116 La modifica specifica la determinazione del corrispettivo nel caso di affidamento del collaudo a dipendenti della SA o di altre amministrazioni.
  • Art. 119 La modifica è tesa ad escludere dal subappalto le relazioni geologiche e geoidrologiche.
  • Art. 153 La modifica aggiunge il concorso di progettazione nell’elenco delle tipologie di appalto previste per i settori speciali.
  • Art. 155 La modifica aggiunge il concorso di progettazione nell’elenco delle procedure previste per i settori speciali.
  • Art. 158 La modifica semplifica il testo eliminando rischi di possibili interpretazioni riduttive circa la possibilità di affidamento mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando al termine di un concorso di progettazione.
  • Art. 167 La modifica è tesa a garantire la possibilità alle stazioni appaltanti di nominare alternativamente alla commissione giudicatrice una giuria di concorso.
  • Art. 220 La modifica è volta a inserire gli ordini e i collegi territoriali e i consigli nazionali fra i soggetti titolati a inoltrare domande di pre-contenzioso presso ANAC.
  • Art. 222 La modifica, nel prendere atto del ruolo attribuito ad ANAC nella definizione dei documenti tipo per gli appalti (tra cui anche i bandi per l’affidamento dei SAI per i concorsi), mira a rendere obbligatoria la consultazione dei Consigli nazionali da parte di ANAC per una definizione condivisa dei contenuti.
  • Allegato 1 - art. 3 La modifica è tesa a precisare che concorsi di progettazioni prevedono sempre premi da distribuire.
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