Offerta anomala: il TAR dice no a fondi destinati ad altri oneri

La valutazione di anomalia dell’offerta non può essere superata attraverso la previsione di un c.d. fondo maggiori oneri, imputabile a qualsiasi eventuale costo non preventivato o preventivabile

di Redazione tecnica - 07/04/2023

La valutazione di anomalia dell’offerta non può essere superata inserendo un generico “fondo maggiori oneri”, destinato a qualsiasi eventuale costo non preventivato o preventivabile; in mancanza di specifici riferimenti ad una voce di costo ben individuata da compensare, questo fondo finisce per far diventare una facile elusione del principio di immodificabilità dell’offerta, per ‘‘far quadrare i conti’’ rispetto alle contestazioni sollevate dalla stazione appaltante su alcune voci di costo della manodopera.

Verifica anomalia offerta e fondi per maggiori oneri: la sentenza del TAR

Il TAR Campania ha così respinto, con la sentenza n. 2069/2023, il ricorso proposto da un operatore escluso da una procedura di gara per anomalia dell’offerta in relazione ai costi della manodopera.

Nel valutare il caso, il Collegio ha specificato che il giudizio di verifica della congruità di un’offerta sospettata di anomalia ha natura globale e sintetica sulla serietà o meno dell’offerta nel suo insieme e costituisce espressione paradigmatica di un potere tecnico-discrezionale dell’amministrazione di per sé insindacabile in sede di legittimità, salve le ipotesi in cui le valutazioni siano manifestamente illogiche, irragionevoli, fondate su insufficiente motivazione o affette da errori di fatto.

Per altro, sebbene i valori del costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali siano un semplice parametro di valutazione della congruità dell’offerta, con la conseguenza che ogni eventuale scostamento dalle stesse non implica necessariamente un giudizio di anomalia, è tuttavia doveroso dubitare della congruità dell’offerta stessa ogni volta che la discordanza dalle tabelle ministeriali sia considerevole e palesemente ingiustificata.

Ciò significa che anche se le tabelle ministeriali sui costi medi del lavoro contengono dati ed elementi che non sono inderogabili, esse assolvono ad una funzione di parametro legale di riferimento, da cui è possibile discostarsi a condizione che lo scostamento sia giustificato in modo puntuale e rigoroso. In particolare, la giustificazione dello scostamento dai valori tabellari per le ore annue mediamente non lavorate deve, in sede di verifica di anomalia, risultare approfondita e deve essere accompagnata da elementi probatori significativi ed univoci, trattandosi di un dato che è influenzato da eventi, quali malattie, infortuni e maternità, che non rientrano nella disponibilità dell’impresa.

Nel caso in esame, i rilievi della stazione appaltante si sono ragionevolmente appuntati sulla carenza, nelle giustificazioni dell’operatore economico, di fattori idonei a giustificare il considerevole scostamento dalla tabella ministeriale di settore circa l’ammontare delle ore annue mediamente non lavorate dovute a malattia, infortuni e maternità, nonché ad assemblee, permessi sindacali e diritto allo studio.

Il principio di immodificabilità dell'offerta

Non solo: pur ritenendo ammissibile una modifica nelle giustificazioni delle singole voci di costo, non solo in correlazione a sopravvenienze di fatto o di diritto, ma anche per porre rimedio ad originari e comprovati errori di calcolo, l’entità originaria dell’offerta economica deve rimanere tale nel rispetto del principio di immodificabilità, che presiede la logica della par condicio competitorum, senza che possa esistere un fondo di accantonamento “costi generali” che permetta la diversa allocazione delle voci di costo nella sola fase delle giustificazioni.

Spiega il TAR che la riallocazione delle voci deve avere un fondamento economico serio, allorché incida sulla composizione dell’offerta, atteso che, diversamente, si perverrebbe all'inaccettabile conseguenza di consentire un'elusiva modificazione a posteriori, snaturando la funzione propria del subprocedimento di verifica dell'anomalia, che è, per l’appunto, di apprezzamento globale dell'attendibilità dell'offerta.

Non si può quindi indicare aprioristicamente una voce di accantonamento che costituisce la predisposizione di una componente sostanzialmente esterna all’offerta e tale da eludere il principio della serietà e affidabilità della stessa, rimodulando le voci di costo senza alcuna motivazione e al solo scopo di ‘‘far quadrare i conti’’, ossia per assicurarsi che il prezzo complessivo offerto resti immutato ma siano superate le contestazioni sollevate dalla stazione appaltante su alcune voci di costo.

Il ricorso è stato quindi respinto, confermando la legittimità del provvedimento di esclusione per anomalia dell’offerta.

 

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