Oltre il PNRR e le emergenze: quale futuro per le opere pubbliche?

Con quali regole si gareggerà una volta che la fase emergenziale sarà terminata e che ruolo avranno le piccole e medie imprese nel mercato dei lavori pubblici?

di Edoardo Bianchi - 06/07/2023

Quando si discute su quale sarà il mercato delle opere pubbliche in Italia subito dopo l’esperienza del PNRR si sottovaluta che in base alla risposta fornita dal Legislatore gli operatori economici riceveranno una puntuale indicazione di come organizzare i vari fattori della produzione per farsi trovare pronti alla nuova sfida di breve/medio termine.

Dalla normativa emergenziale al nuovo Codice dei contratti

Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da una normativa emergenziale che di fatto con le previsioni sia del D.L. Semplificazioni 1 che del D.L. Semplificazioni 2 ci traghetterà, dalla fase post Covid, a tutto il 31.12.26.

Il nuovo Codice degli appalti è chiaro nella previsione della Norma Transitoria contemplando per le opere del PNRR e del PNC l’applicazione, per l’appunto, delle norme ex D.L. n. 77/2021.

Da più parti si è sottolineato, inoltre, che l’alleggerimento di alcune regole di ingaggio, che poteva avere un senso in un momento dove la ripresa aveva un carattere prevalente su altri aspetti, non poteva però costituire la norma a regime ma una eccezione temporalmente circoscritta.

I macro dati sugli appalti per lavori raccolti negli ultimi anni fanno emergere in maniera inequivocabile che:

  1. circa il 90% in termini di bandi di gara e circa il 45% in termini di importi dei bandi, riguardano lavori sottosoglia europea;
  2. per i lavori di alcune committenti, anche in forza degli importi a base di asta, si registra una situazione di mono/bi mandatario;
  3. i settori speciali, con regole leggermente più elastiche rispetto a quelle dei settori ordinari, gestiscono appalti per circa un terzo dell’intero mercato;

Le Centrali di Committenza e la qualificazione delle stazioni appaltanti

Accanto a quanto sopra evidenziato, analizzato ed interpretato sotto i vari profili, vi è un altro dato che merita di essere approfondito rispetto al mercato in cui devono gareggiare le Imprese.

Trattasi delle Centrali di Committenza il cui utilizzo risulta peraltro intimamente legato alla qualificazione delle stazioni appaltanti. Per recuperare i ritardi accumulati rispetto al PNRR si è registrata una messe invero rilevante di accorpamenti in cluster geografici per realizzare scuole, ospedali ed asili.

Con poche stazioni appaltanti qualificate, in assenza di progetti e ricorrendo all'istituto dell’accordo quadro sono stati pubblicati bandi di gara, qui interessa la parte lavori ma analogo discorso è avvenuto per la progettazione, accorpando per aree geografiche la realizzazione di interventi previsti nel PNRR.

Requisiti di qualificazione sempre più selettivi

Ogni accorpamento comporta inevitabilmente anche il lievitare degli importi a base di gara con la conseguenza che i requisiti di qualificazione sono stati richiesti in maniera sempre più selettiva.

Alla base vi era una idea che, ad esempio, per realizzare 10 scuole fosse più rapido bandire una unica gara da € 30.000.000 piuttosto che 10 gare da € 3.000.000 cadauna.

Al di là dei risultati, tutti ancora da verificare in termini di SAL contabilizzati, si pone un problema di dimensione di impresa e fasce di accessibilità. Oggi che i danari, almeno sulla carta, sono tanti ognuno è risultato aggiudicatario di qualcosa ma un domani che i danari dovessero tornare a scarseggiare siamo sicuri che tutto ciò sarebbe accettabile?

Non solo. Un recente avviso pubblico di gara pubblicato sulla Gazzetta contemplava la “riqualificazione ed efficientamento energetico di 111 edifici scolastici localizzati nel territorio di Roma Capitale per un importo lavori di € 151.587.059,76”.

Anche qui trattasi di importi medi per plesso scolastico di circa € 3.600.000 ma la qualificazione viene richiesta (di fatto con doppia categoria prevalente) per un cluster minimo di € 8.000.000,00; viene sempre utilizzato l’accordo quadro per una validità di 4 anni.

Vi sono però almeno due fatti nuovi degni di attenzione:

  • il primo, non si tratta di aree geografiche su base regionale ma addirittura su semplice base comunale;
  • il secondo, non si tratta di lavori finanziati con risorse del PNRR bensì con Fondi di Coesione e Sviluppo 2021/2027.

Quale futuro per le opere pubbliche?

Ribadiamo, quello che preoccupa non è la fase che si concluderà il 31.12.26 bensì con quali regole si gareggerà una volta che la fase emergenziale sarà terminata (terminerà mai?).

In base alle regole di ingaggio sarà possibile anche comprendere a quale dimensione ottimale (nel senso di più performante) di impresa pensa il Legislatore.

Non riteniamo si faccia un buon servizio al Paese ipotizzare per le piccole imprese/medie imprese un ruolo di sub affidatari specialisti di pochi grandi player.

Edoardo Bianchi

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