Onorario professionisti: se c’è accordo privato non va applicata la Tariffa

La Corte di Cassazione ricorda i criteri per la determinazione dei compensi per prestazioni professionali

di Redazione tecnica - 03/02/2022

Nella determinazione di un compenso professionale, se esiste un accordo fra committente e professionista, esso prevale su quanto previsto dalle Tariffe per gli onorari.

Compenso professionista: accordo privato o tariffa degli onorari?

A ricordarlo è la Corte di Cassazione, Sez. 2 Civile, con la sentenza n. 1615/2022, relativa al ricorso contro la sentenza della Corte di Appello di Bologna che aveva condannato un committente al pagamento della somma a saldo delle competenze professionali per le attività di progettazione di un fabbricato prestate da un geometra.

Secondo il giudice d’appello, il professionista aveva svolto correttamente l'attività di progettazione mentre non risultava dimostrato lo svolgimento della Direzione Lavori. Dato che quest’ultima rappresentava un’attività meramente accessoria rispetto a quella di progettazione, non costituiva grave inadempimento contrattuale, per cui il compenso spettante al professionista andava limitato alle sole attività effettivamente svolte, senza ulteriori sanzioni.

Il committente ha quindi presentato ricorso in Cassazione, relativamente alla quantificazione degli onorari professionali. Secondo il ricorrente, la Corte d'Appello avrebbe dovuto considerare quanto disposto dalla legge professionale che all’art. 58 consente il pagamento del compenso integrale, purché l'operazione omessa non rappresenti un valore superiore a 0,20 nella Tabella I 2. In questo caso invece la direzione lavori nella Tabella I 2 ha una aliquota del 25%.

Determinazione compenso professionista: la sentenza della Cassazione

La Suprema Corte ha accolto il ricorso: gli ermellini hanno ricordato che il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa, e adeguato all'importanza dell'opera, solo ove non sia stato liberamente pattuito, in quanto l'art. 2233 c.c. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di sua determinazione.

In sostanza, c’è una vera e propria gerarchia per la statuizione del compenso: prima di tutto, rileva l’eventuale convenzione intervenuta fra le parti; poi, solo in mancanza di essa, si ricorre alle tariffe, agli usi e, infine, alla determinazione del giudice. In questo caso, in mancanza di accordo tra le parti, era necessario applicare la Tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri approvata con legge n. 144/1949.

Deetrminazione compensi: tariffe dei geometri

Essa, nella parte riguardante le costruzioni civili, stradali e idrauliche, prevede le seguenti disposizioni:

  • all’art. 55 indica l'importo a cui si applica l'onorario: "La percentuale degli onorari per la progettazione, direzione e liquidazione di costruzioni si applica all'importo risultante dal progetto lordo da ribassi e detrazioni, se l'incarico si limiti al progetto; all'importo lordo della liquidazione dei conti dei lavori di appalto e delle forniture, aumentate degli eventuali importi suppletivi accordati in sede di collaudo, e senza le eventuali detrazioni fatte dal direttore dei lavori o dal collaudatore, quando le prestazioni comprendono lo svolgimento integrale dell'opera commessa;
  • all’articolo 56 elenca le prestazioni nelle costruzioni e tra le varie, definisce l'attività di Direzione dei Lavori: "consegna e sorveglianza dei lavori mediante visite periodiche effettuate quando il direttore, a proprio esclusivo giudizio, lo ritenga necessario; emanazione di ordini, svolgimento dei particolari dell'opera, controllo e condotta amministrativa. Nei casi in cui si richieda la presenza giornaliera e prolungata del direttore si applicano le norme di cui all'art. 29 lettera o), oppure 59 ultimo comma".
  • all’articolo 57 fornisce una classificazione delle costruzioni e stabilisce che le prestazioni a cui si applicano gli onorari stabiliti nelle tabelle H4 e I2;
  • all'articolo 58, inerente gli onorari per le costruzioni, stabilisce che "Ad ognuna delle suddette categorie di lavori corrispondono i compensi percentuali stabiliti nella tabella H4. Per importi intermedi l'onorario si calcola per interpolazione lineare. Oltre ai suddetti onorari spettano sempre al geometra i rimborsi e i compensi onorari di cui agli artt. 21 a 25, 28 e 31. Gli onorari suddetti sono dovuti integralmente quando il geometra adempie all'incarico e lo svolge dalla fase iniziale (progetto di massima al suo compimento (liquidazione), anche se sia stata omessa qualcuna delle operazioni indicate nell'art. 56, purché non rappresenti un valore superiore a 0,20 nella tabella 12".

Quindi dalla disposizione si ricava che la Tariffa esclude il pagamento del compenso integrale, qualora l'aliquota prevista per l'operazione non svolta, indicata nella Tabella I2 sia superiore allo 0,20. Considerato che la Direzione Lavori nella Tabella delle parzializzazioni I2 ha un'aliquota dello 0,25%, va escluso un pagamento del compenso integrale, per cui secondo la Cassazione il calcolo va rifatto.

In conclusione, la sentenza è stata cassata, indicandola necessità di effettuare un nuovo calcolo, che tenga conto dell’aliquota determinata dalla Tariffa professionale per la prestazione non effettuata. Tale calcolo è necessario perché il compenso non è stato preliminarmente determinato dalle parti, per cui va utilizzato come riferimento la Tabella degli onorari per le prestazioni professionali.

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