L'operatore rifiuta la stipula del contratto? L'aggiudicazione viene revocata

Se un aggiudicatario rimanda più volte la stipula del contratto, la SA è legittimata allo scorrimento della graduatoria

di Redazione tecnica - 29/03/2022

Un operatore che si rifiuta più volte di procedere alla stipula del contratto rischia la revoca dell'aggiudicazione della gara. Lo conferma il TAR Lecce, con la sentenza n. 379/2022, riguardante il ricorso presentato da una società contro una Stazione Appaltante, a seguito della revoca di aggiudicazione per l’affidamento di un servizio.

Rifiuto a stipula contratto e revoca dell'aggiudicazione: la sentenza del TAR

Dopo aver gestito per alcuni anni lo stesso servizio in convenzione, la ricorrente è risultata aggiudicataria della nuova procedura di selezione del concessionario, confermata ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice degli Appalti). Nonostante l'affidamento in via di urgenza ex art. 32, comma 4 del Codice dei Contratti, l’invito alla stipula del contratto era stato inoltrato a distanza di oltre un anno dalla data di aggiudicazione, per motivazioni legate all'emergenza sanitaria Covid-19.

Il legale rappresentante dell'impresa ha comunicato la propria indisponibilità alla sottoscrizione per la data indicata dalla SA, per cui il RUP lo ha invitato a comunicare entro dieci giorni la data in cui si sarebbe potuto concludere il contratto di affidamento, precisando che in assenza di risposta l’Amministrazione avrebbe valutato ogni iniziativa di interesse, compresa la revoca dell’affidamento.

E così è stato: in assenza di riscontro, il Comune ha avviato la procedura di revoca dell’aggiudicazione e ha affidato l'incarico alla seconda classificata. Secondo la ricorrente il procedimento sarebbe stato illegittimo considerato il ritardo accumulato dall’Amministrazione rispetto all’aggiudicazione. 

Revoca dell'aggiudicazione in autotutela: quando è legittima

Il TAR ha confermato la decisione dell'Amministrazione. Come spiega il giudice, la SA con il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione, ha esercitato il potere di autotutela “quale diretta ed esclusiva conseguenza del comportamento dellaggiudicatario che non si è reso ripetutamente disponibile alla sottoscrizione del contratto”; l’Ente ha infatti rilevato che “da parte dellaggiudicatario viene ulteriormente perpetrato, anche nel corso del presente procedimento, un contegno ambiguo e tale per cui per un verso non si fornisce un chiaro rifiuto alla stipula del contratto, e per laltro si rassegnano una serie di doglianze relative alle vicende pregresse senza da esse trarre alcuna specifica conseguenza ".

Questo potere di revoca è espressamente consentito dall’art. 32, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016, il quale fa salvo l’esercizio dei poteri di autotutela della P.A. dopo che è divenuta efficace l’aggiudicazione, come avvenuto nel caso in esame.

Tra i “sopravvenuti motivi di pubblico interesse” che giustificano l’adozione del provvedimento di revoca possono rientrare anche comportamenti scorretti dell’aggiudicatario che si siano manifestati successivamente all’aggiudicazione definitiva. In questi casi "la revoca assume quella particolare connotazione di revoca - sanzione, poiché la caducazione degli effetti del provvedimento è giustificata da condotte scorrette del privato beneficiario di precedente provvedimento favorevole dellamministrazione; tuttavia si tratta pur sempre di “motivi di pubblico interesse”, successivi al provvedimento favorevole (o successivamente conosciuti dalla stazione appaltante, e per questo “sopravvenuti”) che giustificano la revoca ".

La revoca in autotutela è interesse pubblico

Per altro, nell’ambito di una procedura ad evidenza pubblica, il rifiuto di stipulare il contratto di concessione di un pubblico servizio è un elemento che può giustificare la revoca dell’aggiudicazione per superiori motivi d’interesse pubblico considerato il pregiudizio economico e patrimoniale per l’amministrazione pubblica.

Oltretutto, in questo caso il lasso di tempo intercorso tra l’aggiudicazione e l’invito alla stipula è stato anche conseguenza della situazione pandemica da Covid-19 e la decisione di differire, in tale contesto storico, il momento di conclusione del contratto, si è rivelata, in realtà, misura idonea a preservare anche l’interesse dell’aggiudicataria, attivando la concessione nel momento in cui – arisultava concretamente attuabile la fruizione.

Il ricorso è stato quindi respinto, confermando la legittimità del provvedimento di revoca dell'aggiudicazione in caso di rifiuto dell'operatore alla stipula del contratto.

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