PA e riduzione tempi di pagamento: le indicazioni della RGS

In una nuova Circolare, la Ragioneria dello Stato fornisce le prime indicazioni operative in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4-bis del Decreto PNRR 3

di Redazione tecnica - 09/01/2024

La riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni rappresenta una delle riforme del PNRR e la cui attuazione è stata rimessa all'art. 4-bis del D.L. n. 13/2023 (c.d. "Decreto PNRR 3"), convertito con  legge n. 41/2023. Su di essa, la Ragioneria Generale dello Stato ha fornito le prime indicazioni operative, contenute nella Circolare del 3 gennaio 2024, n. 1.

Riduzione tempi pagamento dalle PA: la Circolare RGS sulla riforma PNRR

Nel dettaglio, la circolare è strutturata in tre parti che ricalcano i primi tre commi dell’articolo:

  • l’attuazione della riforma PNRR 1.11, “Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie”, Missione 1, componente 1;
  • la valutazione della performance mediante assegnazione, da parte delle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.Lgs. n. 165/2001, di obiettivi annuali ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, funzionali al rispetto dei tempi di pagamento oltre che a quelli apicali delle relative strutture;
  • il sistema di monitoraggio e rendicontazione degli obiettivi della riforma PNRR 1.11.

Nella Circolare si sottolinea come la riforma PNRR 1.11, anche a seguito delle ultime modifiche apportate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e approvate dal Consiglio Ecofin in data 8/12/2023, preveda che entro il primo trimestre 2025 (Q1 2025), con conferma al primo trimestre 2026 (Q1 2026), siano conseguiti specifici obiettivi quantitativi (target) in termini di tempo medio di pagamento e di tempo medio di ritardo, per ciascuno dei seguenti quattro comparti delle pubbliche amministrazioni:

  • Amministrazioni Centrali, che includono le Amministrazioni dello Stato, gli Enti pubblici nazionali e gli altri Enti,
  • Regioni e Province autonome;
  • Enti locali;
  • Enti del Servizio Sanitario Nazionale.

L'attuazione della Riforma PNRR 1.11

In tale contesto si inserisce proprio l’articolo 4-bis, così strutturato: 

  • il primo comma, che richiede alle Amministrazioni centrali dello Stato l’adozione di specifiche misure, anche organizzative, al fine di efficientare i propri processi di spesa;
  • il secondo che prevede l’assegnazione, da parte delle Amministrazioni pubbliche di obiettivi annuali funzionali al rispetto dei tempi di pagamento ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché a quelli apicali delle relative strutture;
  • il terzo che dispone che la RGS definisce la base di calcolo e le modalità di rappresentazione degli indicatori finalizzati al monitoraggio e alla rendicontazione degli obiettivi collegati alla riforma.

In particolare, i target da raggiungere sono fissati in 60 giorni, per l’indicatore del tempo medio di pagamento degli Enti del Servizio sanitario nazionale, e in 30 giorni per l’indicatore del tempo medio di pagamento dei restanti comparti; per tutti i comparti, il target è pari a zero per l’indicatore del tempo medio di ritardo. Gli indicatori vanno calcolati su un volume di pagamenti almeno pari all’80% dell’ammontare dell’importo dovuto delle fatture ricevute dal complesso delle pubbliche amministrazioni nell’anno 2024, e almeno pari al 95% dell’ammontare dell’importo dovuto delle fatture ricevute nel 2025.

La base di calcolo sarà composta dall’insieme dei pagamenti relativi alle fatture ricevute dalle pubbliche amministrazioni nell’arco t di un anno solare, osservati a tre mesi dalla chiusura del periodo di fatturazione. Di conseguenza, la misurazione dei target a Q1 2025 sarà effettuata in base agli indicatori relativi ai tempi medi di pagamento e di ritardo delle fatture ricevute dalle pubbliche amministrazioni nell’anno 2024, che saranno calcolati sulla base dei dati osservati al 31 marzo 2025 e resi disponibili entro la metà del successivo mese di aprile.

Proprio per questo, evcdenzia la RGS è evidente l’importanza di una puntuale e corretta alimentazione dei dati in PCC da parte delle pubbliche amministrazioni, la comunicazione tempestiva e completa al sistema informativo dei pagamenti effettuati, tramite i propri sistemi contabili, anche per gli Enti che adottano il Siope plus, avendo cura di verificare che detti pagamenti siano stati correttamente registrati nel sistema PCC. 

Valutazione della performance

Il comma 2 dell’art. 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 prevede che le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, come stabilito dal comma 4 dello stesso articolo 4-bis – nell’ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché a quelli apicali delle rispettive strutture, specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento, integrando i rispettivi contratti individuali.

Conseguentemente, dovranno essere integrate anche le schede di programmazione degli obiettivi del personale prevedendo specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, per una quota della stessa avente un peso non inferiore al 30%.

Gli obiettivi annualidovranno essere individuati con riferimento all’indicatore di ritardo annuale di cui all’articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 145/2018. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al citato comma 2, dell’articolo 4-bis, non sarà possibile procedere al pagamento della parte di retribuzione di risultato ex lege in misura non inferiore al 30% correlata alla realizzazione degli stessi.

Regolarità amministrativa e contabile: adempimenti degli organi di controllo 

La RGS ricorda in questa parte della Circolare quali siano gli organi preposti al controllo secondo la tipologia di Amministrazione sulla quale vanno effettuate le attività di verifica.

Inoltre, in funzione della verifica del raggiungimento dell’obiettivo annuale relativo al rispetto dei tempi di pagamento, il parametro di riferimento, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, è rappresentato dall’indicatore di ritardo annuale di cui all’art. 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge n. 145/2018, elaborato mediante la PCC e calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell’anno precedente.

Infine, qualora l’indicatore di ritardo annuale risulti non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, l’organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile avrà cura di verificare anche che nell’attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti interessati si sia tenuto conto correttamente delle riduzioni previste nei medesimi contratti.

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati