PNRR e presentazione candidature, illegittime le delibere generiche

È inidoneo il provvedimento che esprime la volontà di candidatura di un Ente a bandi PNRR in termini meramente programmatici

di Redazione tecnica - 13/05/2022

La delibera di un ente locale che esprime in termini generici e meramente programmatici l’intento di “promuovere” la candidatura per l’ottenimento di fondi legati al PNRR e/o eventuali bandi di altre fondazioni/enti legati alle tematiche del PNRR, è illegittima e la proposta va esclusa.

PNRR e candidature per accesso ai fondi: la sentenza del TAR

Su questi presupposti il TAR Valle D’Aosta, con la sentenza n. 28/2022, ha respinto il ricorso presentato da un’Amministrazione comunale contro una Regione, che aveva individuato il progetto di un altro Comune come “progetto pilota” per la rigenerazione culturale sociale ed economica dei borghi storici a rischio di abbandono e in stato di abbandono nell'ambito dell'intervento finanziato dalla Linea di Azione “A” della Misura 2.1 “Attrattività dei Borghi” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Non solo: alla Regione veniva anche contestato il fatto che avesse comunicato in una delibera la presenza di “irregolarità amministrative” nella proposta progettuale presentata dal Comune ricorrente, revocando allo stesso tempo in autotutela, tutti i provvedimenti alla base della procedura selettiva e individuando, in via diretta, al di fuori di ogni predeterminato confronto competitivo, la proposta progettuale di un altro Comune.

Manifestazioni di interesse devono essere chiare e specifiche

Nel valutare il caso, il TAR ha sottolineato i caratteri generici e programmatici con cui il Comune ha inteso “promuovere” la candidatura del Comune per l’ottenimento di fondi legati al PNRR e/o eventuali bandi di altre fondazioni/enti legati alle tematiche del PNRR coerenti con l’obiettivo strategico dell’Amministrazione volto alla valorizzazione del borgo.

Come spiega il giudice amministrativo, la delibera risulta priva della necessaria specificità non solo riguardo alla linea di azione, ma anche riguardo ai contenuti della proposta,per cui è carente la specifica formazione di volontà da parte dell’Ente Comune, atteso che la proposta progettuale avente i contenuti di uno studio di fattibilità deriva soltanto dalla determinazione del Sindaco, senza nessuna previa manifestazione di volontà da parte dei competenti organi collegiali del Comune”.

In altri termini, la Regione ha giustamente riscontrato un’irregolarità amministrativa, mancando nel caso di specie una specifica e tempestiva volontà dell’Ente in ordine alla presentazione della propria candidatura a valere su quella specifica Linea di Intervento (Investimento M1-C3 – investimento 2.1 – attrattività dei borghi – linea A-

Il ricorso è stato quindi respinto: la Regione ha giustamente escluso la proposta del Comune, il quale a questo punto non aveva nemmeno interesse a presentare eventuali doglianze sull'iter valutativo o sull’esercizio del potere di autotutela da parte della SA.

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