PNRR e BIM: ecco il Decreto del MIMS con regole e specifiche

Firmato dal Ministro Enrico Giovannini il nuovo Decreto con regole e specifiche per l'utilizzo del BIM negli appalti finanziati dal PNRR e dal PNC

di Redazione tecnica - 04/08/2021

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (c.d. Decreto Semplificazioni-bis o Governance PNRR) arriva la pubblicazione dei primi decreti attuativi.

PNRR e BIM: pubblicato il Decreto MIMS 2 agosto 2021, n. 312

Il primo riguarda uno degli aspetti probabilmente più importanti che riguarda l'attuazione degli obiettivi previsti dal PNRR: la digitalizzazione. Ed è il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili (MIMS) a pubblicarlo. Sto parlando del Decreto MIMS 2 agosto 2021, n. 312 pubblicato ai sensi dell'art. 48, comma 6 del Decreto Semplificazioni-bis, che modifica il precedente decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2017, n. 560 e introduce i punteggi premiali per l’uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici (BIM).

BIM: lo stato dell'arte prima del Semplificazioni-bis

Prima di parlare del nuovo decreto del MIMS Decreto Semplificazioni, è opportuno mettere in fila alcune norme che riguardano l'utilizzo del BIM nei contratti pubblici:

  • l'art. 23, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti) che per la progettazione di lavori pubblici chiede di assicurare "la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture";
  • l'art. 23, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti)che prevede che "le stazioni appaltanti possono richiedere per le nuove opere nonché per interventi di recupero, riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori complessi, l’uso dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui al comma 1, lettera h)";
  • il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 1 dicembre 2017, n. 560 che, come previsto dal citato comma 13 dell'art. 23 del Codice definisce le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell'obbligatorietà dei metodi e strumenti elettronici presso le stazioni appaltanti.

L'art. 6 del DM n. 560/2017 ha definito calendario per l'introduzione obbligatoria del metodo BIM. In particolare è stata prevista la seguente tempistica:

  • per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 100 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2019;
  • per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 50 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2020;
  • per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2021;
  • per tutte le opere di importo a base di gara pari o superiore alle soglie UE definite dall'art. 35 del Codice, a decorrere dal 1° gennaio 2022;
  • per le opere di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2023;
  • per le opere di importo a base di gara inferiore a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2025.

PNRR e BIM: cosa prevede il Decreto Semplificazioni-bis

L'art. 48, comma 6 del Semplificazioni-bis per le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea prevede:

Le stazioni appaltanti che procedono agli affidamenti di cui al comma 1, possono prevedere, nel bando di gara o nella lettera di invito, l’assegnazione di un punteggio premiale per l’uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui all’articolo 23, comma 1, lettera h) , del decreto legislativo n. 50 del 2016. Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono stabilite le regole e specifiche tecniche per l’utilizzo dei metodi e strumenti elettronici di cui al primo periodo, assicurandone il coordinamento con le previsioni di cui al decreto non regolamentare adottato ai sensi del comma 13 del citato articolo 23.

PNRR e BIM: cosa prevede il nuovo Decreto MIMS

Il nuovo Decreto del MIMS, le cui disposizioni sono già in vigore, si compone di soli 2 articoli (e questo è certamente un bene):

  • Art. 1 - Modifiche al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2017, n. 560;
  • Art. 2 - Entrata in vigore e disposizioni transitorie.

Da segnalare alcune modifiche del DM n. 560/2017 tra le quali l'introduzione:

  • all'art. 7 del nuovo “5-bis. Al fine di assicurare uniformità di utilizzazione dei metodi e strumenti elettronici le specifiche tecniche contenute nella documentazione di gara, nel capitolato informativo e nella restante documentazione di gara, fanno riferimento alle norme tecniche di cui al Regolamento UE n.1025/2012 secondo il seguente ordine: a) norme tecniche europee di recepimento obbligatorio in tutti i Paesi dell’Unione Europea, pubblicate in Italia quali UNI EN oppure UNI EN ISO; b) norme tecniche internazionali ad adozione volontaria pubblicate in Italia quali UNI ISO; c) norme tecniche nazionali negli ambiti non coperti dalle UNI EN ed UNI ISO, pubblicate in Italia quali UNI";
  • del nuovo articolo 7-bis sui punteggi premiali.

Le nuove scadenze

Piccole ma importanti modifiche anche al calendario per l'obbligatorietà del BIM previsto all'art. 6 del DM n. 560/2017. In particolare, adesso il calendrio è il seguente:

  1. per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 100 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2019;
  2. per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 50 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2020;
  3. per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2021;
  4. per le opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35 del codice dei contratti pubblici a decorrere dal 1° gennaio 2023;
  5. per le opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2025;
  6. per le opere di importo a base di gara inferiore a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2025.

BIM e punteggi premiali

Come previsto dall'art. 48, comma 6 del D.L. n. 77/2021, le stazioni appaltanti possono introdurre, nell’ambito dei criteri di aggiudicazione dell’offerta, punteggi premiali per l’uso di metodi e strumenti elettronici specifici. Nell’ambito di tali criteri vengono citati, a titolo esemplificativo:

  • proposte metodologiche per integrare gli aspetti di gestione del progetto con la gestione della modellazione informativa;
  • proposte metodologiche per l’implementazione dell’offerta di gestione informativa e del piano di gestione informativa in relazione alle esigenze di cantierizzazione, anche con strumenti innovativi di realtà aumentata e di interconnessione tra le entità presenti in cantiere;
  • proposte metodologiche volte a consentire un’analisi efficace dello studio, tra l’altro, di varianti migliorative e di mitigazione del rischio;
  • proposte che consentano alla stazione appaltante di disporre di dati e informazioni utili per l’esercizio delle proprie funzioni ovvero per il mantenimento delle caratteristiche di interoperabilità dei modelli informativi;
  • previsione di modalità digitali per la tracciabilità dei materiali e delle forniture e per la tracciabilità dei processi di produzione e montaggio, anche ai fine del controllo dei costi del ciclo di vita dell’opera;
  • proposte volte ad utilizzare i metodi e gli strumenti elettronici per raggiungere obiettivi di sostenibilità ambientali anche attraverso i principi del green public procurement;
  • previsione di strumenti digitali per aumentare il presidio di controllo sulla salute e sicurezza dei lavori e del personale coinvolto nell’esecuzione;
  • previsione di modelli digitali che consentano di verificare l’andamento della progettazione e dei lavori e/o che consentano di mantenere sotto controllo costante le prestazioni del bene, compresi i sistemi di monitoraggio e sensoristica.

Ulteriori criteri premiali possono prevedere l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo all’offerente che impieghi metodi e strumenti digitali che consentano alla stazione appaltante di monitorare, in tempo reale, l’avanzamento del cronoprogramma e dei costi dell’opera.

© Riproduzione riservata