PNRR: il ruolo della Cabina di Regia

Nella bozza del 28 maggio 2021 del Decreto Semplificazioni vengono definiti puntualmente i compiti della cabina di regia relativi alla Governance per il PNRR

di Redazione tecnica - 30/05/2021

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha previsto sedici Componenti, raggruppate in sei Missioni che definiscono le riforme da attuare con i fondi a disposizione dell'Unione Europea. Per l'attuazione del PNRR sono stati definiti alcuni punti chiave tra cui l’istituzione di una Cabina di Regia.

Fase di attuazione del PNRR

In particolare, sul piano generale, la fase di attuazione del PNRR si articola in modo da assicurare:

  • la realizzazione di specifici interventi e delle necessarie riforme, cui provvedono, nelle rispettive competenze, le singole Amministrazioni centrali interessate (Ministeri), nonché le regioni e gli enti locali;
  • il coordinamento centralizzato per il monitoraggio e il controllo sull’attuazione del Piano. A tal fine sarà istituito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, un’apposita struttura, che costituisce il punto di contatto con la Commissione europea per il PNRR;
  • l’istituzione della Cabina di Regia per il PNRR, con il compito di garantire il monitoraggio dell’avanzamento del presente Piano, il rafforzamento della cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale, e di proporre l’attivazione di poteri sostitutivi e le modifiche normative necessarie per l’implementazione delle misure del PNRR.

La Cabina di Regia per il PNRR

Per quanto concerne la Cabina di Regia, nella bozza datata 28 maggio 2021 del Decreto Semplificazioni sono definiti i poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale sull’attuazione degli interventi del PNRR.

Entrando nel dettaglio, la Cabina di Regia avrà i seguenti compiti:

  • elabora indirizzi e linee guida per l’attuazione degli interventi del PNRR, anche con riferimento ai rapporti con i diversi livelli territoriali;
  • effettua la ricognizione periodica e puntuale sullo stato di attuazione degli interventi, anche mediante la formulazione di indirizzi specifici sull’attività di monitoraggio e controllo svolta Servizio centrale per il PNRR;
  • esamina, previa istruttoria della Segreteria tecnica, le tematiche e gli specifici profili di criticità segnalati dai Ministri competenti per materia e dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie con riferimento alle questioni di competenza regionale o locale;
  • effettua, anche avvalendosi dell’Ufficio per il programma di governo, il monitoraggio degli interventi che richiedono adempimenti normativi e segnala all’Unità per la razionalizzazione e il miglioramento dell’efficacia della regolazione l’eventuale necessità di interventi normativi idonei a garantire il rispetto dei tempi di attuazione;
  • trasmette alle Camere con cadenza semestrale, per il tramite del Ministro per i rapporti con il Parlamento, una relazione sullo stato attuazione del PNRR, recante le informazioni di cui all’articolo 1, comma 1045, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché, anche su richiesta delle commissioni parlamentari, ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi, il loro impatto e l’efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti;
  • aggiorna periodicamente il Consiglio dei Ministri sullo stato di avanzamento degli interventi del PNRR;
  • trasmette, per il tramite del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, la relazione periodica di cui alla lettera precedente alla Conferenza unificata, la quale è costantemente aggiornata dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie circa lo stato di avanzamento degli interventi e le eventuali criticità attuative;
  • promuove il coordinamento tra i diversi livelli di governo e propone, ove ne ricorrano le condizioni, l’attivazione dei poteri sostitutivi;
  • assicura la cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale mediante il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale;
  • promuove attività di informazione e comunicazione coerente con l’articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241.

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