Potere sanzionatorio ANAC: modifiche al regolamento

Modificato il regolamento per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Anticorruzione. Istituito anche un elenco dei soggetti responsabili di violazione degli obblighi di comunicazione

di Redazione tecnica - 17/09/2023

Diventa pienamente operativa la revisione del regolamento ANAC in materia di esercizio del potere sanzionatorio, come previsto dalla comunicazione nella Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2023, n. 215 della Delibera ANAC del 26 luglio 2023, n. 386.

Esercizio potere sanzionatorio: modifiche al Regolamento ANAC

In particolare sono state apportate modifiche ai seguenti articoli del Regolamento:

  • Art. 5 - Avvio del procedimento e contestazione della violazione;
  • Art. 7 - Conclusione del procedimento;
  • Art. 10 - Entrata in vigore e disposizioni transitorie.

Viene inoltre introdotto l’art. 7-bis - Pubblicazione dei nominativi dei soggetti di cui all’art. 45, comma 4, ultimo periodo, del d.lgs. 33/2013 (Disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

Avvio del procedimento e contestazione della violazione: le modifiche

Previsto un termine di 90 giorni per la trasmissione della comunicazione di avvio del procedimento nei confronti del soggetto obbligato alla comunicazione, dandone notizia anche al Responsabile della trasparenza e all’OIV o all’ Organismo con funzioni analoghe.

La comunicazione di avvio del procedimento contiene:

  • a) la contestazione della violazione, con l’indicazione delle disposizioni violate, delle relative norme sanzionatorie e delle sanzioni comminabili all’esito del procedimento, oltre che la menzione della possibilità di effettuare, entro 60 giorni, il pagamento della sanzione in misura ridotta;
  • b) l’invito ad inviare, entro il termine perentorio di 30 giorni, memorie e documentazione difensiva e richiesta di essere personalmente sentito;
  • c) l’Ufficio e la persona responsabile del procedimento, con indicazione dei contatti per eventuali richieste di chiarimenti e/o comunicazioni successive;
  • d) il termine di 120 giorni per la conclusione del procedimento, decorrente dalla scadenza dei 30 giorni di cui alla lettera b).

La conclusione del procedimento, quando è stata contestata la violazione sanzionata dall’art. 47, comma 1, del d.lgs. 33/2013 (Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici), determina l’inserimento del nominativo nell’elenco istituito con l’art. 7-bis. La cancellazione avviene una volta che venga informata l’Autorità, dell’eventuale avvenuto adempimento dell’obbligo di legge violato.

Conclusione del procedimento: le modifiche previste

Qualora non sia effettuato il pagamento in misura ridotta, l’Ufficio sottopone al Consiglio le risultanze istruttorie, proponendo:

  • a) l’archiviazione, qualora sia stata riscontrata l’assenza dei presupposti di fatto o di diritto per la comminazione della sanzione;
  • b) l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria secondo minimo e massimo consentiti.

Se il provvedimento sanzionatorio viene adottato per la violazione dell’obbligo di comunicare i dati ai sensi dell’art. 47, co. 1, del d.lgs. 33/2013, va indicato il nominativo da pubblicare nell’elenco previsto dall’art. 7-bis. Il provvedimento indica altresì le modalità e il termine entro il quale effettuare il pagamento.

Elenco dei responsabili della violazione dell'obbligo di comunicazione

Infine, con l’introduzione dell’art. 7-bis “Pubblicazione dei nominativi dei soggetti di cui all’art. 45, comma 4, ultimo periodo, del d.lgs. 33/2013”, si prevede la costituzione di un elenco in cui vengono pubblicati i nominativi dei responsabili della violazione dell’art. 47, co. 1, del d.lgs. 33/2013, per il quale il procedimento sanzionatorio si è concluso.

L’elenco riporta la violazione, l’anno di riferimento del documento omesso, il nominativo, e l’ente conferente l’incarico; esso è pubblicato in una apposita sezione del sito ANAC.

Il nominativo è cancellato dopo cinque anni dalla data di pubblicazione, salvo intervenuta consegna della documentazione comunicata all’Autorità.

 

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