Presunte ritorsioni per whistleblowing: le delibere ANAC

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ricorda che in assenza di nesso di causalità tra whistleblowing e sanzioni disciplinari, non c'è ritorsione da parte della Pubblica Amministrazione

di Redazione tecnica - 24/11/2021

Whistleblowing e presunte azioni ritorsive da una Pubblica Amministrazione: il dipendente pubblico che viene licenziato o sanzionato per ragioni estranee alla segnalazione di condotte illecite non è tutelabile. Questo perché se viene accertato che le ragioni del provvedimento disciplinare esulano da un possibile carattere ritorsivo, la Pubblica Amministrazione non è sanzionabile.

Così ha stabilito l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), intervenendo in due procedimenti entrambi caratterizzati dal fatto che la segnalazione di illeciti non salvaguarda da trasferimenti d’ufficio o da licenziamenti, se le ragioni alla base dei provvedimenti sono estranee alla segnalazione e quindi essi non sono effettuati per ritorsione.

Segnalazione attività illecite e ritorsioni su dipendenti whistleblower: cosa dice ANAC

In particolare con la Delibera n. 673/2021, Anac ha accertato l’assenza di intento discriminatorio alla base dei quattro provvedimenti disciplinari emessi da parte di una Pubblica Amministrazione nei confronti di un dipendente whistleblower, che aveva segnalato ai Carabinieri presunti illeciti commessi dall’ente presso cui lavorava. Con uno di questi, il dipendente era stato destituito e aveva segnalato che tale provvedimento era pretestuoso e causato dalla segnalazione di fatti illeciti di truffa.

L’Anac appunto però non ha ravvisato le circostanze per mettere in pratica le garanzie previste dall’art. 54 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 a favore del whistleblower, che prevede che “il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione”.

Non è stato riscontrato nelle azioni messe in atto dall’amministrazione un intento discriminatorio o punitivo in quanto:

  • le misure organizzative intraprese nei confronti del dipendente sono state adottate anche nei confronti di altri dipendenti;
  • il comportamento tenuto dal dipendente è stato oggetto di querele da parte dell’ufficio del personale per minacce di morte, falsa sostituzione a persona e invio di lettere anonime.

Pertanto Anac non ha comminato alcuna sanzione nei confronti della pubblica amministrazione presso cui lavorava il dipendente.

ANAC: trasferimento non sempre ha intento punitivo a seguito di segnalazioni

Allo stesso modo, con la delibera n. 717/2021, Anac ha accertato che nessun intento punitivo era stato messo in atto nei confronti del dipendente whistleblower e che il trasferimento e la successiva sanzione disciplinare nei suoi confronti non erano frutto di un’azione ritorsiva.

Nel caso in esame, il trasferimento del dipendente faceva parte di una più generale riorganizzazione e interessava anche altre figure che non avevano segnalato illeciti; inoltre il provvedimento disciplinare subito (trattenuta di quattro ore di paga) era motivato correttamente per inosservanza delle disposizioni di servizio, condotta non conforme ai principi di correttezza verso i superiori, dipendenti e terzi, negligenza nei compiti assegnati e violazione di doveri e obblighi di comportamento.

La sanzione in contestazione, tra l’altro di modesta entità, sarebbe stata comunque adottata, anche in assenza di segnalazione:  a questo proposito, Anac ha ricordato che il nesso di causalità tra la segnalazione del whistleblower e la ritenuta misura ritorsiva è destinato a venir meno ogniqualvolta è possibile affermare che tale misura sarebbe comunque stata adottata anche in assenza della segnalazione.

Le due delibere quindi confermano che qualora si accerti che i provvedimenti disciplinari sarebbero stati comunque presi, non esite un nesso di causalità con l'attività di whistleblowing e quindi non c'è un intento ritorsivo da parte di una Pubblica Amministrazione.

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