Prevenzione e contrasto lavoro irregolare: giro di vite per cantieri edili pubblici e privati

Nel Decreto Legge n. 19/2024 sono state inserite nuove disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare nei cantieri edili pubblici e privati

di Redazione tecnica - 05/03/2024

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19 (Decreto PNRR 2024), il Legislatore ha previsto nuove importanti disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare nei lavori pubblici.

Prevenzione e contrasto del lavoro irregolare

Entrando nel dettaglio, all’interno del Titolo II “Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure per l’attuazione del PNRR e del PNC”, Capo VIII “Disposizioni urgenti in materia di lavoro”, sono stati inseriti 4 importanti articoli

  • art. 29. Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare;
  • art. 30. Misure per il rafforzamento dell’attività di accertamento e di contrasto delle violazioni in ambito contributivo;
  • art. 31. Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro.

All’interno dell’art. 29, oltre alla “patente a punti”, sono state inserite importanti disposizioni che riguardano gli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili (comma 10 e seguenti). In particolare, prima di procedere al saldo finale dei lavori:

  • il responsabile del progetto negli appalti pubblici,
  • il committente negli appalti privati;

devono verificare la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall’articolo 8, comma 10 - bis, del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto Semplificazioni) secondo il quale:

In ogni caso in cui per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal presente decreto, è richiesto di produrre documenti unici di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero di indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva ovvero il possesso dei predetti documenti unici, non si applicano le disposizioni dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, relative alla proroga oltre la data del 31 luglio 2020 della validità dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020.

Violazioni e sanzioni

Entrando nel dettaglio:

  • negli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l’avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso. (l’esito dell’accertamento della violazione è comunicato all’ANAC, anche ai fini dell’esercizio dei poteri ad essa attribuiti);
  • negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro, il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del committente.

All’accertamento della violazione, nonché, nel caso di appalti privati, all’irrogazione delle relative sanzioni provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale, ferme restando le rispettive competenze previste a legislazione vigente, anche sulla base di segnalazioni di enti pubblici e privati.

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