Prevenzione incendi: nuova Guida sulla RTV V.4 per uffici

Pubblicata la Guida Inail sulla RTV V.4 del Codice di prevenzione incendi, dedicata ad attività di ufficio

di Redazione tecnica - 25/11/2022

Nell’ambito della prevenzione incendi, INAIL ha pubblicato una nuova interessante guida di approfondimento nella collana dedicata alle RTV antincendio, dedicando un’intera monografia alla RTV V.4 del Codice di Prevenzione Incendi per attività d'ufficio.

Prevenzione incendi per attività d'ufficio: la Guida INAIL alla RTV V.4

In particolare, nella pubblicazione viene affrontata la progettazione di un’attività adibita ad uffici, utilizzando e confrontando gli esiti di due differenti modalità:

  • mediante il d.m. 22 febbraio 2006 (regola tecnica verticale tradizionale pre Codice);
  • secondo la V.4, “nuova” regola tecnica verticale, che integra, in base alle proprie specificità, le imprescindibili e ineludibili indicazioni fornite dalla regola tecnica orizzontale costituita dal Codice.

Come spiega appunto la Guida, per la progettazione di un’attività adibita ad uffici, con oltre 25 occupanti, è ancora possibile seguire due strade, alternative fra loro:

  • applicare la RTV tradizionale di cui al d.m. 22 febbraio 2006 (uffici con oltre 25 persone presenti);
  • applicare il Codice, come integrato dalla nuova RTV di cui al d.m. 8 giugno 2016 e s.m.i. (uffici con oltre 300 occupanti).

Individuata una delle due scelte progettuali, occorre percorrere per intero l’iter previsto, essendo le due RTV alternative e non complementari.

La Regola "Pre codice": iI d.m. 22 febbraio 2006

Entrato in vigore il 1 aprile 2006, il decreto contenente la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici, tratta la prevenzione incendi negli uffici.

Il decreto fornisce prescrizioni inerenti la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici, e/o locali, destinati ad uffici con più di 25 persone presenti; sono esclusi dal campo di applicazione del decreto gli uffici annessi o inseriti in reparti di lavorazione e/o deposito di attività industriali o artigianali.

Più in dettaglio, il decreto riguarda:

  • edifici e/o locali destinati ad uffici di nuova costruzione;
  • edifici e/o locali esistenti in cui si insediano uffici di nuova realizzazione;
  • edifici e/o locali esistenti già adibiti ad ufficio alla data di entrata in vigore del decreto in caso siano oggetto di interventi che comportino modifiche sostanziali,  ai sensi delll’art. 3, comma 1 del d.p.r. 380 del 6 giugno 2001 (Testo Unico Edilizia);
  • uffici esistenti soggetti ai controlli di prevenzione incendi.

Gli uffici rientranti nel decreto in questione sono classificati in funzione del numero di persone presenti e si distinguono, pertanto, uffici di:

  • tipo 1, aventi da 26 a 100 persone presenti;
  • tipo 2, aventi da 101 a 300 persone presenti;
  • tipo 3, aventi da 301 a 500 persone presenti;
  •  tipo 4, aventi da 501 a 1000 persone presenti;
  • tipo 5, aventi oltre 1000 persone presenti.

La Regola Tecnica Verticale V.4

Secondo il d.m. 8 giugno 2016 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139”, come modificato dal d.m. 14 febbraio 2020 e dal d.m. 6 aprile 2020”, costituisce RTV di prevenzione incendi per le attività svolte in edifici o locali adibiti ad uffici con oltre 300 occupanti (par. V.4.1). La nuova V.4 costituisce aggiornamento e integrazione del Codice.

Mentre la precedente RTV del 2006 classificava gli uffici, in base al numero di persone presenti nelle cinque tipologie, la V.4 prevede, al par. V.4.2, delle nuove classificazioni in base:

  • al numero di occupanti;
  • alla massima quota dei piani;
  • alla destinazione d’uso delle singole aree.

Inoltre in merito alla valutazione del rischio di incendio, la progettazione della sicurezza antincendio deve essere effettuata attuando la metodologia di cui al Cap. G.2 e che i profili di rischio sono determinati secondo la metodologia di cui al Cap. G.37

Infine, al par. V.4.4 il decreto specifica, in merito alla strategia antincendio, che debbono essere applicate tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale (RTO), attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti, fermo restando che la V.4 introduce misure specifiche per i seguenti aspetti:

  • S.1 Reazione al fuoco;
  •  S.2 Resistenza al fuoco;
  • S.3 Compartimentazione;
  • S.5 Gestione della sicurezza antincendio;
  •  S.6 Controllo dell’incendio;
  • S.7 Rivelazione ed allarme;
  • S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.

Tali misure specifiche costituiscono, pertanto, indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO. In relazione ad S.4 (Esodo), S.8 (Controllo di fumi e calore) ed S.9 (Operatività antincendio) occorrerà utilizzare la RTO, in quanto la V.4 non fornisce al riguardo specifiche indicazioni.

La V.4 prevede, inoltre, che devono essere applicate le prescrizioni del Cap. V.1 in merito alle aree a rischio specifico e le prescrizioni delle altre regole tecniche verticali, ove pertinenti. Più in dettaglio, per le misure antincendio esaminate nella V.4, è previsto quanto segue:

  • V.4.4.1 Reazione al fuoco;
  • V.4.4.2 Resistenza al fuoco;
  • V.4.4.3 Compartimentazione;
  • V.4.4.4 Gestione della sicurezza antincendio;
  • V.4.4.5 Controllo;
  • V.4.4.6 Rivelazione ed allarme;
  • V.4.4.7 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.

RTV: le Regole Tecniche verticali nel Codice di prevenzione incendi

A seguito dell’emanazione del Codice, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha iniziato ad implementare la Sezione V (Regole tecniche verticali), che originariamente prevedeva solamente tre RTV (V.1 Aree a rischio specifico, V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive e V.3 Vani degli ascensori), emanando nel tempo una serie di ulteriori specifiche RTV mirando, nel lungo termine, a sostituire gradualmente l’attuale corpo normativo sugellando, a regime, il passaggio definitivo dall’approccio prescrittivo a quello prestazionale nell’ambito di tutte le attività normate.

Ad oggi, sono state emanate le seguenti RTV:

  • V.4 Uffici
  • V.5 Attività ricettive turistico-alberghiere
  • V.6 Autorimesse
  • V.7 Attività scolastiche
  • V.8 Attività commerciali
  • V.9 Asili nido
  • V.10 Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati
  • V.11 Strutture sanitarie
  • V.12 Altre attività in edifici tutelati
  • V.13 Chiusure d’ambito degli edifici civili
  • V.14 Edifici di civile abitazione

Nella Guida si ricorda come l’utilizzo del Codice è ormai obbligatorio, ma che permane un “doppio binario” esclusivamente per le attività per le quali è presente una regola tecnica verticale di tipo tradizionale ancora vigente, ad eccezione delle autorimesse di nuova costruzione. Proprio per questo oggi è possibile progettare un’attività uffici secondo la V.4 oppure utilizzando il d.m. 22 febbraio 2006; viceversa, essendo stato abrogato il d.m. 1 febbraio 1986, un’autorimessa di nuova costruzione può essere progettata unicamente mediante l’applicazione della V.6.

Sulla base di questa logica, la Guida prosegue con la trattazione di un caso di studio di un edificio adibito ad attività direzionale e uffici con l’applicazione di entrambe le metodologie attualmente in vigore.

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