Prevenzione incendi: nuova Guida sulla RTV V.6 per autorimesse

Il volume affronta la progettazione di un’attività adibita ad autorimessa sia mediante la RTV tradizionale pre Codice che secondo la nuova V.6

di Redazione tecnica - 24/02/2023

È stato pubblicato sul sito INAIL il volume “Prevenzione incendi per attività di autorimesse”, e dedicato all’applicazione della regola tecnica verticale sulle attività di autorimessa (RTV 6), emanata con il decreto del Ministero dell'Interno 15 maggio 2020.

Prevenzione incendi per autorimesse: il nuovo volume INAIL

Con il volume realizzato da Inail, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Consiglio Nazionale degli Ingegneri, si apre una nuova collana dedicata alla prevenzione incendi, focalizzata sulla Sezione V: saranno quindi prese in rassegna le diverse RTV emanate, con l’ottica di illustrare l’applicazione dei nuovi strumenti normativi e di evidenziare gli esiti delle progettazioni del medesimo caso studio, affrontato con le due metodologie applicabili, costituite dalla vecchia normativa prescrittiva e dalla nuova RTO come integrata dalla rispettiva RTV.

Come ricorda Inail nell’introduzione, a seguito dell’emanazione del Codice, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha infatti iniziato ad implementare la Sezione V (Regole tecniche verticali), che originariamente prevedeva solamente tre RTV (V.1 Aree a rischio specifico, V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive e V.3 Vani degli ascensori), emanando nel tempo una serie di ulteriori specifiche RTV mirando, nel lungo termine, a sostituire gradualmente l’attuale corpo normativo sugellando, a regime, il passaggio dall'approccio prescrittivo tradizionale a quello basato sulla ormai nota metodologia prestazionale del Codice, per tutte le attività normate.

Sono state pertanto emanate, ad oggi, le seguenti RTV:

  • V.4 Uffici
  • V.5 Attività ricettive turistico-alberghiere
  • V.6 Autorimesse
  • V.7 Attività scolastiche
  • V.8 Attività commerciali
  • V.9 Asili nido
  • V.10 Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati
  • V.11 Strutture sanitarie
  •  V.12 Altre attività in edifici tutelati
  • V.13 Chiusure d’ambito degli edifici civili
  • V.14 Edifici di civile abitazione
  • V.15 Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico.

Inoltre, con il DM del 12 aprile 2019 è stata determinata la fine del cosiddetto “doppio binario”, per cui per le attività soggette e non normate non esiste più la possibilità di scegliere il criterio progettuale da utilizzare tra il Codice e i preesistenti criteri tecnici. L’utilizzo del Codice è pertanto ormai obbligatorio; tuttavia, tale “doppio binario” permane esclusivamente per le attività per le quali è presente una regola tecnica verticale di tipo tradizionale ancora vigente, ad eccezione delle autorimesse. Ad esempio, ad oggi, è possibile progettare un’attività uffici secondo la V.4 oppure utilizzando il d.m. 22 febbraio 2006; viceversa, essendo stato abrogato il d.m. 1 febbraio 1986, un’autorimessa può essere progettata unicamente mediante l’applicazione della V.6.

Progettazione attività autorimesse: le norme previste per la prevenzione incendio 

Nel volume viene affrontata la progettazione di un’autorimessa esistente, confrontandone gli esiti derivanti dall’applicazione:

  • del DM 1 febbraio 1986 (regola tecnica verticale tradizionale pre Codice)
  • della V.6, “nuova” regola tecnica verticale, che integra, in base alle proprie specificità, le imprescindibili e ineludibili indicazioni fornite dalla regola tecnica orizzontale costituita dal Codice. Infatti con l’emanazione del d.m. 15 maggio 2020, che ha sostituito il precedente Cap. V.6 (d.m. 21 febbraio 2017 e s.m.i.), è stato abrogato il d.m. 1 febbraio 1986 (regola tecnica verticale tradizionale pre Codice) eliminando il cosiddetto "doppio binario" per le autorimesse, fatti salvi i casi per i quali è applicabile l'art. 2, commi 3 o 4 del d.m. 12 aprile 2019.

Attività autorimesse: la normativa antincendio applicabile

Per la progettazione di un’autorimessa esistente al 19 novembre 2020, con superficie complessiva superiore a 300 m2 è (in alcuni casi) possibile seguire due strade, alternative fra loro:

  • applicare la RTV tradizionale di cui al d.m. 1 febbraio 1986 nei soli casi di cui all'art. 2 commi 3 o 4 del d.m. 12 aprile 2019;
  • applicare il Codice, come integrato dalla nuova RTV di cui al d.m. 15 maggio 2020 (autorimesse di superficie complessiva superiore a 300 m2).

Una volta individuata la norma applicabile, occorre percorrere per intero l'iter della stessa, essendole due RTV alternative e non complementari.

Per quanto riguarda le cosiddette autorimesse sottosoglia, ovvero di superficie inferiore ai 300 m2, dato che la nuova RTV V.6 riguarda le autorimesse con superficie superiore a 300 m2, non è applicabile, si può far riferimento alla Circolare dei Vigili del Fuoco n. 17496 del 18 dicembre 2020, che costituisce una linea guida di riferimento, non cogente, per prevenzione incendi e la sicurezza antincendio inerenti tali autorimesse.

La Circolare rinvia per le "Definizioni" ai Capp. G.1 e V.6 del Codice, indicando i requisiti minimi per le autorimesse sottosoglia, distinguendole in:

  • A1 autorimesse di superficie fino a 100 m2;
  • A2 autorimesse di superficie superiore a 100 m2 e fino a 300 m2.

Sottolinea INAIL che la scelta, ove consentita, di una o dell’altra norma di riferimento possa poi condurre, agli esiti dell’iter progettuale, a conseguenze potenzialmente assai diverse in termini di:

  • costi di progettazione;
  • costi per l’adeguamento antincendio dell’attività (impianti e strutture);
  • possibilità di ricorrere a soluzioni alternative in luogo di eventuali istanze di deroga;
  • vincoli e oneri per la gestione futura dell’attività a carico del responsabile dell’attività.

Nei soli casi di cui all'art. 2 commi 3 e 4 del d.m. 12 aprile 2019, il progettista eseguirà per prima cosa una sommaria valutazione di fattibilità finalizzata a valutare, nello specifico contesto, quale RTV convenga utilizzare in funzione degli obiettivi prestabiliti, al budget a disposizione del committente e ai costi presumibili per gli interventi di adeguamento antincendio e di gestione dell’attività.

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati