Prevenzione incendi: tutte le Disposizioni penali e sanzioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008

Antincendio: le sanzioni a carico dei datori di lavoro e dirigenti, preposti, lavoratori, progettisti, fabbricanti e fornitori, installatori

di Mauro Malizia - 28/06/2021

Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ribadisce la competenza esclusiva del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in materia di prevenzione incendi e in tale ambito è compresa l’attività di vigilanza ispettiva sull’applicazione della normativa di prevenzione incendi. Questa è rivolta verso tutte le attività, soggette o non soggette a controllo ai sensi del D.P.R. n. 151/2011, rientranti o non rientranti come “luoghi di lavoro” nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 81/2008.

Per le violazioni del testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. si applica la disciplina sanzionatoria prevista dal D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, relativa alle contravvenzioni punite con la pena alternativa dell’arresto o ammenda.

Si riporta di seguito un elenco esemplificativo e non esaustivo, sulle violazioni il cui accertamento ricade nella competenza del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, che può configurarsi come esclusiva o in concorrenza con altri organi di vigilanza.

Per quanto concerne gli importi delle ammende previste nel testo originario del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, queste sono aggiornate con le rivalutazioni stabilite del +9,6% con decorrenza 1° luglio 2013, del +1,9% con decorrenza 1° luglio 2018 e del +10% con decorrenza 1° gennaio 2019.

Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti

Le sanzioni a carico dei «datori di lavoro» e dei «dirigenti» sono previste in vari articoli e commi dei Titoli I, II, III, IV, V e XI del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., come di seguito indicato. Per brevità gli articoli sono indicati in maniera contratta (quindi «art. 55.1.a» sta per «articolo 55, comma 1, lettera a)»).

Il Titolo I del decreto tratta dei principi comuni, prevedendo le sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti in merito alla gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, e in particolare sulla valutazione dei rischi, sull’elaborazione del documento di valutazione dei rischi, sul servizio di prevenzione e protezione, sulla formazione, sull’informazione e addestramento, sulla gestione delle emergenze. Le relative sanzioni sono previste, per il datore di lavoro, agli art. 55.1.a (arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 €); 55.1.b (arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 €); 55.3 (ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 €); 55.4 (ammenda da 1.228,50 a 2.457,02 €). Per il datore di lavoro e il dirigente agli art. 55.5.a (arresto da due a quattro mesi o ammenda da 921,38 a 4.914,03 €); 55.5.c (arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 €); 55.5.d (arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.842,76 a 7.371,03 €); 55.5.g (sanzione amministrativa pecuniaria da 1.228,50 a 5.528,28 €).

Il Titolo II tratta dei requisiti che devono possedere i luoghi di lavoro. Le sanzioni sono previste, per il datore di lavoro e il dirigente all’art. 68.1.b (arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.228,50 a 5.896,84 €) nel caso in cui il luogo di lavoro non è conforme ai requisiti di cui all’art. 63.1 per la mancanza dei requisiti indicati nell’allegato IV. Il comma 2 prevede che la violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all’allegato IV, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, e 6.6, è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lett. b).

Al Titolo III è disciplinato l’uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, prevedendo sanzioni nell’ambito dei rischi connessi con gli impianti e apparecchiature elettriche per il datore di lavoro all’art. 87.1 (arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 €) per il datore di lavoro e il dirigente agli art. 87.2.e (arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 €); 87.3.d (arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.228,50 a 5.896,84 €).

Al Titolo IV sono trattati i cantieri temporanei o mobili con le relative misure per la salute e sicurezza, con sanzioni a carico dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in caso di omessa adozione di misure idonee di prevenzione e protezione dagli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori in caso di incendio, prevista dall’art. 159.2.a (arresto fino a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 €).

Il Titolo V fissa disposizioni sulla segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro richiamando le prescrizioni di cui agli allegati da XXIV a XXXII. L’inosservanza è punita per, il datore di lavoro e il dirigente, dagli art. 165.1.a (arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 €); 165.1.b (arresto da due a quattro mesi o ammenda da 921,38 a 4.914,03 €).

Il Titolo XI fissa disposizioni in merito alla protezione da atmosfere esplosive, con sanzioni previste per il datore di lavoro all’art. 297.1, per il datore di lavoro e il dirigente all’art. 297.2.

Si riepilogano di seguito le violazioni dei vari articoli del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti, limitati a quelli di competenza dei Vigili del fuoco.

  • art. 17.1.a): adozione del “documento di valutazione dei rischi” (art. 17.1.a) in assenza degli elementi di cui all’art. 28.2, lett. b), c) o d) o senza le modalità di cui all’art. 29, commi 2 e 3; punito dall’art. 55.3.
  • art. 17.1.a): adozione del “documento di valutazione dei rischi” in assenza degli elementi di cui all’art. 28.2, lett. a), primo periodo, ed f); punito dall’art. 55.4.
  • art. 17.1.b): mancata nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’art. 17.1.b); punito dall’art. 55.1.b).
  • art. 18.1.c): affidamento di compiti ai lavoratori senza tenere conto delle capacità e condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza; punito dall’art. 55.5.c).
  • art. 18.1.d): mancata fornitura di necessari e idonei dispositivi di protezione individuale ai lavoratori; punito dall’art. 55.5.d).
  • art. 18.1.e): mancata adozione di misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; punito dall’art. 55.5.c).
  • art. 18.1.f): mancata richiesta di osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme in materia di sicurezza del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; punito dall’art. 55.5.c).
  • art. 18.1.z) prima parte: mancato aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro; punito dall’art. 55.5.d).
  • art. 18.2: mancata informazione al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente in merito a quanto previsto dell’art. 18.2; punito dall’art. 55.5.g).
  • art. 26.1.b): mancata informazione all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno dell’azienda, di dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; punito dall’art. 55.5.a).
  • art. 26.2: mancata cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro … e/o mancato coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori; punito dall’art. 55.5.d).
  • art. 26.3, primo periodo: mancata elaborazione del documento unico della valutazione dei rischi interferenziali (D.U.V.R.I.) secondo quanto previsto dall’art. 26.3 primo periodo; punito dall’art. 55.5.d).
  • art. 29.1: Omessa valutazione dei rischi e omessa elaborazione del documento di cui all’art. 17.1.a); punito dall’art. 55.1.a).
  • art. 34.2: mancata frequentazione dei corsi di formazione previsti per il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi …; punito dall’art. 55.1.b).
  • art. 36.1: lett. b) mancata informazione ai lavoratori sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro; lett. c) mancata informazione ai lavoratori sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di “primo soccorso” (art. 45) e “prevenzione incendi” (art. 46); punito dall’art. 55.5.c).
  • art. 37.9: Mancato adempimento agli obblighi di formazione e aggiornamento periodico in relazione all’omessa formazione dei lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro; punito dall’art. 55.5.c).
  • art. 43.1.a): mancata organizzazione dei rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza; punito dall’art. 55.5.a).
  • art. 43.1.b): mancata designazione preventiva dei lavoratori di cui all'art. 18.1.b (lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, …); punito dall’art. 55.5.a).
  • art. 43.1.c): mancata informazione ai lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare; punito dall’art. 55.5.a).
  • art. 43.1.d): mancata attuazione della programmazione degli interventi, dei provvedimenti e istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro; punito dall’art. 55.5.c).
  • art. 43.1.e): mancata adozione dei provvedimenti necessari affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone …, possano prendere le misure adeguate a evitare le conseguenze; punito dall’art. 55.5.a).
  • art. 43.1.e-bis): mancata predisposizione di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti; punito dall’art. 55.5.c).
  • art. 43.4: richiesta ai lavoratori, senza motivate giustificazioni, di riprendere l’attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; punito dall’art. 55.5.a).
  • art. 46.2: Omessa adozione di idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori relativamente a: mancata attuazione delle prescrizioni impartite dal Comando dei Vigili del fuoco o mancata effettuazione dei lavori di cui al progetto approvato dal Comando … e/o mancato rispetto delle disposizioni contenute sulla regola tecnica …; punito dall’art. 55.5.c).
  • art. 64.1 lett. a): Il luogo di lavoro non è conforme ai requisiti di cui all’art. 63.1 per la mancanza dei requisiti indicati nell’Allegato IV (uno o più punti da elencare); punito dall’art. 68.1.b).
  • art. 64.1.a): mancato adeguamento in conformità ai requisiti di cui all'art. 63, commi 2 e 3; punito dall’art. 68.1.b).
  • art. 80.1: mancata adozione delle misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all'impiego di materiali, apparecchiature e impianti elettrici messi a loro disposizione; punito dall’art. 87.2.e).
  • art. 80.2: mancata esecuzione della valutazione dei rischi di natura elettrica di cui all’art. 80.1 connessi all'impiego di materiali, apparecchiature e impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori; punito dall’art. 87.1.
  • art. 80.3 e 3-bis: mancata adozione delle misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi e individuali necessari … ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione …; punito dall’art. 87.3.d).
  • art. 85.1: mancata adozione delle misure affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dai pericoli determinati dall'innesco elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive; punito dall’art. 87.2.e).
  • art. 100.3: Omessa attuazione di quanto previsto nel piano di sicurezza e/o nel piano di sicurezza operativo per l'adozione di misure idonee di prevenzione e protezione dagli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori in caso di incendio; punito dall’art. 159.2.a).
  • art. 163: Omessa predisposizione di segnaletica di sicurezza conformemente alle prescrizioni dagli allegati da XXIV a XXXII; punito dall’art. 165.1.a).
  • art. 164: Omessa informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ai lavoratori sulle misure da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata e/o omessa formazione ai lavoratori; punito dall’art. 165.1.b).
  • art. 289.2: mancata adozione delle misure per evitare l'accensione di atmosfere esplosive e attenuare gli effetti pregiudizievoli di un'esplosione; punito dall’art. 297.2.
  • art. 290.1: mancata valutazione dei rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, da effettuare in conformità all’art. 290.1; punito dall’art. 297.1.
  • art. 291: mancata adozione dei provvedimenti necessari affinché, ove possono svilupparsi atmosfere esplosive …, gli ambienti di lavoro siano strutturati in modo da permettere di svolgere il lavoro in condizioni di sicurezza e sia garantito un adeguato controllo durante la presenza dei lavoratori, …; punito dall’art. 297.2.
  • art. 292.2: mancato coordinamento dell'attuazione di tutte le misure riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori e mancata specifica dell'obiettivo, misure e modalità di attuazione di detto coordinamento nel documento sulla protezione contro le esplosioni, di cui all'art. 294; punito dall’art. 297.2.
  • art. 293.1: mancata ripartizione in zone, a norma dell'allegato XLIX, delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive; punito dall’art. 297.2.
  • art. 293.2: mancata applicazione delle prescrizioni minime di cui all'allegato L, per le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive; punito dall’art. 297.2.
  • art. 294.1: mancata elaborazione o aggiornamento del «documento sulla protezione contro le esplosioni»; punito dall’art. 297.2.
  • art. 294.2: mancata precisazione, nel «documento sulla protezione contro le esplosioni», degli elementi di completezza indicati alle lettere da a) a f) dell’art. 294, comma 2; punito dall’art. 297.2.
  • art. 294.3: mancata compilazione o mancata revisione del «documento sulla protezione contro le esplosioni»; punito dall’art. 297.2.
  • art. 294-bis: mancata informazione e formazione dei lavoratori esposti al rischio di esplosione, con particolare riguardo a quanto indicato alle lettere da a) a h) dell’art. 294-bis comma 1; punito dall’art. 297.2.

Sanzioni per i preposti

Le sanzioni a carico dei «preposti» con riferimento a tutte le disposizioni del decreto sono previste all’art. 56.1.a (arresto fino a due mesi o ammenda da 491,40 a 1.474,21 €) e 56.1.b (arresto fino a un mese o ammenda da 245,70 a 982,81 €).

Le violazioni a carico dei preposti, di competenza dei Vigili del fuoco, sono riepilogate di seguito.

  • art. 19.1.a): mancata vigilanza sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione o mancata informazione ai superiori diretti in caso di persistenza della inosservanza; punito dall’art. 56.1.a).
  • art. 19.1.b): mancata verifica affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; punito dall’art. 56.1.b).
  • art. 19.1.c): mancata richiesta di osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e mancata fornitura di istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; punito dall’art. 56.1.a).
  • art. 19.1.d): mancata informazione ai lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso …; punito dall’art. 56.1.b).
  • art. 19.1.e): richiesta ai lavoratori, in assenza di motivazioni, di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; punito dall’art. 56.1.a).
  • art. 19.1.f): mancata segnalazione al datore di lavoro o al dirigente in merito a deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, o ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza …; punito dall’art. 56.1.a).

Sanzioni per i lavoratori

Le sanzioni a carico dei «lavoratori» sono previste all’art. 59.1.a (arresto fino a un mese o ammenda da 245,70 a 737,10 €).

Di seguito sono elencate le violazioni a carico dei lavoratori.

  • art. 20.2.b): mancata osservanza delle disposizioni e delle istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale; punito dall’art. 59.1.a).
  • art. 20.2.c): mancato utilizzo corretto delle attrezzature di lavoro, …, nonché dei dispositivi di sicurezza; punito dall’art. 59.1.a).
  • art. 20.2.d): mancata utilizzo appropriato dei dispositivi di protezione messi a disposizione; punito dall’art. 59.1.a).
  • art. 20.2.e): mancata segnalazione delle deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché di qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui viene a conoscenza, …; punito dall’art. 59.1.a).
  • art. 20.2.f): rimozione o modifica non autorizzata di dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; punito dall’art. 59.1.a).
  • art. 20.2.g): effettuazione di propria iniziativa di operazioni o manovre non di competenza o che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; punito dall’art. 59.1.a).
  • art. 20.2.h): mancata partecipazione ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; punito dall’art. 59.1.a).
  • art. 43.3: rifiuto della designazione quale lavoratore incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro; punito dall’art. 59.1.a).

Sanzioni per i progettisti, fabbricanti e fornitori, installatori

Per queste figure, le sanzioni sono previste per i progettisti dall’art. 57.1 (arresto fino a sei mesi o ammenda da 1.842,76 a 7.371,03 €); per i fabbricanti e i fornitori dall’art. 57.2 (arresto da tre a sei mesi o ammenda da 12.285,06 a 49.140,26 €); per gli installatori dall’art. 57.3 (arresto fino a tre mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 €).

Le relative violazioni a carico di progettisti, fabbricanti e fornitori, installatori sono le seguenti.

  • art. 22: mancato rispetto dei principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e della scelta di attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia; punito (per i progettisti) dall’art. 57.1.
  • art. 23: fabbricazione, vendita, noleggio e concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro; punito (per i fabbricanti e fornitori) dall’art. 57.2.
  • art. 24: mancato rispetto delle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché delle istruzioni fornite dai fabbricanti; punito (per gli installatori) dall’art. 57.3.
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