Prevenzione Incendi: la vigilanza ispettiva sull'applicazione della normativa

Le competenze dei Vigili del fuoco in materia di prevenzione incendi, la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 81/2008 e i controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 139/2006.

di Mauro Malizia - 14/06/2021

L’attività di vigilanza ispettiva è espletata dai Vigili del fuoco ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 e s.m.i., ove è stabilito che il Corpo nazionale esercita, con i poteri di polizia amministrativa e giudiziaria, la vigilanza ispettiva sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi in relazione alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti ad essa assoggettati nonché nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

È importante porre l’attenzione sul fatto che il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco possiede la competenza in materia di controlli sulla sicurezza antincendio non solo sulle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011, ma in generale in ogni ambito connesso con il rischio di incendio e esplosione, che possono riguardare anche attività o impianti non ricompresi tra i “luoghi di lavoro” soggetti al D.Lgs. n. 81/2008.

Tali adempimenti rientrano nei compiti istituzionali previsti nell’ambito della “prevenzione incendi”, la quale è una funzione di preminente interesse pubblico, come indicato all’art. 46 del D.Lgs. n. 81/2008 e all’art. 13 del D.Lgs. n. 139/2006, che al comma 2 ne evidenzia la rilevanza interdisciplinare. Questa si esplica in ogni ambito caratterizzato dall'esposizione al rischio di incendio e di esplosione, compresi i settori della sicurezza nei luoghi di lavoro, del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti, dell'energia, della protezione da radiazioni ionizzanti.

Competenza dei Vigili del fuoco in materia di prevenzione incendi

L’art. 14 del D.Lgs. n. 139/2006 stabilisce, per la funzione della prevenzione incendi, il principio, già contenuto nell'art. 22 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, della competenza esclusiva del Ministero dell'interno attraverso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, comprendendo, tra le numerose attività, anche la vigilanza ispettiva sull’applicazione della normativa di prevenzione incendi.

Tale attribuzione è ribadita anche nell'ultimo periodo del comma 2 del citato art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, ove è precisato che, in ragione della competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (art. 46 del D.Lgs. n. 81/2008) in materia di prevenzione incendi trovano applicazione le disposizioni di cui agli art. 16, 19 e 20 del D.Lgs. n. 139/2006. In particolare, l’art. 16 tratta delle procedure di prevenzione incendi, l'art. 19 definisce il potere di vigilanza ispettiva sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi svolto dal personale dei Vigili del fuoco, mentre l'art. 20 fornisce disposizioni in materia di sanzioni penali e sospensione dell'attività.

Per quanto riguarda gli adempimenti di specifica competenza, l'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, nella parte finale del comma 1, evidenzia che all'accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi provvede il Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, dando seguito agli adempimenti prescritti in base alle disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del D.Lgs. n. 139/2006.

Se nell'esercizio dell'attività di vigilanza ispettiva sono rilevate le condizioni, le inosservanze o gli inadempimenti indicati nell'art. 19, comma 3 del D.Lgs. n. 139/2006, il Comando provinciale adotterà i provvedimenti di urgenza per la messa in sicurezza, comunicando gli esiti al sindaco e al prefetto. Inoltre, ove ne ricorrano i presupposti, invierà le informative all'autorità giudiziaria, avviando, ove applicabili, le procedure sanzionatorie previste dal D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.

L’attività di vigilanza ispettiva e le disposizioni di carattere sanzionatorio previste dal D.Lgs. n. 758/1994 possono essere adottate parallelamente alle procedure previste dal regolamento di prevenzione incendi di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 151/2011. In generale, dovranno essere valutate le condizioni di rischio, la gravità dell'inosservanza o dell'inadempimento di prescrizioni e obblighi a carico dei responsabili delle attività, al fine di adottare i provvedimenti di urgenza per la messa in sicurezza dell'ambiente di lavoro, inviando le comunicazioni previste dall'art. 16, comma 5 e dall’art. 19, comma 3 del D.Lgs. n. 139/2006 (tra cui al sindaco e al prefetto) ai fini dell’adozione dei rispettivi provvedimenti di competenza.

Se la violazione è compresa nelle ipotesi di cui all'Allegato I (Gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale) al D.Lgs. n. 81/2008, oltre a seguire le procedure previste dall'art. 19, comma 3 del D.Lgs. n. 139/2006, si provvederà a segnalare alle autorità competenti la possibilità di sospensione dell'attività, in quanto si configurano gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ai sensi del citato comma 1 dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008. A tal proposito, in merito alle gravi violazioni di cui all’Allegato I del D.Lgs. n. 81/2008, il cui accertamento ricade nella competenza, esclusiva o concorrente, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, si segnalano quelle di seguito indicate che espongono a rischi di carattere generale:

  • Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
  • Mancata elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione;
  • Mancata formazione ed addestramento;
  • Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile.

La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 81/2008

L'art. 13 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 stabilisce al comma 1 che la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Pertanto, il personale dei Vigili del fuoco in base al citato articolo è organo di vigilanza sull'applicazione della legislazione di sicurezza nei luoghi di lavoro per le specifiche competenze che riguardano la sicurezza antincendio.

Come si è detto, la vigilanza ispettiva nei luoghi di lavoro è espletata, dal personale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2017 e dal D.Lgs. n. 127/2018, ove è stabilito che il Corpo nazionale esercita, con i poteri di polizia amministrativa e giudiziaria, la vigilanza ispettiva sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi in relazione alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti ad essa assoggettati nonché nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. La vigilanza ispettiva si realizza attraverso visite tecniche, verifiche e controlli disposti di iniziativa anche a campione o in base a programmi settoriali per categorie di attività o prodotti, o nelle ipotesi di situazioni di potenziale pericolo segnalate o comunque rilevate.

I controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 139/2006

Le indicazioni per lo svolgimento dell'attività di vigilanza ispettiva ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 139/2006, vengono fornite ai Comandi provinciali dei vigili del fuoco con specifiche circolari ministeriali. Queste, richiamando le direttive impartite con la lettera circolare prot. n. 5443 del 28 maggio 2009, forniscono indirizzi sulle attività ricomprese nell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011 da sottoporre a controllo, oltre alle altre “attività soggette” industriali, artigianali e commerciali che qualificano maggiormente il territorio.

L’attività di vigilanza è attuata attraverso la programmazione di visite tecniche, verifiche e controlli disposti di iniziativa, in base a programmi settoriali per categorie di attività individuate a livello nazionale.

I criteri di individuazione delle specifiche attività da sottoporre a controllo da parte dei Comandi potranno tenere conto di quelle da cui risultano mancate ottemperanze agli obblighi stabiliti dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e per le quali non risultano agli atti istanze di avvio del procedimento o risultano non perfezionate.

L’azione di controllo è rivolta anche ad acquisire specifiche informazioni da altri enti (es. Comuni, Camere di Commercio, ecc.) per il censimento di quelle non risultanti agli archivi dei Comandi. Nell’individuazione delle attività da controllare, si prenderanno in considerazione prioritariamente quelle che non risultano agli atti a seguito di informazioni assunte da altri enti/amministrazioni, ovvero quelle la cui posizione amministrativa ai fini antincendio risulti irregolare. In tal modo potranno essere individuate pratiche con il solo parere di conformità sul progetto o con prescrizioni non verificate, mancata presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, mancata presentazione dell’attestato di rinnovo periodico di conformità antincendio.

I Comandi provvedono a definire, inoltre, le modalità nell’attivazione della vigilanza ispettiva ai sensi dell’art. 19 del n. 139/2006 nei casi di esposti o segnalazioni, nei casi di intervento di soccorso effettuati in un’attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi qualora la verifica degli atti della pratica evidenzi delle irregolarità o, in genere, nei casi connessi con le diverse situazioni che si possono verificare nell’attività istituzionale.

© Riproduzione riservata