Prezzo chiuso: Tasso inflazione reale e programmato anno 2021

Sulla Gazzetta ufficiale il decreto sullo scostamento tra Tasso inflazione reale e programmato anno 2021

di Redazione tecnica - 08/05/2022

Sulla Gazzetta ufficiale n. 106 del 7 maggio 2021 è stato pubblicato il Decreto Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile 29 aprile 2022 recante "Differenze percentuali tra tasso d'inflazione reale e tasso d'inflazione programmato, per l'anno 2021".

Nel decreto è stato pubblicato lo scostamento in punti percentuali tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmata per l'anno 2021 e tale scostamento è risultato nullo.

Gli scostamenti dal 1993 al 2021

Per quanto concerne gli anni dal 1993 al 2021 le differenze percentuali sono le seguenti:

  • anno 1993 scostamento +0,7 %;
  • anno 1994 scostamento +0,4 %;
  • anno 1995 scostamento +1,2 %;
  • anno 1996 scostamento +0,4 %;
  • anno 1997 scostamento -0,8 %;
  • anno 1998 scostamento nullo;
  • anno 1999 scostamento +0,3 %;
  • anno 2000 scostamento +0,3 %;
  • anno 2001 scostamento +1,0 %;
  • anno 2002 scostamento +0,7 %;
  • anno 2003 scostamento +1,1 %;
  • anno 2004 scostamento +0,3 %;
  • anno 2005 scostamento +0,1 %;
  • anno 2006 scostamento +0,3 %;
  • anno 2007 scostamento -0,3 %;
  • anno 2008 scostamento +1,5 %;
  • anno 2009 scostamento nullo;
  • anno 2010 scostamento +0,1 %;
  • anno 2011 scostamento +0,7% ;
  • anno 2012 scostamento +1,5 %;
  • anno 2013 scostamento nullo;
  • anno 2015 e seguenti sino al 2021 scostamento nullo.

L'art. 133 del D.lgs. n. 163/2006

In verità l'art. 133, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è stato abrogato, dall'art. 217 del decreto legislativo n. 50/2016, ma il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto un parere all'Avvocatura generale dello Stato relativamente alla necessità di pubblicare il decreto in argomento successivamente alla nuova disciplina in materia di contratti pubblici introdotta dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e l'Avvocatura generale dello Stato si è espressa nel senso che «finché ricorrano procedure rientranti nel campo applicativo del regime transitorio ex art. 216, decreto legislativo n. 50/2016, il Ministero dovrà considerarsi tenuto all'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 133, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006 in quanto provvedimento dotato di efficacia ultrattiva nei limiti di applicazione del regime transitorio di cui all'art. 216, comma 1, del nuovo Codice».

Obbligo di emanazione del Decreto

Ricordiamo che il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'articolo 133, comma 3 del Codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006) deve emanare entro il 31 marzo di ogni anno il decreto di rilevamento dello scostamento tra inflazione programmata e reale e che per i lavori pubblici non si può procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del Codice civile e che per gli stessi si applica il "prezzo chiuso", consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra tasso di inflazione reale e tasso di inflazione programmata nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi.

Prezzo chiuso al posto della revisione prezzi

In deroga alla impossibilità di procedere alla revisione dei prezzi, ricordiamo il disposto degli articoli 133, commi 4, 5, e 6, e 253, comma 24, del D.Lgs. n. 163/2006 in cui è previsto che qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero per i lavori pubblici nell'anno di presentazione dell'offerta, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse previste tra imprevisti e le somme relative al ribasso d’asta.

La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede del 10 per cento il prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

Il terzo decreto correttivo del D.Lgs. n. 163/2006

In riferimento, poi, al terzo decreto correttivo del Codice dei contratti (Decreto legislativo 11 settembre 2008), ricordiamo che nello stesso, all'articolo 1, comma 1, lettera gg) vengono aggiunti all'articolo 133 del Codice dei contratti, i commi 3-bis e 6-bis con i quali viene precisato che, a pena di decadenza, l'appaltatore deve presentare alla stazione appaltante l'istanza di applicazione del prezzo chiuso entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto ministeriale di rilevamento di cui al comma 3 dell’articolo 133 del Codice dei contratti. Per quanto concerne, poi, la compensazione relativa ai singoli materiali, prevista all'articolo 133, commi 4, 5 e 6 del Codice dei contratti, con il nuovo comma 6-bis viene precisato che, a pena di decadenza, l'appaltatore deve presentare alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto ministeriale di rilevazione dei prezzi di cui al comma 6 dell’articolo 133 del Codice dei contratti.

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