Proroga tecnica appalto: gli obblighi dell’operatore

Legittimo disporre ulteriori proroghe per assicurare la continuità del servizio nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara

di Redazione tecnica - 31/05/2023

Una volta disposta la proroga dell’affidamento di un servizio pubblico in appalto, ai sensi e nei limiti di cui all’art. 106 comma 11 del d.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), fino alla scadenza del termine previsto già nel disciplinare e nel contratto, esso può essere differito ancora, laddove ciò sia strettamente necessario al completamento della gara, secondo buona fede e ragionevolezza; in tal caso, il rapporto prosegue tra le parti agli stessi patti, salvo ricorrano le condizioni in presenza delle quali è possibile modificare i prezzi.

Proroga tecnica appalto: legittimo continuare alle stesse condizioni

Lo specifica il TAR Lazio con la sentenza n. 9167/2023, con la quale ha respinto il ricorso di un operatore economico, che aveva lamentato l’illegittimità delle ulteriori proroghe tecniche disposte nelle more della procedura di assegnazione del servizio al subentrante aggiudicatario della nuova gara.

Dopo la proroga di 6 mesi già prevista dal disciplinare di gara e dal contratto di appalto, la SA aveva infatti disposto altre due proroghe, alle stesse condizioni economiche e che l’operatore avrebbe giudicato non più sostenibili.

Il TAR ha invece ribadito che “la semplice proroga può essere accordata per un tempo predeterminato e limitato, oltre ad essere prevista ab origine negli atti di gara, e viene esercitata in modo espresso e con adeguata motivazione”.

Le proroghe successive dopo la prima sono finalizzate allo scopo di consentire l’espletamento della gara e il ri-affidamento del servizio del quale la ricorrente è gestore uscente, ossia quello stesso scopo a cui la prima proroga era funzionale. Ciò comporta, come effetto, la prosecuzione senza soluzione di continuità del rapporto, agli stessi patti e condizioni, perché non si era ancora verificata la condizione alla quale erano riservati i relativi effetti, ossia la rinnovazione delle procedure di gara.

Proroga tecnica: le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici

Vero è che il contratto prevedeva un termine di possibile proroga di sei mesi e che, pertanto, con la seconda e terza proroga di fatto si perveniva a una estensione della durata dell’appalto maggiore di quanto originariamente previsto; tuttavia, la disposizione di cui all’art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) è chiara nel prevedere che il riaffidamento del servizio è la condizione essenziale affinché possa disporsi la proroga e che essa avviene agli stessi patti e condizioni dell’affidamento originario.

Nella sua più ampia formulazione, l’art. 106 del codice appalti contempla tassativamente i casi nei quali, in pendenza del rapporto (e quindi anche nella fase di proroga del contratto di affidamento) è possibile accedere ad una revisione o adeguamento dei prezzi e nessuna di queste ipotesi è rinvenibile nel caso in esame.

Una volta disposta la proroga dell’affidamento di un servizio pubblico in appalto ai sensi e nei limiti di cui all’art. 106 comma 11 del d.lgs. 50/2016, fino alla scadenza del termine a tale scopo previsto già nel disciplinare e nel contratto, si dispone che il termine possa essere differito ancora, laddove ciò sia strettamente necessario al completamento della gara (indetta nella pendenza della proroga originaria) secondo buona fede e ragionevolezza; in tal caso, il rapporto prosegue tra le parti agli stessi patti, salvo ricorrano le condizioni in presenza delle quali è possibile modificare i prezzi a mente dello stesso art. 106, commi da 1 a seguire.

L’obiettivo dell’eventuale proroga è quello di assicurare la copertura del servizio nelle more della indizione della nuova gara d’appalto, motivo per cui il suo verificarsi va giudicato secondo buona fede e ragionevolezza.

In questo caso l’ente non è stato inerte o negligente rispetto alla nuova aggiudicazione, tale da rendere quest’ultima obbligata ad indennizzare il gestore uscente di maggiori oneri contrattuali rispetto a quelli pattuiti.

Il rischio d'impresa connesso all'affidamento di un servizio

Oltretutto, in relazione ai maggiori costi sostenuti, ricorda il TAR che l’affidamento del servizio comporta per l’appaltatore l’assunzione del rischio d’impresa, ossia della eventualità che l’assolvimento delle prestazioni assunte in via negoziale possa comportare un costo maggiore di quello che è stato preventivato ed assunto a base del contratto e anche quello derivante dalla necessità, per la committenza pubblica, di proseguire il rapporto con il gestore uscente nelle more del rinnovo dell’affidamento.

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