Qualificazione Stazioni appaltanti: Fondazione CNI iscritta nell'elenco ANAC

La Fondazione CNI ha completato le procedure per l'iscrizione nell'elenco ANAC delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate

di Redazione tecnica - 04/07/2023

Non parte bene l'operatività delle nuove regole sui contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 36 del 2023) che dall'1 luglio scorso prevedono l'obbligo di qualificazione delle stazioni appaltanti, pena il mancato rilascio del Codice Identificativo di Gara (CIG) da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Fondazione CNI qualificata

Benché le procedure di iscrizione negli elenchi di ANAC siano cominciate l'1 giugno 2023, sono ancora poche le stazioni appaltanti qualificate (2.000 circa a fronte delle 13.000 attese). Tra queste figura la Fondazione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) che nei giorni scorsi ha concluso la procedura di iscrizione all’Elenco delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate tenuto dall’ANAC. La Fondazione CNI, in particolare, ha ottenuto dall’ANAC, ai sensi dell’art. 63 del citato D.Lgs. n.36/2023, la qualifica di “Stazione appaltante qualificata per l’affidamento di servizi e forniture al livello più alto” (SF1), dunque legittimata ad affidare servizi e forniture senza limiti di importo.

Livelli di qualificazione relativi alla progettazione e all’affidamento di servizi e forniture per le stazioni appaltanti

Ricordiamo che, come previsto all'art. 5 dell'Allegato II.4 al Codice dei contratti, per i servizi e le forniture di importo a base di gara pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti le stazioni appaltanti sono qualificate in uno dei seguenti livelli:

  • qualificazione di primo livello (SF3) per importi fino a 750.000 euro;
  • qualificazione di secondo livello (SF2) per importi fino a 5.000.000 di euro;
  • qualificazione di terzo livello (SF1) senza limiti di importo.

Per poter essere qualificati in uno dei suddetti livelli occorre essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6, comma 1, dell'Allegato II.4 e ottenere un punteggio complessivo per i requisiti di cui all’articolo 6, comma 2, dell'Allegato II.4, pari o superiore a:

  • livello SF3: trenta punti;
  • livello SF2: quaranta punti;
  • livello SF1: cinquanta punti.

Fino al 30 giugno 2024, la qualificazione può essere ottenuta anche con un punteggio inferiore di dieci punti per il livello SF3 e di cinque punti per i livelli SF1 e SF2.

Le dichiarazioni del Presidente del CNI

L’iscrizione della Fondazione CNI nell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate  - afferma Domenico Perrini, Presidente del CNI - è una notizia di straordinaria importanza. Da più parti, infatti, si lamenta l’esiguo numero di stazioni appaltanti qualificate. Di conseguenza questo riconoscimento assume un valore ulteriore. Anche perché la Fondazione si renderà disponibile a coadiuvare quelle stazioni appaltanti che ancora non risultano qualificate”.

Il primo luglio - afferma Domenico Condelli, Consigliere CNI - è la data in cui gli articoli del nuovo Codice dei contratti hanno acquisito efficacia. Il numero delle stazioni appaltanti ad oggi  qualificate, rispetto alla totalità di quelle presenti in Italia, supera di poco il 5%. Senza dubbio questa è la prima criticità che emerge dal nuovo codice legata alla necessità di accelerare le procedure di gara e di approvazione dei progetti. Difatti le centrali di committenza di modeste dimensioni non sono riuscite nei tempi previsti a completare l'iter. Ci si augura che il numero delle Stazioni Appaltanti qualificate incrementi nel prossimo futuro. D'altro canto invece, la Fondazione del Consiglio Nazionale Ingegneri si è dimostrata, ancora una volta, pronta a recepire i celeri cambiamenti del nostro tempo qualificandosi nel più alto livello previsto”.

Fondazione CNI disponibile

La Fondazione CNI ha dichiarato la propria disponibilità a svolgere procedure di gara per le stazioni appaltanti che non avessero ancora avviato o completato il processo di qualificazione. Questo per andare incontro alle possibili esigenze degli Ordini territoriali e di altri Enti di interesse per la Categoria che avessero la necessità di affidare forniture e servizi senza disporre della idonea qualificazione.

Come è noto, infatti, la qualificazione delle stazioni appaltanti diventerà obbligatoria dal prossimo 1° luglio 2023, con il blocco del rilascio del CIG (Codice identificativo gara) per le stazioni appaltanti non qualificate, per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal primo comma dell’art. 62 del D.Lgs. n. 36/2023. In base al nuovo Codice bisogna essere qualificati per poter effettuare affidamenti di contratti di lavoro di importo superiore a 500mila euro e di servizi e forniture d’importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti (140mila euro), mentre non è necessaria la qualificazione per effettuare ordini sugli acquisti messi a disposizione delle Centrali di committenza e dei soggetti aggregatori.

Ricordiamo, infatti, che come previsto all'art. 62, comma 5, del nuovo Codice dei contratti, le stazioni appaltanti qualificate possono:

  1. effettuare, in funzione dei livelli di qualificazione posseduti, gare di importo superiore alle soglie suindicate;
  2. acquisire lavori, servizi e forniture avvalendosi di una centrale di committenza qualificata;
  3. svolgere attività di committenza ausiliaria;
  4. procedere mediante appalto congiunto;
  5. procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione secondo la normativa vigente dalle centrali di committenza qualificate;
  6. procedere all’effettuazione di ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza anche per importi superiori ai livelli di qualificazione posseduti, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali;
  7. eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate.
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