Reazione al fuoco e omologazione materiali: importanti modifiche di prevenzione incendi

In Gazzetta il Decreto che abroga la classificazione italiana di reazione al fuoco e conferma le classi europee di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione

di Redazione tecnica - 28/10/2022

È già entrato in vigore il Decreto del Ministero dell’Interno del 14 ottobre 2022, recante le “Modifiche al decreto 26 giugno 1984 concernente «Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi», al decreto del 10 marzo 2005, concernente «Classi di reazione al fuoco i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio» e al decreto 3 agosto 2015 recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo n. 139», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2022, n. 251.

Reazione al fuoco dei materiali: modifiche alla normativa antincendio

Nel dettaglio il decreto apporta:

  • Modifiche all'art. I del decreto del Ministero dell'interno del 26 giugno 1984 (art. 1)
  • Modifiche all'art. 2 del decreto del Ministero dell'interno del 26 giugno 1984 (art. 2);
  • Modifìche all'art. 3 del decreto del Minisetro dell'interno del 26 giugno 1984 (art. 3);
  • Modifiche all'art. 5 del decreto del Ministero dell'Interno (art. 4);
  • Modifiche all'art. 10 del decreto del Ministero dell'interno del 26 giugno 1984 (art. 5);
  • Modifiche all'art. 11 del decreto del Ministero dell'Interno del 26 giugno 1984 (art. 6);
  • Modifiche all'allegato A. 2.1. del decreto del Ministero dell'interno del 26 giugno 1984 (art. 7);
  • Modifiche all'art. 1 del decreto del Ministero dell'interno del 10 marzo 2005 (art. 8);
  • Modifiche all'art. 2 del decreto del Ministero dell'interno del 10 marzo 2005 (art. 9);
  • Modi/ìche all'art. 4 del decreto del Ministm dell 'interno del 10 marzo 2005 (art. 10);
  • UIteriori modifiche al decreto del Ministro dell'Interno del 10 marzo 2005 (art. 11);
  • Modifiche alla Sezione S.1 del decreto del Ministero dell'Interno del 3 agosto 2015 (art. 12)

Nel decreto si specifica che in relazione a criteri e procedure per la classificazione di reazione al fuoco e l'omologazione dei materiali ai fini del loro utilizzo nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, nelle more dell’emanazione di un dedicato sistema armonizzato di classificazione europeo per la valutazione delle prestazioni relative al comportamento al fuoco delle facciate, va utilizzata la classificazione europea secondo la norma EN 13501-1.

Sarà inoltre necessario aggiornare, con apposito Decreto del direttore centrale la prevenzione e la sicurezza tecnica:

  • i riferimenti ai metodi di prova e la determinazione della classe di reazione al fuoco dei materiali;
  • i riferimenti ai criteri per la determinazione della classe di reazione al fuoco dei materiali.

Il decreto dovrà anche stabilire i tempi transitori necessari all'adeguamento dei sistemi di produzione e per lo smaltimento delle scorte.

Classificazione e certificazione dei materiali per fini diversi dall'omologazione

Il provvedimento stabilisce anche i criteri per la classificazione e la certificazione dei materiali ai fini diversi dall'omologazione, ossia:

  • a) prodotti da costruzione per cui non si applica la procedura ai fini della marcatura CE di cui al regolamento (UE) n. 305/2011;
  • b) materiali già in opera;
  • c) materiali usi specifici;
  • d) materiali per usi limitati nel tempo;
  • e) materiali di limitata produzione.

La validità della certificazione rilasciata decade qualora il materiale subisca una qualsiasi modifica rispetto al prototipo certificato, oppure con I'entrata in vigore di una nuova normativa di prova o classificazione che annulla o modifica, anche solo parzialmente, quella vigente all'atto del rilascio della certificazione stessa. I casi di cui alle lettere c), d) ed e) non si applicano ai prodotti da costruzione.

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco può effettuare accertamenti e controlli a campione sui materiali provvisti di marchio o dichiarazione di conformità al prodotto omologato o certificato ai sensi dell'art. 10, presso le sedi di produzione o deposito o distribuzione, prima e dopo la commercializzazione. Possono essere effettuati controlli anche sui laboratori abilitati al rilascio delle certificazioni.

Il nuovo Allegato con Materiali e metodi di prova

Sostituito anche l’allegato A.2.1. relativo ai Materiali e a relativi metodi di prova. L’elenco contiene i materiali e metodi di prova europei, riferiti alla normativa europea vigente al momento della certificazione:

A) Elementi Strutturali;

  • A.I - Elementi di chiusura verticali esterni e interni, portanti e non portanti (EN 13501-1);
  • A.2 -Pilastri: (EN 13501-1);
  • A.3 -Travi: (EN 13501-1)
  • A.4- Scale: (EN 13501-1);
  • A.5 - Solai: (EN 13501-1);
  • A.6- Coperture: (EN 13501-1, EN 13501-5):
  • A.7 - Strutture pressostatiche e tendoni: UNI 845 (1987) - UNI 9174 (1987) e UNI 9174/A1 (1996);

B) Materiali di completamento;

  • B. I - Materiali di completamento degli elementi di chiusura verticali esterni e interni, portanti e non portanti
  • B. 1.1 - Rivestimenti: (EN 13501-1);
  • B. 1.2 - Serramenti: (EN 13501-1);
  • B. 1.3 - Isolanti: (EN 13501-1);
  • B.2 - Materiali di completamento di pilastri e travi;
  • B-2.1 - Rivestimenti: (EN 13501-1);
  • B.2.2 - Isolanti: (EN 13501-1);
  • B.3 - Materiali di completamento delle scale;
  • B.3.l - Rivestimenti scale: (EN 13501-1);
  • B.3.2 - Rivestimenti vano scale: (EN 13501-1);
  • B.3.3 - Parapetti: (EN 13501-1);
  • B.4 - Materiali di completamento dei solai;
  • B.4.1 - Pavimenti: (EN 13501-1);
  • B.4.2 - Soffitti: (EN 13501-1);
  • B.4.3 - Controsoffitti: (EN 13501-1);
  • B.4.4 - Isolanti: (EN 13501-1);
  • B.5 - Materiali di completamento delle coperture;
  • B.5.1 Impermeabilizzanti;
  • B.5.2 - Isolanti: (EN 13501-1);
  • B.5.3 - Lucernari: (EN 13501-1);

C) Installazioni tecniche;

  • C.1 - Tubazioni di scarico: ISO/DIS 1181.2 / UNI 8457 (1987) e UNI 8457/Al (1996) 1 UNI 9174 (1987) e UNI 9174/A1 (1996);
  • C.2 - Condotte di ventilazione e riscaldamento: (EN13501-1);
  • C.3 - Canalizzazioni per vani: ISO DIS 1182.2 / UNI 8456 (1987) / UNI 9174 (1987) e UNI 9174/Al (1996);
  • C.4 - Apparecchi sanitari: (EN 13501);
  • C 5 Isolamenti di tubazioni e serbatoi: (EN 13501-1);
  • C.6 - Cabina ascensori e montacarichi, porte di piano e di cabina: (EN 13501-1);
  • C. 7 - Nastri trasportatori e scale mobili: (EN 3501-1);

D) Materiali di arredamento

  • D.1 - Sipari, drappeggi, tendaggi (Come A. 7);
  • D.2 - Mobili imbottiti, materassi: UNI 9175 (1987) e 9175+Al (1994);
  • D.3 - Mobili fissati agli elementi strutturali (Come C.1);

E) Materiale scenico;

  • ISO/DIS 1182.2 - UNI 8456 (1987) / UNI 8457 (1987) e UNI 8457/Al (1996) / UNI 9174 (1987) e UNI 9174/A1 (1996) (In dipendenza dalla messa in opera del materiale).

Materiali da costruzione

Negli articoli 8, 9 e 10 si specificano tutte le modifiche al D. del 10 marzo 2005 in relazione ai prodotti da costruzione, la loro classificazione di reazione al fuoco e il loro eventuale impiego. In particolare, rimangono valide le classi europee di reazione al fuoco:

  • Per i prodotti da costruzione omologati in classe italiana non è consentita l'installazione sull'involucro esterno delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;
  • Per i prodotti da costruzione con omologazione in corso di validità rilasciata con classi italiane, destinati a essere utilizzati all'interno delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi:
    • a) è consentita la produzione e l'immissione sul mercato per un periodo non superiore a sei mesi dall'entrata in vigore del decreto, senza necessità di rinnovo dell'omologazione;
    • b) è consentita l'installazione entro un periodo non superiore a dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto
    •  Le disposizioni si applicano anche ai prodotti per i quali siano in corso procedimenti per il rilascio di nuove omologazioni con classi italiane.

Infine, il decreto abroga gli allegati A e B del DM 10 marzo 2005, mentre le tabelle S.1-6, S.1-7 e S.1-8 dell’allegato 1 al DM del 3 agosto 2015 sono sostitute con quelle presenti nel decreto.

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