Reazione al fuoco e omologazione materiali: scadenza in arrivo

A breve non potranno più essere utilizzati prodotti da costruzione con classificazione italiana, ma sarà consentito solo l'uso delle euroclassi

di Redazione tecnica - 02/10/2023

Restano pochi giorni per potere utilizzare prodotti da costruzione classificati per la reazione al fuoco con omologazione rilasciata con le classi italiane.  A partire dal 28 ottobre 2023 potranno infatti essere installati esclusivamente prodotti classificati secondo le euroclassi di reazione al fuoco, come previsto dal DM Ministero dell'Interno del 14 ottobre 2022.

Reazione al fuoco e prodotti da costruzione: a breve valide  solo le euroclassi

L’obbligo, già in vigore per i materiali delle facciate, è sancito appunto dal DM del 14 ottobre 2022, che reca modifiche:

  • al decreto 26 giugno 1984 concernente «Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi»,
  • al decreto del 10 marzo 2005, concernente «Classi di reazione al fuoco i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio»;
  • al decreto 3 agosto 2015 recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo n. 139», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2022, n. 251.

Reazione al fuoco dei materiali: modifiche alla normativa antincendio

Scendendo nel dettaglio, gli articoli 8, 9 e 10 specificano tutte le modifiche al D. del 10 marzo 2005 sui prodotti da costruzione, la loro classificazione di reazione al fuoco e il loro eventuale impiego, disponendo che:

  • per i prodotti da costruzione omologati in classe italiana non è consentita già dallo scorso dicembre l'installazione sull'involucro esterno delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;
  • per i prodotti da costruzione con omologazione in corso di validità rilasciata con classi italiane, destinati a essere utilizzati all'interno delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi:
    • a) è consentita la produzione e l'immissione sul mercato per un periodo non superiore a sei mesi dall'entrata in vigore del decreto (quindi fino allo scorso 28 aprile), senza necessità di rinnovo dell'omologazione;
    • b) è consentita l'installazione entro un periodo non superiore a dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto (la scadenza del prossimo 27 ottobre 2023).

Le disposizioni si applicano anche ai prodotti per i quali siano in corso procedimenti per il rilascio di nuove omologazioni con classi italiane.

Infine, ricordiamo che il decreto ha abrogato gli allegati A e B del DM 10 marzo 2005, mentre le tabelle S.1-6, S.1-7 e S.1-8 dell’allegato 1 al DM del 3 agosto 2015 sono state sostitute con quelle presenti nel provvedimento.

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