Restituzione contributo a fondo perduto: sanzioni previste

L’Agenzia delle Entrate spiega a quale normativa fare riferimento per restituire il CFP erroneamente percepito

di Redazione tecnica - 24/09/2021

Con l’emergenza Covid-19, lo Stato ha messo a disposizione delle imprese una serie di strumenti a supporto delle attività, tra cui il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1 del decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021 (cd. “Decreto Sostegni”).

Restituzione contributo a fondo perduto: i chiarimenti di AdE

A seguito del Decreto, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 5/E del 2021 contenente dei chiarimenti sull’utilizzo di tali contributi. Ci sono quindi delle condizioni particolari per potere usufruire del beneficio. Nel caso in cui queste non si verifichino più, il contribuente, oltre a restituire la somma percepita, deve pagare anche eventuali interessi e sanzioni? Ecco il parere dell'Agenzia delle Entrate, contenuto nella risposta n. 617/2021 a un interpello riguardante proprio l’indebita percezione del contributo a fondo perduto.

Restituzione contributi fondo perduto per percezione indebita

Nel caso in esame, l’Istante fa presente di avere richiesto nell’aprile 2021 il contributo a fono perduto, erogato pochissimi giorni dopo. Un mese dopo, il Fisco ha appunto pubblicato la circolare n. 5/E del 2021 che, al punto 3.6., evidenziava che “le assegnazioni agevolate e le estromissioni agevolate degli immobili, operazioni assoggettate generalmente ad IVA, (...), non devono entrare nel calcolo della media mensile di cui co. 4 dell'art. 1 del D.L. 41/2021”. Situazione in cui si trovava proprio l’istante che, rendendosi conto dell’indebita percezione del CFP, ha richiesto se insieme alla restituzione dell’importo e degli interessi, fossero dovute anche le sanzioni previste dalla norma.

Contributo a fondo perduto da restituire: c’è sempre una sanzione?

Nell’analisi del caso, AdE ha fatto riferimento alla circolare n. 25/E del 2020 inerente le circostanze in cui non si applicano le sanzioni:

  • quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria (in applicazione di quanto disposto dall'articolo 10, comma 3 della legge n. 212 del 2000);
  • quando il contribuente, che abbia già fruito del contributo qui in esame, solo a seguito della pubblicazione dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 22/E del 2020 conosca di avere assunto un comportamento non coerente con i chiarimenti forniti con il menzionato documento di prassi.

In tal caso, il soggetto che ha percepito il contributo non spettante restituirà tempestivamente il contributo e i relativi interessi utilizzando i codici tributo indicati nella risoluzione n. 37/E del 26 giugno 2020.

Dato che la circolare n. 5/E del 2021 è stata pubblicata successivamente alla fruizione del Contributo a Fondo Perduto da parte dell’istante, la soluzione prospettata dalla Direzione Centrale Piccole e Medie imprese dell’Agenzia delle Entrate è la seguente:

  • tempestiva restituzione del contributo;
  • calcolo degli interessi;
  • nessuna sanzione prevista.

Per le modalità di restituzione, la risposta rinvia al punto 6.1 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 marzo 2021, prot. RU n. 77923/2021.

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati