Revoca finanziamenti pubblici: il RUP è responsabile

Corte dei Conti: è omissivo il comportamento del RUP che non ha provveduto a farsi parte diligente nei confronti delle richieste dell'Amministrazione erogatrice dei fondi

di Redazione tecnica - 02/11/2023

Nella revoca del finanziamento pubblico di un progetto, dovuta all’inerzia nella mancata attestazione di utilizzo delle somme e nell’omesso riscontro ai susseguenti solleciti dell’amministrazione erogatrice, la responsabilità del danno erariale non ricade soltanto sull’ente, ma anche sul RUP che avrebbe dovuto esercitare non solo le azioni finalizzate corretto e razionale svolgimento delle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione delle opere, ma anche sollecitare l'intervento richiesto.

Danno erariale per revoca finanziamento: la responsabilità del RUP

Si tratta di un’importante attribuzione di responsabilità che la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale d’Appello per la Regione siciliana, ha confermato con la sentenza n. 45/A/2023, ritenendo corretta la condanna a carico di un RUP in quanto ha accertato che se il professionista non avesse serbato un contegno del tutto inerte, avrebbe potuto (o meglio, dovuto) attivarsi per evitare la revoca del finanziamento, anche sollecitando, quanto meno, l’organo politico all’attestazione della spesa, nonché ad agire a norma dell’art. 195 TUEL.

Secondo l’appellante non era riconducibile alla propria condotta la revoca del finanziamento causata dalla mancata risposta del Comune alla richieste di notizie da parte del MEF, ente erogatore del finanziamento, sull'evoluzione dell'opera. 

Di diverso avviso la Corte dei Conti, che ha ricordato che il d.Lgs. n. 163/2006 e il d.P.R. n. 207/2010 recante il regolamento di esecuzione del Codice degli Appalti, all'art. 9, ha previsto che le fasi di progettazione ed esecuzione di ogni singolo intervento sono svolte sotto Ia diretta responsabilità e vigilanza di un responsabile, che provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai temi, ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla conformità di qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

Infine, l'art. 31 del d.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) stabilisce che il responsabile unico del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, che non siano specificatamente attributi ad altri organi o soggetti.

La diligenza del RUP nello svolgimento dell'incarico

Secondo i giudici tributari, appare incontestabile che la revoca del finanziamento sia dipesa proprio da un comportamento omissivo del RUP che non ha provveduto a farsi parte diligente per l'attestazione dell'utilizzo del finanziamento medesimo e dimostrare dunque che il progetto avrebbe avuto una sua concreta ed effettiva realizzazione. Ad avviso del Collegio, la sostanziale inattività da parte del RUP per circa cinque anni costituisce una violazione assai grave dei doveri cui lo stesso è chiamato, di norma, alla luce del citato quadro normativo.

Il RUP doveva vigilare non solo sulla verifica della conformità del progetto preliminare dei lavori alle previsioni legislative, ma era obbligato ad attuare ogni singolo intervento per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori.

Da qui, la conferma della condanna alla corresponsione del danno erariale derivante dalla revoca del finanziamento, che ha portato all'attribuzione delle spese sostenute fino ad allora per il progetto in capo al Comune.

 

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