Riforma del Catasto: cosa accadrà al Senato?

Al Senato prosegue l'esame del ddl delega al Governo per la riforma fiscale approvato dalla Camera dei deputati che contiene anche la riforma del catasto

di Redazione tecnica - 20/07/2022

Sono giorni particolari in Parlamento. Una situazione strana con le dimissioni del Presidente del Consiglio (respinte dal Presidente della Repubblica) nonostante la fiducia delle due Camere, la guerra in Ucraina e un PNRR che prevede un'agenda serrata di scadenze. In questo trambusto è lecito domandarsi cosa accadrà con la riforma del catasto visto che al momento prosegue al Senato in Commissione Finanze l'esame del disegno di legge delega al Governo per la riforma fiscale (nel testo approvato dalla Camera dei deputati).

Riforma fiscale: la delega al Governo

Un disegno di legge delega composto da 10 articoli su cui ancora si discute:

  • Articolo 1 - Delega al Governo per la revisione del sistema fiscale e relativa procedura
  • Articolo 2 - Revisione del sistema di imposizione personale sui redditi
  • Articolo 3 - Principi e criteri direttivi per la revisione dell’IRES e della tassazione del reddito di impresa
  • Articolo 4 - Principi e criteri direttivi per la razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette
  • Articolo 5 - Graduale superamento dell’IRAP
  • Articolo 6 - Principi e criteri direttivi per la modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili e la revisione del catasto dei fabbricati
  • Articolo 7 - Revisione delle addizionali comunali e regionali all’Irpef
  • Articolo 8 - Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione
  • Articolo 9 - Delega al Governo per la codificazione in materia tributaria
  • Articolo 10 - Disposizioni finanziarie

La riforma del Catasto

Uno dei nodi da sciogliere riguarda i principi e criteri direttivi per la modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili e la revisione del catasto dei fabbricati. Una riforma del catasto di cui si parla da anni ma che nessuno vuole davvero fare.

L’articolo 6 contenuto nella riforma fiscale delega il Governo per l’adozione di norme finalizzate alla modifica del sistema di rilevazione catastale degli immobili, prevedendo nuovi strumenti da porre a disposizione dei comuni e all’Agenzia delle entrate, atti a facilitare l'individuazione e il corretto classamento degli immobili.

L'articolo prevede, al comma 1, una modifica della disciplina relativa al sistema di rilevazione catastale, al fine di modernizzare gli strumenti di individuazione e di controllo delle consistenze dei terreni e dei fabbricati, anche ai fini di controllo e accertamento delle fattispecie sottratte a imposizione.

Al comma 2 si prevede un’integrazione delle informazioni presenti nel catasto dei fabbricati in tutto il territorio nazionale, da rendere disponibile a decorrere dal primo gennaio 2026, secondo le modalità e i criteri come specificati sub lett. b) e i prevede inoltre, nella consultazione catastale, la possibilità di accesso ai dati dell’Osservatorio del mercato immobiliare. Alla disposizione in esame non si ascrivono effetti di natura finanziaria sul lato delle entrate, stante la prevista invarianza della base imponibile dei tributi fondata su base catastale, la cui determinazione continuerà a fondarsi sulle risultanze catastali vigenti, ai sensi del criterio di delega contenuto nella disposizione di cui alla lett. a).

Secondo quanto indicato dal comma 3 i decreti legislativi di cui all’articolo 1 dovranno prevedere che una quota dell’eventuale maggior gettito derivante dalle attività indicate dal comma 1 sia destinata alla riduzione dell’imposizione tributaria sugli immobili e prevalentemente attribuita ai comuni ove si trovano gli immobili interessati dalle predette disposizioni.

Al comma 4 si prevede che il Governo con i decreti legislativi di cui all’articolo 1, introduca procedimenti amministrativi semplificati e modalità di collaborazione tra i comuni e l’Agenzia delle entrate, affidando a quest’ultima anche i compiti di indirizzo e coordinamento.

I contenuti della delega

Entrando nel dettaglio, il comma 1, lettere a) e b), indica i principi e i criteri direttivi che dovranno essere utilizzati per l’integrazione delle informazioni presenti nel catasto dei fabbricati (da rendere disponibile a decorrere dal 1° gennaio 2026). Tali informazioni non dovranno essere utilizzate per la determinazione della base imponibile dei tributi derivanti dalle risultanze catastali né per la determinazione di agevolazioni e benefici sociali. In particolare:

  • alla lettera a) si dispone la previsione di strumenti, da porre a disposizione dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, atti a facilitare e ad accelerare l'individuazione e, eventualmente, il corretto classamento delle seguenti fattispecie:
    • al punto 1) gli immobili attualmente non censiti o che non rispettano la reale consistenza di fatto, la relativa destinazione d'uso ovvero la categoria catastale attribuita;
    • al punto 2) i terreni edificabili accatastati come agricoli;
    • al punto 3) gli immobili abusivi, individuando a tale fine specifici incentivi e forme di valorizzazione delle attività di accertamento svolte dai comuni in questo ambito, nonché garantendo la trasparenza delle medesime attività;
  • alla lettera b) si prevede l'adozione di strumenti e di modelli organizzativi che facilitino la condivisione dei dati e dei documenti, in via telematica, tra l'Agenzia delle entrate e i competenti uffici dei comuni nonché la loro coerenza ai fini dell'accatastamento delle unità immobiliari.

Il comma 2 stabilisce che il Governo è delegato ad attuare, sempre attraverso i decreti legislativi di cui all'articolo 1, un’integrazione delle informazioni presenti nel catasto dei fabbricati in tutto il territorio nazionale, da rendere disponibile a decorrere dal 1° gennaio 2026, secondo i princìpi e criteri direttivi ivi indicati alle lettere a), b), c) e d):

  • lettera a) - previsione che le informazioni rilevate secondo i princìpi di cui al presente comma non possano essere utilizzate per la determinazione della base imponibile dei tributi la cui applicazione si fonda sulle risultanze catastali e, conseguentemente, per la determinazione delle agevolazioni e dei benefìci sociali;
  • lettera b) previsione che sia indicata per ciascuna unità immobiliare, oltre alla rendita catastale risultante a normativa vigente e sulla base dei dati nella disponibilità dell'Agenzia delle entrate, anche un'ulteriore rendita, suscettibile di periodico aggiornamento, determinata utilizzando i criteri previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, ove necessario, tenendo anche conto:
    • punto 1) dell'articolazione del territorio comunale in ambiti territoriali omogenei di riferimento;
    • punto 2) della rideterminazione delle destinazioni d'uso catastali, distinguendole in ordinarie e speciali;
    • punto 3) dell'adozione di unità di consistenza per gli immobili di tipo ordinario;
  • lettera c) previsione, nella consultazione catastale, dell'accesso alla banca di dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare;
  • lettera d) previsione, per le unità immobiliari riconosciute di interesse storico o artistico, come individuate ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, adeguate riduzioni del reddito delle unità immobiliari urbane, che tengano conto dei particolari e più gravosi oneri di manutenzione e conservazione nonché del complesso dei vincoli legislativi alla destinazione, all'utilizzo, alla circolazione giuridica e al restauro di tali immobili.

Il comma 3 delega il Governo a prevedere, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, che una quota dell'eventuale maggiore gettito derivante dalle attività di cui al comma 1 del presente articolo sia destinata alla riduzione dell'imposizione tributaria sugli immobili e sia prevalentemente attribuita ai comuni ove si trovano gli immobili interessati dalle disposizioni di cui al medesimo comma 1.

Il comma 4 delega il Governo a prevedere procedimenti amministrativi semplificati e modalità di collaborazione tra i comuni e l’Agenzia delle entrate, affidando comunque a quest’ultima anche i compiti di indirizzo e coordinamento.

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