Rimborso spese connesse all'attività professionale: chiarimenti dal Fisco su IRPEF

Costituisce reddito di lavoro autonomo anche il rimborso di costi che hanno concorso alla formazione del reddito, in quanto deducibili

di Redazione tecnica - 30/09/2022

Un rimborso spese inerente l'esercizio dell'attività professionale, come ad esempio il canone di locazione dello studio, concorre alla formazione del reddito IRPEF.  La conferma arriva dall'Agenzia delle Entrate che, con la risposta n. 482/2022ha chiarito il dubbio di un libero professionista sul rimborso ricevuto a compensazione di un canone d'affitto del proprio studio professionale.

Rimborso spese connesse all'attività professionale e calcolo reddito: la risposta del Fisco

Sul punto, il Fisco ha richiamato l’art. 54 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al D.P.R. n. 917/1986, relativo alla determinazione del reddito da lavoro autonomo, il quale stabilisce che «Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi. I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde».

Inoltre, sul tema della rilevanza reddituale delle somme percepite dal titolare di reddito da lavoro autonomo e dedotte in anni precedenti dal reddito del medesimo percipiente, ha ricordato quanto specificato nella Risoluzione del 7 dicembre 2007, n. 356/E, ovvero che le somme dirette a "risarcire" le spese sostenute dal professionista per la produzione del reddito, rappresentano il "rimborso" di "un costo che, in quanto inerente all'esercizio dell'attività professionale, ai sensi dell'articolo 54 del TUIR, il professionista ha dedotto dal reddito di lavoro autonomo. Ciò significa che questa ulteriore somma ha rilevanza reddituale, in quanto riconduce il reddito alla misura che lo stesso avrebbe assunta qualora non fosse stata sostenuta la spesa per i servizi affidati a terzi.

Stesse considerazioni sono riportate nella Risoluzione del 13 ottobre 2010, n. 106/E, nella quale è stato specificato che:

  • costituiscono reddito di lavoro autonomo, soggetto a ritenuta ai sensi dell'articolo 25 del DPR n. 600 del 1973, non solo gli emolumenti sostitutivi di compensi, ma anche il rimborso di costi che hanno concorso alla formazione del reddito, in quanto deducibili;
  • per ragioni di simmetria impositiva, pertanto, il rimborso delle predette spese, che hanno concorso alla formazione del reddito sotto forma di costi deducibili, deve ugualmente essere assoggettato ad imposizione e a ritenuta ai sensi del combinato disposto dei predetti articoli 6 del TUIR e 25 del DPR n. 600 del 1973.

Rimborso canone di locazione studio professionale concorre alla formazione del reddito

Nel caso in esame, l'Istante, professionista titolare di reddito da lavoro autonomo, ha percepito una somma di denaro per la restituzione di quanto pagato in "eccesso" per canoni di locazione dello studio in cui ha svolto la propria attività professionale.

Tenendo conto quindi di quanto previsto sia dal TUIR che da quanto indicato nei provvedimenti del Fisco, la somma ricevuta concorre, alla determinazione del reddito di lavoro autonomo nell'anno in cui l'ha percepita in quanto "rimborso" di spese inerenti l'esercizio dell’attività professionale svolta.

 

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