Riqualificazione energetica e mancata comunicazione ad Enea: c’è sempre una speranza per le detrazioni

Anche se i 90 giorni per la comunicazione degli interventi ad Enea sono tassativi, rimane sempre una possibilità per non perdere le agevolazioni fiscali

di Redazione tecnica - 22/01/2023

Nonostante il concetto sia stato più volte sottolineato, il Fisco lo ha nuovamente ribadito: l’omessa comunicazione preventiva all'Enea costituisce una causa ostativa alla concessione delle agevolazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti.

Mancata comunicazione interventi ad Enea: come rimediare?

Un concetto confermato dall’ordinanza n. 34151/2022 della Corte di Cassazione, con la quale gli ermellini hanno specificato come le norme sulle agevolazioni fiscali siano sempre di stretta interpretazione e non possono essere applicate oltre i confini che le delimitano. Diversamente si sarebbe in presenza di una deroga illegittima ai principi di certezza giuridica e di capacità contributiva.

Ed è così che, nel caso in esame, il ricorrente ha dovuto gettare la spugna: per i lavori di riqualificazione energetica eseguiti, consistenti nell’installazione di pannelli solari, non ha potuto godere delle agevolazioni fiscali ex articolo 1, comma 344 e seguenti, legge n. 296/2006, perché ha trasmesso ad ENEA la documentazione necessaria in ritardo, ossia oltre il termine di 90 giorni dalla fine lavori previsto dalla normativa. Questo perché non ricorrevano neanche più i termini per la cosiddetta “remissione in bonis”.

L'ordinanza della Cassazione

Il mancato requisito di accesso alle agevolazioni fiscali era stato accertato attraverso il controllo formale della dichiarazione dei redditi, a cui ha fatto seguito l’emissione della cartella di pagamento, sulla quale il contribuente ha presentato ricorso, accolto in appello. Secondo il giudice di secondo grado, il deposito dell’asseverazione del tecnico nel corso del giudizio attestante l’effettiva esecuzione di lavori, era sufficiente per concludere che «l'invio della comunicazione all'ENEA non ha natura di controllo ma ha natura meramente ricognitiva e nulla è previsto circa il fatto che l'omessa o tardiva comunicazione produca la decadenza dall'agevolazione fiscale, la quale trova la sua ragion d'essere nell'effettività del costo sostenuto»

Da qui il ricorso per Cassazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, accolto dai giudici di piazza Cavour, sul presupposto che l’omessa comunicazione preventiva all'ENEA entro un termine specifico costituisce una causa ostativa alla concessione delle agevolazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica.

Sul punto, il Fisco ha ribadito che quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera b), d.m. 19 febbraio 2007, infatti, subordina in modo inequivoco la spettanza della detrazione all’effettuazione di uno specifico adempimento entro un determinato termine. La previsione ha come obiettivo il controllo sull’effettiva spettanza dell'agevolazione, in modo da impedire eventuali frodi e attribuire, all'organo deputato allo svolgimento dei controlli, un termine congruo per l'adempimento della sua funzione.

Si realizza così quello che viene definito come un ragionevole bilanciamento tra la libertà di iniziativa economica privata, seriamente ostacolata qualora fosse eccessivo il margine temporale con il quale deve essere trasmessa la comunicazione preventiva all'Enea, la tutela dell'ambiente e la certezza delle entrate fiscali.

L'ultima spiaggia: la remissione in bonis

Tutto perduto allora? Non proprio. Un lumicino di speranza permane con il ricorso alla remissione “in bonis” (articolo 2, comma 1, Dl n. 16/2012) per sanare l’omessa presentazione della comunicazione nei termini.

Al contribuente è concesso di adempiere tardivamente rispetto al termine originario, ma solo a condizione che l’adempimento sia effettuato:

  • prima della contestazione della violazione ovvero prima dell’inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza;
  • versando anche la sanzione di 250 euro (articolo 11, comma 1, Dlgs n. 471/1997)  entro i termini di presentazione della prima dichiarazione utile.

Per termine utile si intende quello di scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le opere edili sono state eseguite.

La ratio del termine risiede sul concetto che è proprio mediante la dichiarazione dei redditi che il contribuente domanda di avvalersi del beneficio; l’amministrazione finanziaria non può rimanere esposta per un periodo di tempo indeterminato alla scelta del quando far valere il proprio diritto alla detrazione, soprattutto considerati i tempi brevi entro cui il Fisco può esercitare la propria funzione di controllo.

 

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