Ristrutturazione servizi: ok al bonus mobili anche per altri ambienti

La conferma dall’Agenzia delle Entrate: le detrazioni per l'aquisto di arredi ed elettrodomestici sono legate alla ristrutturazione dell'immobile nel suo complesso

di Redazione tecnica - 04/02/2023

Nel caso si proceda alla ristrutturazione dei servizi di un appartamento (bagno e cucina) si può utilizzare il Bonus Mobili per acquistare arredi destinati ad altri ambienti, ad esempio per la camera da letto o il soggiorno? Il dubbio è stato posto da un contribuente a Fisco Oggi, che ha dato un parere positivo.

Cos'è il Bonus Mobili

Ricordiamo che il Bonus Mobili consiste in una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio.

L’agevolazione è stata prorogata dalla legge di bilancio 2022 (legge n. 234/2021, articolo 1, comma 37) per le spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per acquistare mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori.

La detrazione spetta a condizione che sia stato realizzato un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei mobili e degli elettrodomestici. Infatti per ottenere il bonus è necessario che la data dell’inizio dei lavori preceda quella in cui si acquistano i beni.

Bonus Mobili: beneficiari

L’agevolazione spetta a tutti i contribuenti assoggettati all’Irpef, residenti o meno nel territorio dello Stato, titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi di ristrutturazione e che ne sostengono le relative spese.

In particolare, possono utilizzare il Bonus Mobili:

  • proprietari o nudi proprietari;
  • titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • locatari (affittuari) o comodatari;
  • soci di cooperative divise e indivise;
  • imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali (investimenti che l'azienda utilizza per il suo funzionamento) o merce;
  • soggetti indicati nell'articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

Le spese per l’acquisto degli arredi vanno sostenute dallo stesso soggetto a cui sono intestate quelle di ristrutturazione. Inoltre le detrazioni non si trasferiscono né in caso di decesso del contribuente né in caso di compravendita dell’immobile.

Bonus arredi ed elettrodomestici: quali beni sono ammessi alle detrazioni?

Sono ammissibili le spese sostenute per l’acquisto di queste tipologie di arredo: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione come lampadari, lampade da terra e da tavolo etc.

Tra gli elettrodomestici che per cui si può richiedere il Bonus Mobili rientrano: frigoriferi, congelatori e altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti; lavatrici; asciugatrici e lavatrici; lavastoviglie; apparecchi di cottura e forni a microonde; stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici; ventilatori elettrici, estrattori d'aria e apparecchi per il condizionamento, etc.

Le agevolazioni spettano a patto che gli elettrodomestici siano di classe non inferiore alla classe A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori.

Non sono detraibili invece quelle sostenute per: porte, pavimentazioni, tende, tendaggi, soprammobili e complementi di arredo.

Occhio alla data di inizio lavori

Considerato che il Bonus Mobili è un’agevolazione legata a un intervento di ristrutturazione edilizia ex art. 16-bis del d.P.R. n. 917/1986, bisogna prestare attenzione alla data di inizio lavori: come disposto dalla normativa, il Bonus mobili spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei beni.

Ciò significa che:

  • chi acquista mobili nel 2021, deve avere iniziato i lavori a partire dal 1° gennaio 2020, mentre se i lavori sono iniziati nel 2019 la detrazione non spetta;
  • per acquisti mobili nel 2022, i lavori devono essere iniziati a partire dal 1° gennaio 2021, mentre se i lavori sono iniziati nel 2020 la detrazione non spetta;
  • acquistando arredi nel 2023, i lavori devono essere iniziati a partire dal 1° gennaio 2022, mentre se i lavori sono iniziati nel 2021 la detrazione non spetta.

Bonus Mobili: interventi che danno diritto alle detrazioni

Tra gli interventi per cui è possibile richiedere le agevolazioni sull’acquisto di mobili ed elettrodomestici rientrano i seguenti:

  • manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti. I lavori di manutenzione ordinaria su singoli appartamenti (per esempio, tinteggiatura di pareti e soffitti, sostituzione di pavimenti, sostituzione di infissi esterni, rifacimento di intonaci interni) non danno diritto al bonus;
  • manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali;
  • restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile;
  • ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • contribuenti che usufruiscono del Sismabonus, per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, nonché, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020, del Superbonus di cui al comma 4 dell’articolo 119 del decreto legge n. 34/2020

Limite di spesa per il Bonus Mobili

La detrazione del 50%, ripartita in dieci quote annuali di uguale importo, è applicabile sui seguenti limiti di spesa:

  • 16.000 euro per gli acquisti effettuati nel 2021;
  • 10.000 euro per l’anno 2022;
  • 8.000 euro per il 2023;
  • 5.000 euro per il 2024.

Attenzione ai massimali di spesa nel caso in cui si effettuino acquisti ind ue diversi anni di imposta, perché il plafond previsto per un anno, non è riportabile su quello successivo se già è stato raggiunto il limite di spesa previsto per il nuovo anno di imposta. Ad esempio, se nel 2021, quando il plafond era di 16mila euro, si è sostenuta una spesa di 10mila euro, nel 2022 non ci sarà più margine a disposizione, mentre se nel 2021 si saranno sostenute spese per 6mila euro, se ne avranno ancora 4mila a disposizione (10.000-6.000).

I pagamenti devono essere tracciabili, per cui vanno con bonifico o carta di debito o credito. Non è consentito, invece, pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

La detrazione è ammessa anche se i beni sono acquistati con un finanziamento a rate, a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le stesse modalità e che il contribuente abbia una copia della ricevuta del pagamento. In questo caso, l’anno di sostenimento della spesa sarà quello di effettuazione del pagamento da parte della finanziaria. Stesse modalità devono essere osservate per il pagamento delle spese di trasporto e montaggio dei beni.

Arredi per ambienti diversi da quelli oggetto di ristrutturazione

Ritornando al quesito iniziale, l’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se gli arredi sono destinati a un ambiente diverso da quello oggetto degli interventi ammessi alla detrazione per recupero del patrimonio edilizio.

Questo perché, spiega il Fisco, il collegamento tra l’acquisto dei beni e l’arredo dell’immobile deve sussistere tenendo conto dell’immobile nel suo complesso.

© Riproduzione riservata