Rotazione incarichi: l'operatore uscente non può partecipare alla nuova gara?

Il TAR Campania spiega che in caso di procedura negoziata con invito il principio di rotazione non va per forza applicato

di Redazione tecnica - 11/03/2022

La rotazione degli incarichi nel caso di procedura negoziata con invito non è obbligatoria, tanto più se l'operatore uscente ha svolto in maniera eccellente il servizio: la giustizia amministrativa lo ha specificato più volte, come nel caso affrontato dal Tar Campania con la sentenza n. 978/2022.

Rotazione degli incarichi e operatore uscente: la sentenza del TAR

La questione nasce dal ricorso presentato da una società di servizi contro una stazione appaltante che aveva aggiudicato l’affidamento in concessione di un servizio a un altro operatore economico. La stazione appaltante - un istituto scolastico - aveva pubblicato sul proprio sito  ai sensi dell’art. 36, comma 2b, e dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), l’invito alla manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura negoziata senza bando di gara per la concessione di un servizio della durata di 6 anni, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso ex art. 95, comma 4b, del Codice dei Contratti.

Successivamente, sempre sul sito della stazione appaltante era stato pubblicato il verbale di scelta degli operatori economici da interpellare nella procedura negoziata, puntualizzando che nella determina d’indizione sarebbe stata indicata nell'elenco degli operatori l'eventuale presenza dell'operatore uscente, "dandone la dovuta motivazione”.

Di fatto, proprio l'operatore uscente si è aggiudicato la gara: per questo il secondo classificato ha presentanto ricorso, specificando sia la violazione del principio di rotazione degli inviti ex art. 36 d.lgs. n. 50/2016 in quanto l’impresa concorrente aggiudicataria dell’affidamento in contestazione sarebbe l’aggiudicataria uscente. Inoltre, dopo una richiesta di accesso agli atti, era stata rilevata un'incongruenza con la tabella dei prezzi presentata in fase di gara e, nonostante la Stazione Appaltante abbia richiesto di produrre la documentazione esatta, l'operatore non solo non l'ha fatto, ma si è comunque visto affidare ugualmente l'incarico.

Il principio di rotazione degli inviti

Secondo il TAR non si è incorsi nella violazione del principio di rotazione degli inviti (e degli affidamenti) enunciato dall’art.36 d.lgs. n. 50/2016: la Stazione Appaltante ha infatti specificamente e adeguatamente motivato la deroga, evidenziando nella determina a contrarre che “l’operatore economico uscente ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell’utenza, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando alla lettera il capitolato speciale d'appalto, offrendo un prezzo adeguato di mercato e ribassando rispetto alla richiesta media; ciò è attestato inoltre dal curriculum dell’operatore in merito alle attività svolte di tipologia similare e dall’attestato di regolare esecuzione rilasciato da questo Istituto per i servizi svolti”. Da questo punto di vista, il giudice ha anche sottolineato che si rratta dello stesso oreintamento delle Linee guida n.4 dell’ANAC e della prevalente giurisprudenza amministrativa).

Il ricorso è stato comunque accolto, perché il secondo motivo è stato ritenuto fondato: la Stazione Appaltante ha infatti valutato erroneamente l’affidabilità e la sostenibilità economica dell’offerta dell’aggiudicataria, dato che non ha fornito prova della correttezza delle modalità di acquisizione della “Tabella prezzi unitari dell’offerta”.

L'aggiudicazione dell’appalto è stata quindi annullata, con conseguente dichiarazione di inefficacia del contratto, qualora stipulato.

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