Sblocco crediti edilizi: nuovi dubbi e preoccupazioni bloccano il mercato

Una nota inviata da ABI conferma le scarse possibilità di riapertura del mercato dei crediti edilizi

di Gianluca Oreto - 03/08/2022

In linea di principio (aggiungerei anche in un mondo ideale), le economie e i mercati dovrebbero agire secondo le regole dettate da norme e principi, oltretutto nella convinzione (o per meglio dire nella speranza) che essi siano chiari, univoci e definitivi. Nella realtà purtroppo non è così, e l’andamento economico è regolato da supposizioni, dichiarazioni, ipotesi, previsioni quasi mai obiettive. Potremmo dire che il mercato agisce di pancia, piuttosto che di testa, e i risultati sono sotto gli occhi di tutti.

Cessione dei crediti edilizi: la circolare n. 23/E del Fisco

È quel che accade quando si parla di superbonus 110% e cessione dei crediti edilizi, dove ad ogni risposta, chiarimento, circolare e risoluzione dei principali enti preposti al controllo, corrisponde una reazione spesso uguale e contraria.

L'ultima in ordine temporale è rappresentata dalla Circolare n. 23/E pubblicata il 23 giugno 2022 dall'Agenzia delle Entrate e sulla quale sono già stati spesi fiumi di parole sulle due versioni modificate nell'arco di pochi giorni. Una circolare entrata prepotentemente a gamba tesa sui concetti di responsabilità solidale e concorso nella violazione che nel dubbio mettono seriamente a rischio l'investimento di chi vorrebbe acquistare un credito edilizio.

Ed è chiaro che, benché il sistema possa essere liberalizzato quanto si vuole, se nessuno vuole più acquistare un bonus edilizio, soprattutto a seguito della campagna mediatica degli ultimi mesi, poche saranno le speranze di professionisti e imprese con i crediti bloccati da mesi sulla piattaforma dell'Agenzia delle Entrate.

Sblocco crediti edilizi: le preoccupazioni di ABI

Dubbi e preoccupazioni che, chiaramente, coinvolgono i principali attori coinvolti nel processo di acquisizione dei crediti edilizi, le Banche, come rilevato in una nota del Vice-Direttore Generale di ABI, Gianfranco Torriero, inviata all'ing. Simone Puggelli, funzionario presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Una nota in cui ABI fa delle osservazioni sugli effetti della Circolare dell’Agenzia delle Entrate 23/E del 23 giugno 2022 che, benché non sia una norma, ha dei riflessi non indifferenti su tutto il settore. Il punto chiave su cui ABI si concentra è il paragrafo 5.3 in cui si è stata affronta il tema dei controlli dell’Amministrazione finanziaria e dei connessi profili di responsabilità in tema di utilizzo dei crediti d’imposta originati dalle detrazioni in oggetto.

Un paragrafo della circolare che ha destato subito molte perplessità soprattutto le considerazioni del Fisco sulla declinazione del “concorso nella violazione” del cessionario dei crediti previsto dall’art. 121, comma 6, del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) e della relativa responsabilità in solido per il pagamento dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante e dei relativi interessi.

La nota di ABI, inviata anche al Ministero dell’Economia e delle Finanze, contiene alcuni dubbi circa le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, con l’auspicio che possano trovare riscontro e soluzione in tempi rapidi.

ABI evidenzia che:

  • tale responsabilità solidale “va individuata sulla base degli elementi riscontrabili nella singola istruttoria”;
  • occorre riscontrare se effettivamente il cessionario abbia utilizzato la “specifica diligenza richiesta”, al fine di evitare la violazione;
  • il livello della “specifica diligenza richiesta” varia a seconda della natura del soggetto cessionario: con specifico riferimento ai cd. “soggetti vigilati”, l’Agenzia ha altresì precisato che viene “richiesta l’osservanza di una qualificata ed elevata diligenza professionale”;
  • a tal fine, la valutazione circa la sussistenza o meno del profilo di diligenza verrà effettuata dall’Agenzia sulla base di molteplici “indici” riguardanti tanto i profili oggettivi e soggettivi dell’operazione di compravendita sintomatici della falsità del credito, quanto quelli correlati alla normativa antiriciclaggio, di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
  • con riguardo ai crediti oggetto di sequestro da parte dell’Autorità giudiziaria, “l’eventuale dissequestro di crediti, acquistati in violazione dei principi sopra illustrati, da parte dell’Autorità giudiziaria (ad esempio, in ragione dell’assenza di periculum in mora in capo al cessionario) non costituisce ex se circostanza idonea a legittimare il loro utilizzo in compensazione. Di conseguenza, in caso di utilizzo in compensazione di crediti d’imposta inesistenti, interessati dal provvedimento di dissequestro, gli organi di controllo procederanno parimenti alla contestazione delle violazioni e alle conseguenti comunicazioni all’Autorità giudiziaria per le indebite compensazioni effettuate”.

Il concorso nella violazione

"Destano preoccupazione e numerosi dubbi - rileva il Vice Direttore Generale ABI - gli indici sui quali verrebbe basata la valutazione circa la sussistenza o meno del profilo di diligenza, che, così come declinati, potrebbero condurre alla contestazione del concorso nella violazione anche nei confronti di soggetti che, invece, abbiano adottato nella propria operatività rigorosi processi di verifica documentale".

La nota ABI rileva che la circolare ha previsto, con specifico riferimento a banche e intermediari finanziari in qualità di cessionari dei crediti di imposta, l’espletamento di controlli anche su aspetti tecnici del tutto estranei all’attività caratteristica, sebbene la normativa primaria preveda già specifiche tutele affidate a professionisti dotati delle necessarie competenze tecniche, i quali sono tenuti a rilasciare attestazioni/visti la cui eventuale falsità è perseguita penalmente.

ABI sostanzialmente chiede il motivo per cui le Banche dovrebbero essere responsabili in solido all'interno di un processo dove esistono attestazioni, asseverazioni e visto di conformità di professionisti esterni. Di seguito tutte le questioni dubbie della circolare del Fisco e le richieste di chiarimento di ABI che, ovviamente, al momento rappresentano un ulteriore freno che bloccherà ulteriormente un mercato già ingessato. Di seguito i contenuti integrali della nota.

Decorrenza

I chiarimenti contenuti nel provvedimento di prassi in parola sono giunti a due anni di distanza dall’emanazione del Decreto Rilancio, quando le operazioni di cessione dei crediti di imposta poste in essere sono ormai molto numerose.

Coerentemente con il principio del legittimo affidamento del contribuente, si chiede di chiarire che sono fatti salvi i comportamenti posti in essere antecedentemente alla pubblicazione della Circolare (ossia al 23 giugno 2022), da parte di quei cessionari dei crediti che abbiano posto in essere controlli sistematizzati – tra cui quelli imposti dalla normativa antiriciclaggio e prescritti dalla normativa primaria in materia di cessione dei crediti di imposta -, ancorché non si ritengano verificati (in tutto o in parte) gli indici elencati nella Circolare in parola.

Prevalenza della buona fede del cessionario ed esclusione della condotta dolosa

In assenza di chiarimenti precedenti a quelli contenuti nella Circolare, le banche si sono dotate di rigidi sistemi di controllo preventivi alla conclusione delle operazioni di cessione di che trattasi, nella maggior parte dei casi affidandosi anche a soggetti esterni per le attività di due diligence documentale.

Tali sistemi di controllo, oltre ad essere coerenti con i requisiti richiesti dalla normativa vigente, sono standardizzati – quindi non contemplano valutazioni soggettive – e caratterizzati da un elevato grado di approfondimento.

D’altra parte, il concorso nella violazione è un istituto di derivazione penalistica che richiede l’esistenza del dolo.

Si ritiene, quindi, che in sede di controllo debba prevalere il principio della buona fede del cessionario dei crediti di imposta, ogni qualvolta siano stati posti in essere controlli sistematizzati – tra cui quelli imposti dalla normativa antiriciclaggio e prescritti dalla normativa primaria in materia di cessione dei crediti di imposta -, ancorché non si ritengano verificati (in tutto o in parte) gli indici elencati nella Circolare in parola.

In sostanza, nella valutazione caso per caso del grado di diligenza effettivamente esercitato dal cessionario, dovrebbero assumere rilevanza solo quei casi nei quali si possa ipotizzare un comportamento doloso (anche omissivo), oppure un grado di diligenza così basso che porti a configurare l’esistenza per lo meno di una colpa grave.

D’altronde, la stessa Circolare precisa che nel giudizio circa la eventuale responsabilità del cessionario occorrerà valutare, caso per caso, il grado di diligenza effettivamente esercitato, con la conseguenza che dovrebbero assumere rilevanza solo i casi di evidente e dolosa assenza di diligenza professionale.

Si chiede conferma della tesi interpretativa appena esposta.

I singoli “indici”

Preliminarmente, si rileva come gli “indici” attinenti i profili oggettivi e soggettivi dell’operazione di compravendita sintomatici della falsità del credito elencati nella Circolare sembrerebbero incoerenti tanto in termini generali, con riferimento alla finalità dell’art. 121, comma 6, del D.L. n. 34/2020 che disciplina il regime di responsabilità dei cessionari e del “concorso nella violazione”, quanto, nello specifico, con la ratio dei bonus edilizi e dei meccanismi di cessione del credito e sconto in fattura.

Sotto il primo profilo, giova rammentare che ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell’articolo 121 del D.L. n. 34/2020, qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante (maggiorato di sanzioni e interessi) nei confronti del soggetto beneficiario. I fornitori che hanno praticato lo sconto in fattura e i cessionari, invece, “rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto”, come peraltro evidenziato nella Circolare in oggetto. Il principio generale di cui sopra subisce un’eccezione nel caso in cui sia riscontrabile il concorso nella violazione da parte del cessionario o fornitore.

In altri termini, stando al dettato normativo appena richiamato, il concorso nella violazione rappresenta una “eccezione” al principio generale, secondo cui il soggetto responsabile va individuato nel beneficiario della detrazione. Solo qualora venisse riscontrata una violazione all’origine del credito – che costituisce l’unico presupposto per il recupero delle imposte non versate e per l’irrogazione della relativa sanzione – ed anche la mancata diligenza del cessionario, potrebbe configurarsi il concorso nella violazione da parte di quest’ultimo.

Conseguentemente l’interpretazione fornita dalla Circolare di che trattasi, con l’introduzione degli “indici” in parola, aggravata anche dalla discriminazione sulla base della natura del cessionario, determina una incoerente estensione di quanto previsto dalla normativa primaria in termini di responsabilità.

Sotto il secondo profilo, esemplificando, non si comprendono le ragioni sottese alla “Incoerenza reddituale e patrimoniale tra il valore e l’oggetto dei lavori asseritamente eseguiti e il profilo dei committenti beneficiari delle agevolazioni in esame”, considerato che la cessione del credito rappresenta un’opzione esercitabile anche dai soggetti cd. “incapienti” (rectius, costituisce proprio lo strumento attraverso cui i soggetti incapienti possono usufruire di tali agevolazioni). Analogamente, con riferimento alla “Sproporzione tra l’ammontare dei crediti ceduti ed il valore dell’unità immobiliare”, si rammenta che la ratio dei bonus edilizi e del meccanismo della cessione del credito (o dello sconto in fattura) è proprio agevolare la trasformazione del patrimonio immobiliare italiano, con l’obiettivo del raggiungimento di una maggiore efficienza energetica e sismica complessiva: in altri termini, l’aumento di valore degli immobili rappresenterebbe una naturale conseguenza delle lavorazioni effettuate.

Occorre poi tenere presente che alcuni degli indici attinenti i profili oggettivi e soggettivi dell’operazione di compravendita sintomatici della falsità del credito presentano molti margini di discrezionalità, come si vedrà più approfonditamente nel prosieguo.

Sarebbe, quindi, utile che venissero fornite specifiche indicazioni in considerazione dell’ampiezza dell’istruttoria descritta dalla Circolare, includendo anche precisazioni circa la documentazione di cui il cessionario dovrebbe essere in possesso, tenuto conto che la Circolare sembrerebbe richiedere controlli anche su aspetti tecnici del tutto estranei all’attività caratteristica dei soggetti “vigilati”. In tal senso, fondamentale sarebbe formulare degli esempi, per ciascun “indice”, che rappresentino situazioni “positive” (in cui il potenziale cessionario possa procedere con l’acquisto del credito, ovvero in cui l’Agenzia non ravvisi criticità in fase di controllo) e “negative” (in cui il potenziale cessionario dovrebbe, invece, astenersi dall’operazione, ovvero in cui l’Agenzia potrebbe contestare il concorso nella violazione).

Come evidenziato dalla stessa Circolare, la verifica del grado di diligenza del cessionario deve essere effettuata caso per caso e, allo stesso modo, dovrebbe essere valutata la ragionevole possibilità per il cessionario di riuscire ad effettuare i controlli necessari per la verifica degli indici sintomatici della falsità del credito.

Gli approfondimenti ed i controlli richiesti dovrebbero comunque rimanere all’interno di parametri di proporzionalità, di documentabilità (con riferimento alla documentazione prevista in via normativa) e di professionalità propria della natura del cessionario (senza eccedere le competenze proprie dell’attività svolta).

Occorrerebbe, quindi, precisare che gli indici sono elencati nella Circolare a mero titolo esemplificativo, allo scopo di fornire indicazioni di massima circa le operazioni che potrebbero presentare profili di anomalia e in merito alle quali dovrebbero essere condotti controlli più approfonditi, senza che ne derivi un’applicazione automatica a tutte le fattispecie.

Incoerenza reddituale e patrimoniale tra il valore e l’oggetto dei lavori asseritamente eseguiti e il profilo dei committenti beneficiari delle agevolazioni in esame

Fermo restando che, come già precisato, la cessione del credito rappresenta un’opzione esercitabile anche dai soggetti cd. “incapienti” e che il cessionario – anche se soggetto “vigilato” - non può avere un quadro certo e sicuro del profilo reddituale e patrimoniale del beneficiario delle agevolazioni (che solo l’Agenzia può avere a seguito di eventuali controlli), si chiede di chiarire che, laddove il committente abbia ottenuto uno sconto in fattura della totalità o della maggioranza del prezzo dei lavori, tale indice non debba essere considerato. Parimenti, si richiedono maggiori indicazioni circa la verifica di tale indice in caso di lavori commissionati da un condominio.

Sproporzione tra l’ammontare dei crediti ceduti ed il valore dell’unità immobiliare

Si chiede di meglio specificare quali valutazioni debbano essere effettuate dal cessionario con riferimento all’indice in parola, considerando che i lavori agevolati potrebbero essere effettuati su immobili aventi un valore di mercato molto ridotto proprio allo scopo di aumentarlo e tenuto conto, peraltro che l’aumento di valore potrebbe realizzarsi nel tempo (nel caso del Superbonus, ad esempio, gli interventi agevolati sono finalizzati all’efficienza energetica o sismica degli edifici).

Come già evidenziato precedentemente, a ben vedere, la ratio dei bonus edilizi e del meccanismo della cessione del credito (o dello sconto in fattura) è proprio agevolare la trasformazione del patrimonio immobiliare italiano, con l’obiettivo del raggiungimento di una maggiore efficienza energetica e sismica complessiva. L’aumento di valore degli immobili rappresenterebbe una naturale conseguenza delle lavorazioni effettuate.

Incoerenza tra il valore del credito ceduto e il profilo finanziario e patrimoniale del soggetto cedente il credito qualora non primo beneficiario della detrazione

Si rende necessario individuare con certezza il “soggetto cedente non primo beneficiario della detrazione”, ovvero, a contrariis, chi sia da considerare primo beneficiario della detrazione.

In altri termini, è necessario stabilire se debba essere considerato “primo beneficiario della detrazione” solo il committente dei lavori o, in caso di sconto in fattura, anche il soggetto che effettua i lavori (e che, chiaramente, applica lo sconto in fattura).

Si chiede, pertanto, di chiarire se le verifiche connesse a tale indice debbano essere condotte solo in caso di cessione dei crediti da parte di soggetti diversi dai committenti dei lavori, o anche se la cessione venga effettuata dalle imprese che effettuano lo sconto in fattura.

Anomalie nelle condizioni economiche applicate in sede di cessione dei crediti

Sarebbe utile prevedere dei riferimenti puntuali (range), da aggiornare periodicamente, atti ad oggettivizzare, per quanto possibile, la verifica relativa all’indice in parola.

Mancata effettuazione dei lavori

Si chiede di fornire chiarimenti in merito alle concrete modalità con le quali il cessionario dovrebbe verificare l’effettiva effettuazione dei lavori e, con particolare riferimento alle banche cessionarie, di esplicitare che le stesse non siano tenute ad effettuare sopralluoghi o perizie degli immobili interessati dai lavori. Al riguardo, si ritiene che, come già evidenziato in precedenza, debba aversi riguardo all’attività caratteristica svolta dal cessionario e, dunque, “calibrare” in base a questo il giudizio sulla tipologia di verifica che il cessionario avrebbe potuto effettuare in concreto. Ad esempio, è pacifico che una banca non possa effettuare una perizia dell’immobile interessato dai lavori (mancando le necessarie professionalità): in tal caso, quindi, dovrebbe ritenersi sufficiente l’acquisizione di tutta la documentazione prevista dalla normativa primaria o altra documentazione di supporto (come, ad esempio, la dichiarazione di fine lavori rilasciata dal tecnico abilitato).

Peraltro, qualora si concordasse con la soluzione proposta, occorrerebbe specificare – anche a titolo esemplificativo - quale documentazione verrebbe ritenuta sufficiente allo scopo.

Verifica degli indici in caso di cessioni successive alla prima

Si ritiene che gli indici riportati nella Circolare necessitino di chiarimenti ulteriori nel caso in cui, la verifica del grado di diligenza del cessionario debba essere effettuata con riferimento ad operazioni di cessione successive alla prima, in cui l’ultimo cessionario si pone “a valle” di una catena di operazioni già effettuate.

Non si comprende, infatti, se in tali ipotesi il nuovo cessionario debba replicare gli stessi controlli che sono stati svolti dal primo (dando per assodato che il primo cessionario li abbia effettivamente effettuati): il grado di diligenza del cessionario dovrebbe essere ponderato, ad esempio, valorizzando positivamente le previsioni contenute negli accordi contrattuali di natura civilistica con le quali venga richiesto al cedente di svolgere le verifiche documentali del caso (prevedendone una responsabilità in caso contrario).

Occorre tener conto della circostanza che, nelle cessioni successive alla prima, il credito è già sorto e circolato e, dunque, una eventuale violazione potrebbe essersi già “consumata” in una fase precedente.

Peraltro, per i crediti presenti sulla Piattaforma da prima del 1° maggio 2022, i passaggi del credito successivi al primo sono "massivi" e non è possibile effettuare una riconducibilità puntuale al credito originario: in altri termini, in caso di parziale utilizzo in compensazione di un credito acquistato (con conseguente cessione ad altro soggetto della parte rimanente), oppure nell’ipotesi di cessione di un credito acquistato da più cedenti, non è possibile conoscere puntualmente quale credito sia stato oggetto di cessione e quale sia stato utilizzato in compensazione, oppure quali crediti siano stati ceduti ad un soggetto e quali ad un altro.

Nelle ipotesi appena delineate, un eventuale controllo documentale sarebbe di fatto impossibile, o comunque, assai difficoltoso.

Crediti sottoposti a sequestro da parte dell’Autorità giudiziaria

Al riguardo, nella Circolare è riportato il seguente passaggio: “In ultimo, si precisa che l’eventuale dissequestro di crediti, acquistati in violazione dei principi sopra illustrati, da parte dell’Autorità giudiziaria (ad esempio, in ragione dell’assenza di periculum in mora in capo al cessionario) non costituisce ex se circostanza idonea a legittimare il loro utilizzo in compensazione. Di conseguenza, in caso di utilizzo in compensazione di crediti d’imposta inesistenti, interessati dal provvedimento di dissequestro, gli organi di controllo procederanno parimenti alla contestazione delle violazioni e alle conseguenti comunicazioni all’Autorità giudiziaria per le indebite compensazioni effettuate”.

Sembrerebbe che quanto precisato non sia in linea con quanto previsto dall’art. 28-ter, comma 1, del decreto Sostegni-ter (che ha riprodotto l’art. 3 del decreto Frodi): nel caso in cui i crediti in parola fossero oggetto di sequestro disposto dall’Autorità giudiziaria, il loro utilizzo potrebbe avvenire una volta cessati gli effetti del provvedimento di sequestro, entro i termini di cui agli articoli 121, comma 3, e 122, comma 3, del Decreto Rilancio, aumentati di un periodo pari alla durata del sequestro medesimo, fermo restando il rispetto del limite annuale di utilizzo dei predetti crediti d’imposta previsto dalle richiamate disposizioni.

In altri termini, la norma appena citata dispone una tutela nei confronti del titolare del credito oggetto di sequestro e poi di dissequestro, garantendone l’utilizzo posticipato ed il recupero del periodo pari alla durata del sequestro.

Sarebbe quindi utile precisare che il cessionario che abbia acquistato il credito in buona fede – acquisendo la documentazione prevista dalla normativa primaria ed effettuando controlli oggettivi e nei limiti della propria professionalità – possa utilizzarlo in seguito al provvedimento di dissequestro, secondo quanto previsto dall’art. 28-ter, comma 1, del Decreto Sostegni-ter.

Altre questioni dubbie

Effetti della mancata o tardiva trasmissione all’ENEA delle informazioni concernenti gli interventi oggetto di Sismabonus con aliquota del 110%

In materia di Sismabonus agevolato con aliquota Superbonus del 110%, l’art. 24 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36 (c.d. Decreto PNRR), convertito in legge n. 79 del 29 giugno 2022 - rubricato “Potenziamento del sistema di monitoraggio dell'efficientamento energetico attraverso le misure di Ecobonus e Sismabonus e governance dell'ENEA” –, introducendo il nuovo comma 2-bis all’art. 16 del D.L. 63/2013, prevede obbligatoriamente una specifica comunicazione all’ENEA alla conclusione dei lavori.

Si riporta di seguito il testo della norma.

«2-bis. Al fine di garantire la corretta attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito della Missione 2, Componente 3, Investimento 2.1 «Ecobonus e Sismabonus fino al 110 per cento per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici», nonché al fine di effettuare il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo, compresa la valutazione del risparmio energetico da essi conseguito, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la qualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati alla conclusione degli stessi. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero della transizione ecologica, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.»

L’obbligo di comunicazione all’ENEA (a cura dei tecnici asseveratori) sarebbe in vigore dallo scorso 1° Maggio (data di entrata in vigore del DL poi convertito in Legge).

Come noto, tuttavia, alla data odierna i contribuenti non possono porre in essere tale adempimento, posto che ENEA non ha ancora diramato in via ufficiale le istruzioni e/o un portale specifico attraverso cui esperire il suddetto obbligo comunicativo.

Associazione Bancaria Italiana

In particolare, rispetto alle modalità concrete per assolvere detto obbligo, ad oggi risulta una comunicazione ufficiale dello scorso 30 giugno 2022 con cui ENEA precisa che:

“Si informano gli utenti che ENEA è in attesa di ricevere dal Ministero competente (MiTE) precise indicazioni circa la data di inizio del monitoraggio degli interventi antisismici, i dati da monitorare e i tempi di trasmissione. In assenza di queste indicazioni il portale non può essere realizzato. L'obbligo della trasmissione dei dati a ENEA scatterà dalla messa on-line del nuovo portale con le modalità e le tempistiche che saranno stabilite”.

Tutto ciò premesso, si chiede di chiarire che alla richiamata precisazione dell’ENEA consegua che l’obbligo di comunicazione decorra esclusivamente dalla data in cui sarà concretamente operativa la piattaforma dedicata, escludendo che si debba procedere ad un invio “postumo” delle comunicazioni riguardanti pratiche relative ad interventi conclusisi dal 1° maggio sino alla data di entrata in funzione del portale ENEA.

Ne deriva che, fino a quel momento, l’obbligo non debba ritenersi sussistente (in quanto non attuabile).

Inoltre, si chiede conferma dell’applicabilità, anche a tale fattispecie, dell’interpretazione fornita con la Risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019 (da ultimo richiamata dalla Circolare n. 28/E del 25 luglio 2022), in materia di “Articolo 16, comma 2-bis del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 - Trasmissione per via telematica all'ENEA delle informazioni sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito”.

La norma analizzata dalla Risoluzione è la medesima del presente quesito, ma nella formulazione previgente rispetto alle modifiche introdotte con il citato art. 24 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36 (c.d. Decreto PNRR).

In particolare, con il documento di prassi appena richiamato è stato chiarito che la mancata o tardiva trasmissione all’ENEA delle informazioni concernenti gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico, “conformemente all’avviso espresso dal Ministero dello sviluppo economico [con nota prot. n. 3797/2019, ndr.], non comporta la perdita del diritto alle detrazioni attualmente disciplinate dal medesimo art. 16”.

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