Sconto in fattura e acquisto box: la risposta del Fisco

L’Agenzia delle Entrate chiarisce l’orizzonte temporale per l’applicazione delle nuove disposizioni sull’art. 121 del Decreto Rilancio

di Redazione tecnica - 02/02/2022

Acquistare un box con lo sconto in fattura? Oggi si può. Con la Legge di Bilancio 2022 è stata infatti prevista la possibilità di esercitare l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relativamente agli interventi effettuati per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali.

Acquisto box e sconto in fattura: le modifiche all'art. 121 del Decreto Rilancio

Nello specifico, la legge n. 234/2021, all’articolo 1, comma 29, lettera c), ha aggiunto nel comma 2 dell’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020, tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio ammessi, la lettera d) dell’articolo 16-bis del Tuir.

Ricordiamo che l’art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) al comma 1 prevede che i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

  • a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione (cd. "sconto in fattura");
  • b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

Gli interventi elencati al comma 2 dell’art. 121 comprendono:

  • a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. n. 917/1986 (cd. Bonus Casa);
  • b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 (cd. Ecobonus);
  • c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119 (cd. Sismabonus);
  • d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (cd. Bonus Facciate);
  • e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al d.P.R. n. 917/1986;
  • f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119;
  • f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche.

Come specificato quindi alla lettera a), gli interventi ammessi allo sconto in fattura comprendono anche quelli previsti alla lettera d) dell'articolo 16-bis, comma 1 del TUIR, ossia quelli relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune.

Sconto in fattura per acquisto box: orizzonte temporale

Quindi, come chiarito da Fisco Oggi a un contribuente in procinto di comprare un box, lo sconto in fattura può essere applicato anche per l'acquisto di box e garage di pertinenza a un’abitazione e in più vale per le spese che saranno sostenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2024.

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