Semplificazioni e Codice dei contratti: Gli emendamenti presentati

Negli articoli dal 47 al 56 tutti all’interno del Titolo IV relativo ai contratti pubblici, quasi 500 emendamenti con l’inserimento di oltre 100 articoli

di Paolo Oreto - 30/06/2021

Prosegue oggi alle ore 13:10 nelle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) ed VIII (Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici) della Camera dei Deputati la discussione sulla conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”.

Presentati entro giovedì scorso gli emendamenti

Ricordiamo che giovedì scorso è scaduto il termine per presentare gli emendamenti che sono migliaia con una miriade di nuovi articoli come è possibile osservare dall’allegato fascicolo.

Emendamenti al Titolo IV (Contratti pubblici)

La nostra attenzione va oggi agli emendamenti agli articoli dal 47 al 56 contenuti nel Titolo IV rubricato “Contratti pubblici”. Esaminando il fascicolo degli emendamenti ritenuti ammissibili abbiamo la seguente situazione:

  • art. 47 - oltre 50 emendamenti con l’inserimento di 14 nuovi articoli aggiuntivi
  • art. 48 - oltre 50 emendamenti con l’inserimento di 5 nuovi articoli aggiuntivi
  • art. 49 - quasi 100 emendamenti con l’inserimento di 21 nuovi articoli aggiuntivi
  • art. 50 - oltre 10 emendamenti con l’inserimento di 7 nuovi articoli aggiuntivi
  • art. 51 - oltre 90 emendamenti con l’inserimento di 4 nuovi articoli aggiuntivi
  • art. 52 - quasi 40 emendamenti con l’inserimento di 11 nuovi articoli aggiuntivi
  • art. 53 - quasi 60 emendamenti con l’inserimento di 7 nuovi articoli aggiuntivi
  • art. 54 - oltre 10 emendamenti con l’inserimento di 8 nuovi articoli aggiuntivi
  • art. 55 - oltre 50 emendamenti con l’inserimento di 12 nuovi articoli aggiuntivi
  • art. 56 - oltre 30 emendamenti con l’inserimento di 19 nuovi articoli aggiuntivi

Negli articoli dal 47 al 56 tutti all’interno del Titolo IV relativo ai contratti pubblici, quasi 500 emendamenti con l’inserimento di oltre 100 articoli

Emendamenti all'articolo 51

Tra i tanti ci piace evidenziarne qualcuno che rispecchia le richieste del Procuratore Nazionale Antimafia Federico Cafiero De Raho e nel dettaglio le criticità rilevate dallo stesso nell’articolo 51 del provvedimento che proroga sino al 30 giugno 2023  la possibilità di disporre l'aggiudicazione dei contratti sotto la soglia comunitaria con procedure semplificate, in precedenza consentita fino al 31.12.2021; si interviene inoltre ampliando il limite di valore che regola le procedure e semplificando ulteriormente la procedura negoziata; procedure che attribuiscono alle stazioni appaltanti la possibilità di affidare una grande quota degli appalti pubblici sia riguardanti servizi e forniture sia lavori,senza alcuna gara, senza alcuna forma  di  pubblicità  ed informazione, senza   criteri sufficientemente specifici per la scelta dell'appaltatore e senza significativi controlli sull'operato delle stazioni appaltanti, le quali potranno dunque  procedere con affidamenti diretti o semplicemente consultando complessivamente 5 o 10 ditte.

Emendamenti 51.86. 51.8. 51.74. 51.33. e 51.83.

Ci riferiamo agli identici emendamenti 51.86. (Labriola, Cortelazzo, Mazzetti, Milanato, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Ferraioli, Casino), 51.8. (Foti, Prisco, Butti, Rachele Silvestri, Donzelli), 51.74. (Varrica, Terzoni), 51.33. (Lacarra) e 51.83. (Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione) che introducono alcune modifiche nel solco di quanto richiesto dal Procuratore antomafia e che, con le modifiche introdotte dall’emendamento al comma 1 dell’articolo 51 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, resterebbe in vigore sino al 30 giugno 2023 la vigente lettera a) del comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, pertanto:

  • resta invariato il comma 2, lettera a) dell’articolo 1 del decreto-legge n. 76/2020 e, pertanto, è possibile un affidamento diretto per lavori di importo  inferiore  a  150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di  ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a  75.000 euro;
  • viene utilizzata la prima parte del comma 2, lettera b) dell’articolo 1 del decreto-legge n. 76/2020 e, pertanto è possibile una procedura negoziata, senza bando, di  cui  all'articolo  63  del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa  consultazione  di  almeno venticinque  operatori  economici,  ove  esistenti,  nel  rispetto  di  un criterio di rotazione degli inviti, che  tenga  conto  anche  di  una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad  indagini  di  mercato  o  tramite  elenchi  di  operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi  compresi  i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di  progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie  di  cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a  500.000  euro, con la precisazione che:
  • per i servizi e forniture e per i servizi di architettura di importo superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 500.000 di euro deve essere applicato l’articolo 36, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  • è introdotta, con la lettera f-bis inserita al comma 1 dell’articolo 51 del decreto-legge n. 77/2021, una modifica all’articolo 8, comma 7 del decreto-legge n. 76/2020 con la possibilità di utilizzare l’inversione procedimentale di cui all’articolo 133, del Codice dei contratti anche nelle procedure negoziate

Il numero degli operatori da invitare è stato aumentato perché tale aumento non genera un aumenti dei temi di esame delle offerte per il fatto stesso che con l’introduzione dell’inversione procedimentale è possibile procedere alle esame delle offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti con un indubbio vantaggio in termini di tempi.

Per importi pari o superiori ad 500.000 di euro e nel caso di lavori e di servizi e forniture di importo superiore alle soglie comunitarie è stata preferita, per una maggiore trasparenza, la procedura aperta al posto della procedura negoziata con un numero limitato di inviti.

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