Sicurezza Antincendio, importanti modifiche al Decreto Controlli

Con il DM del 15 settembre 2022 le norme sulla qualificazione dei tecnici manutentori entreranno in vigore a partire dal 25 settembre 2023

di Redazione tecnica - 27/09/2022

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 2022, n. 224, del Decreto del Ministero dell’Interno del 15 settembre 2022, recante le Modifiche al DM 1 settembre 2021 (cd. “Decreto Controlli") è stata ufficialmente differita di un anno l'entrata in vigore delle norme relative alla qualificazione dei tecnici manutentori.

Antincendio, modifiche al Decreto Controlli

Ricordiamo che con il DM del 1 settembre 2021 sono stati stabiliti i criteri generali da adottare per effettuare il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio; inoltre sono state fissate le procedure generali per qualificare i tecnici manutentori allo svolgimento di tali attività, secondo le modalità stabilite nell’Allegato II al decreto.

In particolare sono state definite:

  • la figura del tecnico manutentore qualificato, in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’allegato II al decreto;
  • le modalità di qualificazione del tecnico manutentore, stabilite nell’Allegato II al decreto.

Ed è proprio relativamente alla qualificazione dei tecnici che con il DM 15 settembre 2022 sono state introdotte delle importanti novità.

Le modifiche al Decreto Controlli Antincendio

Prima su tutte, l’inserimento del comma 1 bis all’art. 6, il quale stabilisce il differimento al 25 settembre 2023 e quindi di un anno, dell’entrata in vigore delle disposizioni previste all’art. 4 del D.M. 1 settembre 2021, relative alla qualificazione di tecnici manutentori.

Inoltre sono state apportate delle Modifiche all’allegato II, con particolare riferimento al Prospetto 3.8, sostituito da:

  • a) Prospetto 3.8.1 recante «Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato. Sistemi di evacuazione naturale di fumo e calore (SENFC)»;
  • b) Prospetto 3.8.2 recante «Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato. Sistemi di evacuazione forzata di fumo e calore (SEFFC) e sistemi di ventilazione orizzontale del fumo e del calore (SVOF)».

I nuovi prospetti fanno parte dell’allegato A del DM del 15 settembre 2022; qui sono riportati in maniera dettagliata i rispettivi contenuti della formazione teorica e della formazione pratica (rispettivamente 16 ore e 8 ore per ciascun corso).

Inoltre è stato aggiunto, il Prospetto 3.14 recante «Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato. Sistemi a polvere», contenuto nell’allegato B del Decreto del 15 settembre 2022.

Anche in questo caso il Prospetto riporta i contenuti della formazione teorica e della formazione pratica, specificando una durata rispettivamente di 16 e 8 ore.

Altre significative modifiche introdotte riguardano:

  • il Prospetto 1 al paragrafo 3, comma 1, dell’allegato II, dove adesso si specifica che “I compiti indicati nel Prospetto 1 si declinano per ciascuna figura di tecnico manutentore qualificato a seconda della tipologia di impianto, attrezzatura e altro sistema di sicurezza antincendio, in base ai corrispondenti livelli di autonomia e responsabilità definiti nelle norme tecniche applicabili”;
  • Il Prospetto 2  al paragrafo 3, comma 2, dell’allegato II, completamente sostituito e che nella nuova versione dispone che “Il Prospetto 2 riporta le conoscenze, abilità e competenze generali che deve possedere il tecnico manutentore qualificato per ciascuno dei compiti e delle attività indicate nel Prospetto 1. Per il dettaglio delle conoscenze, abilità e competenze specifiche delle singole figure di tecnico manutentore qualificato a seconda della tipologia di impianto, attrezzatura e altro sistema di sicurezza antincendio, si rimanda alle pertinenti norme tecniche applicabili."

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