Sicurezza antincendio sui luoghi di lavoro, entra in vigore il decreto

Il DM del 2 settembre 2021 stabilisce le misure di prevenzione e i criteri per la gestione dell'emergenza incendi sui luoghi di lavoro, come previsto dall'art. 46 del Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro

di Redazione tecnica - 05/10/2022

È entrato ufficialmente in vigore il Decreto del Ministero dell’Interno del 2 settembre 2021, recante i “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, cd. “Decreto GSA”.

Sicurezza antincendio sui luoghi di lavoro: il decreto "GSA"

Previsto dall’articolo 46 del Testo unico per la sicurezza sul lavoro, il Decreto definisce i criteri diretti atti ad individuare:

  • misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
  • misure precauzionali di esercizio;
  • metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
  • criteri per la gestione delle emergenze;
  • le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

Come riportato anche nel recente vademecum redatto da INAIL insieme al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il Decreto è costituito da 8 articoli e 5 allegati

  • art. 1 - Campo di applicazione
  • art. 2 - Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza
  • art. 3 - Informazione e formazione dei lavoratori
  • art. 4 - Designazione degli addetti al servizio antincendio
  • art. 5 - Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza
  • art. 6 - Requisiti dei docenti
  • art. 7 - Disposizioni transitorie e finali
  • art. 8 - Entrata in vigore
  • Allegato I - Gestione della sicurezza antincendio in esercizio (articolo 2, comma 1)
  • Allegato II - Gestione della sicurezza antincendio in emergenza (articolo 2, comma 1)
  • Allegato III - Corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio (articolo 5, comma 1)
  • Allegato IV - Idoneità tecnica degli addetti al servizio antincendio (articolo 5, comma 2)
  • Allegato V - Corsi di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio (articolo 6)

Ambiti di applicazione

Il decreto si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’art. 62 del D.Lgs. n. 81/2008, situati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, oltre che in ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro.

Le norme non si applicano:

  • ai mezzi di trasporto;
  • ai cantieri temporanei o mobili;
  • alle industrie estrattive;
  • ai pescherecci;
  • ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale.

Nel caso di cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del d.Lgs. n. 81/2008 e per le attività di cui al d. Lgs. n. 105/2015, le disposizioni del “Decreto GSA” si applicano limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6.

Il Decreto “GSA” è il secondo dei tre Decreti emanati nel 2021 dal Ministero dell’Interno, con cui si è inteso allineare i contenuti del DM del 10 marzo 1998, recante “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro” al Codice di Prevenzione incendi (D.M. 3 agosto 2015). L’emanazione di tre distinti decreti risponde alla volontà di semplificarne la lettura e l’applicazione da parte degli utilizzatori e facilitarne la gestione in occasione degli inevitabili aggiornamenti futuri. Adesso si attende l’entrata in vigore del DM del 3 settembre 2021 (cd. “Decreto Minicodice”), che avverrà a fine ottobre.

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