Sicurezza edifici scolastici: proroga dei termini per la rendicontazione degli interventi

In Gazzetta Ufficiale il provvedimento con le nuove scadenze da rispettare, pena la perdita delle risorse destinate ai lavori

di Redazione tecnica - 21/02/2023

È stato prorogato il termine ultimo per la rendicontazione finale degli interventi resisi necessari a seguito dell’avvenuta esecuzione delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico.

Interventi di messa in sicurezza delle scuole: il decreto in Gazzetta Ufficiale

La conferma arriva con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 2023, n. 41, del Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito del 6 dicembre 2022, nel quale si ripercorrono le motivazioni che hanno portato alla determinazione della nuova scadenza.

Il riferimento è in particolare al Decreto del Ministero dell’Istruzione del 6 agosto 2022, n, 254, con cui sono stati aggiunti ai 17,1 milioni di euro iniziali previsti per la realizzazione degli interventi, ulteriori 25,9 milioni, con la seguente suddivisione delle risorse:

  • 17,1 milioni in favore di province e città metropolitane di cui all’allegato B al decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 254, che hanno presentato richieste di contributo per interventi di messa in sicurezza a seguito di indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di importo superiore a 20mila euro;
  • 25,9 milioni in favore dei comuni e delle unioni di comuni di cui all’allegato A al decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 254, che hanno presentato richieste di contributo per interventi di messa in sicurezza a seguito di indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di importo superiore a euro 20mila euro e che hanno eseguito per primi temporalmente le indagini e hanno caricato a sistema la relativa rendicontazione.

In particolare la propoga si è resa necessaria tenendo conto che per alcuni enti locali non è stata completata la rendicontazione relativa all’esecuzione delle indagini diagnostiche, senza che fosse possibile l’erogazione dell’anticipo pari al 30% dell’importo di finanziamento; inoltre molti degli enti locali beneficiari del finanziamento non hanno ancora avviato le opportune procedure prodromiche all’affidamento dei lavori di messa in sicurezza, nè hanno ancora predisposto le progettazioni dei lavori, funzionali corretto espletamento delle procedure dirette all’affidamento dei lavori di messa in sicurezza.

Di conseguenza, sono stai individuati due differenti termini - a seconda dello stato di avanzamento dei lavori - per la rendicontazione finale degli interventi, al posto di quello originariamente fissato al 31 dicembre 2022:

  • 30 giugno 2023, per gli interventi già conclusi;
  • 31 dicembre 2023, per gli interventi non ancora avviati o in corso di esecuzione.

Il mancato rispetto dei termini comporta la decadenza dai contributi e dai finanziamenti concessi.Infine, il Decreto conferma che gli enti locali beneficiari che ne abbiano fatto richiesta alla Direzione generale competente del Ministero dell’istruzione possono ricevere l’anticipo del 30% dell’importo di finanziamento, a condizione che, in occasione delle ricognizioni espletate dal Ministero, abbiano dichiarato l’ultimazione dei lavori di messa in sicurezza.

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati